T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 34 del 13.12.2001 è stata disposta l’assegnazione dei posteggi per gli operatori della Festa della Befana in Piazza Navona, per un periodo di 5 anni, rinnovabile alla scadenza, a decorrere dall’edizione 2002/2003 e sino a quella 2006/2007.

La ricorrente signora P.C. – titolare di un’attività artigianale di produzione e vendita di articoli del presepe -, venuta a sapere che, nel corso dell’anno 2005, uno degli assegnatari del posteggio per gli artigiani dei presepi, il signor E.G., aveva rinunciato al posteggio assegnatogli, individuato con il n. 32, ha presentato al Municipio I l’istanza di cui al prot. n. CA/73627 del 20.10.2005, con la quale ha chiesto la riassegnazione a proprio favore del suddetto posteggio per le edizioni 2005/2006 e seguenti e sino alla scadenza del quinquennio.

Con la determinazione dirigenziale n. 2507 del 21.11.2005 sono state approvate le graduatorie provvisorie delle attività varie, senza riscontro esplicito alla istanza della ricorrente da ritenersi pertanto implicitamente respinta.

Avverso il detto diniego implicito la ricorrente ha presentato ricorso amministrativo con l’istanza di cui al prot. n. CA/81467 del 23.11.2005, insistendo ai fini della riassegnazione dell’indicato posteggio.

Con la determinazione dirigenziale n. 2528 del 24.11.2005 è stato respinto il ricorso di cui sopra, essendosi ritenuto che la ricorrente aveva sollevato "eccezioni non pertinenti alle assegnazioni delle postazioni per le attività varie".

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato e depositato nei termini, la ricorrente ha impugnato la detta determinazione dirigenziale n. 2528 del 24.11.2005, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di idonea motivazione.

Il Comune di Roma avrebbe riassegnato i posteggi resisi vacanti sempre nella manifestazione della Festa della Befana relativamente all’attività di vendita dei generi degli addobbi di Natale (contraddistinti ai nn. 6 e 10) a semplice domanda degli interessati, con la conseguenza che non si rinvengono i motivi sulla base dei quali non si sia proceduto analogamente anche nei confronti della ricorrente, con conseguente disparità di trattamento tra categorie consimili di operatori commerciali.

2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della legge regionale del Lazio 18 novembre 1999, n. 33, e degli artt. 3, 4, 41 e 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione della deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 139 del 1993 e per ingiustizia manifesta.

Avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie il richiamato disposto di cui all’art. 42 della L.R. Lazio n. 33 del 1999, nella parte in cui si riferisce ai posteggi non utilizzati dai rispettivi titolari, trattandosi, nel caso della manifestazione che interessa, di una fiera annuale costituente pertanto un mercato locale periodico, nonché dei paragrafi 7.2 e 7.3 della deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 139 del 1993.

Con il decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato ed è stato ordinato al Comune di Roma il deposito di documentati chiarimenti.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 1.12.2006 e depositato nei termini, la ricorrente ha, quindi, impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma con la quale, dato atto dell’intervenuta occupazione del suolo pubblico (corrispondente al posteggio n. 32 della manifestazione della Festa della Befana) con un box metallico, in assenza del previo rilascio della relativa concessione, le è stato ordinato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Ne ha dedotto l’illegittimità per nullità della relativa notificazione, in quanto effettuata all’avvocato difensore e non invece alla parte personalmente, sostenendo inoltre che l’occupazione del suolo pubblico sarebbe avvenuta legittimamente in virtù del decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, con cui era stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il Comune di Roma ha provveduto al deposito della documentazione concernente la vicenda di cui trattasi in vista dell’udienza del 22.1.2007 e della memoria difensiva in data 25.9.2007, con la quale ha dato atto che la graduatoria impugnata riguarderebbe l’assegnazione dei posteggi relativi alla giostra ed alle attività varie e che comunque il Comune avrebbe riscontrato esplicitamente la seconda istanza del 15.12.2005 presentata dalla ricorrente per i medesimi fini, relativamente al posteggio n. 71, con la nota di rigetto di cui al prot. n. 91831 del 30.12.2005, che non è stata impugnata nei termini da parte della stessa ricorrente; peraltro l’assegnatario del posteggio n. 32 non avrebbe mai rinunziato all’assegnazione del detto posteggio in proprio favore.

