Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 4546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.D. proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Bari che, in data 20.3.2007, aveva ridotto l’assegno divorzile a carico di D.S.A. da Euro 800,00 a Euro 400,00 mensili a far data dal 28.7.06, denunciando asseriti espedienti di occultamento economico da parte del D.S..

Dal canto suo quest’ultimo, affermava che la M. godeva di redditi derivanti dalla vendita dell’appartamento adibito a casa coniugale il cui ricavato avrebbe trattenuto per sè.

Disposte indagini circa la consistenza dei redditi delle parti, la Corte d’appello di Bari, con decreto 236/07, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bari, determinava in euro 600,00 l’assegno di divorzio a carico del D.S..

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la M. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il D.S..
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso la M. deduce il vizio di omessa e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 116 c.p.c., in ordine alla determinazione dell’ammontare dell’assegno.

Il ricorso è inammissibile.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie nessun quesito di diritto risulta essere formulato in relazione ai due motivi di ricorso proposto onde il ricorso non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, in favore del controricorrente D.S..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ammissione delle generalità D.P.R. n. 196 del 2003, ex art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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