Il Comune di Roma ha depositato ulteriore documentazione in data 6.10.2007.

E’ quindi intervenuta in giudizio ad adiuvandum, con atto notificato in data 23.9.2009, la signora C.C.A.M. che, nelle more del presente giudizio, ha acquistato dall’originaria ricorrente l’attività artigianale di cui trattasi.

Alla pubblica udienza del 7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni che seguono.

In via preliminare occorre rilevare, in punto di fatto, che la graduatoria definitiva di cui alla determinazione dirigenziale del Municipio ICentro storico del Comune di Roma n. 2528 del 24.11.2005, avente validità annuale, impugnata specificatamente dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, come da puntuale indicazione nell’epigrafe, concerne, in realtà, come emerge dal suo dato testuale (essendone stata depositata copia a cura della difesa del comune), esclusivamente le cd. "giostre" ed "attività varie" e nulla ha a che vedere, pertanto, con le "attività artigianali" che, invece, interessano alla ricorrente, disciplinate in autonoma e distinta graduatoria.

Né può fondatamente ritenersi che, poiché dopo l’istanza della ricorrente del 15.10.2010, quella indicata è l’unica graduatoria asseritamene approvata e pubblicata, la stessa debba necessariamente riferirsi anche alla predetta istanza, atteso che l’oggetto della graduatoria, come ricordato, è del tutto distinto e non pertinente in alcun modo.

O meglio, dal tenore testuale della citata determinazione dirigenziale, risulta che il ricorso presentato dalla ricorrente è stato rigettato in quanto con questo sono state sollevate "eccezioni non pertinenti all’assegnazione delle postazioni per le attività varie"; ed infatti il predetto ricorso è stato proposto avverso la graduatoria provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 2507 del 21.11.2005, sempre relativa alle "attività varie", ma richiedendosi la riassegnazione del posteggio riservato alle "attività artigianali" resosi libero nel frattempo.

Sempre in via preliminare deve, ulteriormente, rilevarsi come, dalla documentazione depositata in atti da parte del Comune, emerge, altresì, che, con riferimento alla prima istanza del 15.10.2005 presentata dalla ricorrente per la riassegnazione del posteggio n. 32 di cui era titolare il sig. E.G., non risulta all’Amministrazione che l’assegnatario originario abbia mai rinunziato alla propria assegnazione.

Inoltre, quanto alla seconda istanza presentata dalla ricorrente in data 15.12.2005 – ai fini della riassegnazione del posteggio n. 32, oppure, in alternativa, dell’ulteriore posteggio n. 71, riservato nello specifico proprio alle attività artigianali, assegnato originariamente alla signora Carolini e successivamente resosi disponibile in quanto quest’ultima vi avrebbe rinunziato a decorrere dall’edizione 2005/2006 come ritualmente comunicato al Municipio I – risulta in atti che il Comune vi ha dato riscontro con la nota di cui al prot. n. 91831 del 30.12.2005, notificata alla ricorrente presso lo studio del suo avvocato, come da copia della cartolina verde in atti. Con tale nota è stato comunicato il diniego di accoglimento dell’istanza sulla base della disposizione – contenuta nell’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 3290 del 14.11.2002 – secondo cui l’assegnazione dei posteggi resisi disponibili si sarebbe potuta effettuare esclusivamente nei confronti degli operatori rientranti nell’apposita graduatoria.

Non risulta peraltro che il diniego sia stato impugnato dalla ricorrente nei termini di legge.

Al riguardo giova rilevare che, nella detta ultima istanza, in copia agli atti, la richiesta è stata formulata direttamente dall’avv. Di Meglio, nell’interesse della signora P., giusta procura a margine della stessa; nella detta istanza, inoltre, la ricorrente medesima, nell’epigrafe, ha puntualmente eletto il proprio domicilio presso lo studio dell’avv. Di Meglio, in Roma, alla via Innocenzo XI n. 8 e la comunicazione del rigetto della predetta istanza è stata correttamente effettuata da parte del Comune, come già in precedenza rilevato, proprio presso l’indirizzo (eletto) di cui sopra.

Ne consegue che la detta comunicazione era conforme alle puntuali indicazioni fornite al riguardo da parte della stessa interessata e, dunque, pienamente legittima ed idonea a realizzare il suo scopo.

Peraltro si ribadisce come il diniego esplicito non sia mai stato impugnato da parte della ricorrente, né con autonomo ricorso, né con ricorso per motivi aggiunti nel presente giudizio.

Ne consegue, da un lato, che con riferimento alla prima istanza del 15.10.2005, l’unico rimedio attivato è stato quello della presentazione di un ricorso amministrativo avverso una graduatoria non pertinente che avrebbe asseritamene recato un provvedimento implicito di rigetto della predetta istanza; nella detta parte il ricorso è infondato nel merito.

La graduatoria definitiva impugnata, nella parte in cui dispone il rigetto del ricorso amministrativo, è infatti scevra dalle censure di illegittimità dedotte, proprio per le considerazioni di cui in precedenza, relative all’assoluta inconferenza dell’oggetto della detta graduatoria con l’originaria istanza della ricorrente del 15.10.2005 (senza considerare che, secondo quanto sostenuto dal Comune, il posteggio n. 32, del quale era stata richiesta la riassegnazione con la predetta istanza, in realtà non era stato lasciato libero dal soggetto all’epoca assegnatario).

Ne consegue, inoltre, dall’altro lato, che la seconda istanza (di riassegnazione del diverso posteggio n. 71, in alternativa al posteggio n. 32) in data 21.11.2005 è stata rigettata con un provvedimento pertinente e puntuale – regolarmente comunicato all’interessata nel domicilio eletto nell’istanza – divenuto definitivo per la mancata impugnazione entro i termini di legge.

Il ricorso, pertanto, è infondato già per queste sole considerazioni.

Tuttavia lo stesso è, altresì, infondato anche per le ulteriori considerazioni che seguono.

Deve, infatti, rilevarsi che, nella sostanza, con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente chiede la riassegnazione in proprio favore del posteggio resosi libero, denunciando la disparità di trattamento e la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 42, co. 2, della L.R. n. 33 del 1999.

Al riguardo si premette in punto di fatto quanto segue.

Con la determinazione dirigenziale n. 3290 del 14.11.2002 il direttore del Municipio I del Comune di Roma, avente ad oggetto " Festa della Befana in Piazza Navona", ha autorizzato lo svolgimento della tradizionale manifestazione (che si svolge dall’1 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno) per le edizioni dal 2002/2003 al 2006/2007, approvando gli avvisi pubblici relativi all’assegnazione di posteggi distinti sotto le lettere A)- n. 82 attività commerciali, B)- n. 17 attività varie, C)- n.21 attività artigianali e D)- n. 12 aree per spettacolo viaggiante (individuando per le attività commerciali ed artigianali nei suddetti avvisi sia i criteri di partecipazione che i criteri di assegnazione dei detti posteggi) e prevedendo che non sarebbero state concesse altre autorizzazioni al di fuori delle postazioni previste dall’avviso pubblico.

Con l’avviso pubblico, di cui al prot. n. 91357 del 14.11.2002, in particolare, è stato indicato, a pena di esclusione, il termine di presentazione della domanda e sono stati dettati i criteri di partecipazione e di redazione della graduatoria relativamente alle attività artigianali; tra l’altro, alla pag. 14, viene specificato che "La graduatoria così formata avrà valore per l’individuazione degli operatori che potranno beneficiare della concessione di posteggio in Piazza Navona fino ad esaurimento dei posti disponibili".

Quindi, con la successiva nota di cui al prot. n. 95292 del 29.11.2002, è stata redatta la graduatoria definitiva relativa all’assegnazione dei posteggi per le attività artigianali di cui all’allegato A) e, alla voce " Alberi di Natale e Presepi Artigianali", che prevedeva un numero di posteggi da assegnare pari a n. 13, vi comparivano sia il signor Eleuteri che la signora Carolini (ma non la ricorrente P. che non risulta avere proprio presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi).

E’ evidente, pertanto, che per potere accedere all’assegnazione originaria di uno dei posteggi di cui trattasi relativamente alle attività artigianali sarebbe stato necessario presentare nei termini la relativa domanda di partecipazione, incombente cui, invece, non risulta che la ricorrente abbia dato seguito.

Tuttavia, per la voce che interessa, ossia " Alberi di Natale e Presepi Artigianali", nella richiamata graduatoria non risultano inseriti i nominativi di partecipanti all’avviso e non assegnatari di posteggio per esaurimento dei posti.

Si tratta, pertanto, di verificare quali fossero le modalità per procedere alla riassegnazione dei posteggi liberatisi nelle more del quinquennio di assegnazione.

Ai predetti fini la difesa della ricorrente deduce, con un primo profilo di censura, la disparità di trattamento e richiama, con il secondo motivo di censura, il combinato disposto degli artt. 33 e 42, co. 2, della legge regionale 18 novembre 1999 n. 33, nonché i punti 7.2. e 7.3 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.2.2003.

Quanto al primo motivo di censura, la difesa della ricorrente deduce che, poiché si sarebbe proceduto all’assegnazione diretta (nel corso delle precedenti edizioni 2000/2001 e 2001/2002) senza nuovo bando e su semplice e diretta richiesta degli interessati dei posteggi (nn. 6 e 10) resisi vacanti nella medesima manifestazione e riservati alla vendita dei generi " addobbi alberi di Natale", con la riassegnazione nelle edizioni successive, altrettanto sarebbe dovuto avvenire nei confronti della ricorrente.

Al riguardo giova, tuttavia, rilevare che, secondo il consolidato orientamento (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8411), eventuali condotte illegittime dell’Amministrazione non possono essere considerate alla stregua di parametri di valutazione dell’eccesso di potere per disparità di trattamento e per travisamento dei fatti..

È, pertanto, necessario verificare secondo quali modalità l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla riassegnazione dei posteggi di cui alla manifestazione che interessa resisi vacanti nelle more.

In primo luogo occorre qualificare la manifestazione di cui trattasi.

Non appare sussistere alcun dubbio in ordine alla riconducibilità al genere della fiera ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "Definizioni", secondo cui "… e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;… ".

L’art. 33 della legge regionale n. 33 del 1999, rubricato " Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche", dispone testualmente che: " 1. La Regione adotta il documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, con validità triennale, con il quale sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell’attività in forma itinerante, tenendo conto:…Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce, inoltre, anche sulla base delle indicazioni dell’osservatorio di cui all’articolo 8:

…b) le caratteristiche tipologiche delle fiere e le relative modalità di partecipazione, ivi compresi i criteri di priorità."

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.2.2003, "Adozione Documento Programmatico per il commercio su Aree Pubbliche.", è stato approvato il documento programmatico di cui al citato articolo.

Al punto n. " 7. FIERE’, viene testualmente disposto che "Le fiere e le fiere straordinarie, alle quali partecipano i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, sono classificate secondo le seguenti tipologie:

A) In riferimento al bacino di utenza:…

3. fiere di interesse nazionale: richiamano una utenza proveniente da più parti del territorio nazionale per la varietà delle merci e dei prodotti commercializzati.

B) In riferimento alle merci vendute:…

3. fiere di merceologia mista: offrono all’utenza una vasta gamma di prodotti alimentari e non;…

C) In riferimento al periodo di svolgimento:…

2. fiere annuali: si svolgono in uno o più determinanti giorni una volta l’anno, in occasione di particolari festività, eventi cittadini o per esigenze di vivacizzazione e rivitalizzazione del territorio e della sua economia;…

7.2 Criteri per l’assegnazione dei posteggi delle fiere

I comuni assegnano i posteggi ai richiedenti per un periodo non inferiore ai tre anni sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità:…

7.3 Modalita per l’assegnazione dei posteggi delle fiere

Al fine dell’assegnazione dei posteggi, i comuni predispongono per ciascuna fiera almeno novanta giorni prima dello svolgimento un avviso pubblico, da pubblicizzare secondo le modalita vigenti, contenente, oltre alle indicazioni sulla data e sulla durata di essa, il numero dei posteggi, le modalità e i tempi di presentazione delle domande ed i criteri per la formazione della graduatoria, sulla cui base attribuire la titolarità dei posteggi medesimi.

Le domande sono presentate, con raccomandata a.r., dai soggetti interessati, titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, entro i termini previsti dall’avviso pubblico al Comune nel cui territorio essa si svolge….".

L’art. 42, co.2, della legge regionale n. 33 del 1999 – richiamato dalla difesa della ricorrente a fondamento della legittimità della richiesta di riassegnazione del posteggio di cui trattasi alla ricorrente, rubricato " Disposizioni sull’uso del posteggio.", dispone poi testualmente che: "… 2.I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate con le modalità stabilite dal comune per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il caso in cui l’area sia occupata da impianti fissi….".

La predetta norma ripete, nella sostanza, il disposto di cui all’art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, " Esercizio dell’attività.", secondo cui "… 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi….".

La detta ultima norma non appare, pertanto, conferente con il caso di specie; in primo luogo, in quanto attinente ai mercati e soprattutto in quanto si riferisce al solo caso dell’assenza temporanea, mentre nulla dispone relativamente alla rinuncia definitiva alla concessione di posteggio da parte del titolare.

Quanto alla prima norma citata, ossia all’art. 33 della legge regionale n. 33 del 1999, non si ritiene che, dalla stessa, possa ricavarsi alcuna argomentazione a favore della tesi della ricorrente circa la necessaria assegnazione diretta a semplice domanda del posteggio resosi vacante.

Anzi, dalla predetta ultima norma, come specificata con la deliberazione regionale citata, discende, in senso contrario, il principio secondo cui l’assegnazione in concessione dei posteggi su aree pubbliche, nelle fiere così come nei mercati, deve essere effettuata previa pubblicazione di avviso pubblico che individui i criteri di partecipazione, nonché i criteri di formazione delle graduatorie sulla base delle quali sole si procede all’assegnazione.

D’altronde è proprio con la suddetta modalità che si è proceduto, come in precedenza ricordato, all’assegnazione originaria dei posteggi di cui trattasi.

Ne consegue che, con le medesime modalità, l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere alla riassegnazione dei posteggi resisi vacanti nelle more e non sarebbe, comunque, stata conforme ai richiamati disposti normativi l’assegnazione definitiva dei detti posteggi a richiesta e su semplice domanda di parte.

Ne consegue comunque l’infondatezza nel merito della pretesa nella sostanza fatta valere da parte della ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, quindi, impugnato la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, con la quale – dato atto dell’intervenuta occupazione del suolo pubblico con un box metallico in assenza del previo rilascio della relativa concessione di posteggio, nel plateatico di Piazza Navona, in data 24.12.2005 – le è stato ordinato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Ne ha dedotto l’illegittimità sia per vizi propri – per la ritenuta nullità della relativa notificazione, in quanto effettuata presso lo studio del proprio avvocato, per la legittimità dell’occupazione in virtù del decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, e per la tardiva adozione del provvedimento impugnato, intervenuto quasi un anno dopo il fatto contestato e la conclusione della relativa edizione della manifestazione di cui trattasi – sia, in via derivata, per i medesimi motivi di cui al ricorso introduttivo.

Il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei limiti di cui di seguito.

L’eccezione di nullità della notificazione del provvedimento impugnato non coglie nel segno per le medesime considerazioni al riguardo già in precedenza illustrate.

Ed infatti il provvedimento impugnato si inserisce, come passaggio ulteriore, in una vicenda complessa che deve essere considerata in modo unitario: all’istanza del 21.11.2005 – con cui la ricorrente ha chiesto la riassegnazione dei posteggi nn. 32 e 71, resisi vacanti nell’edizione 2005/2006 della manifestazione in questione – ha fatto seguito una successiva istanza, depositata in copia agli atti, formulata direttamente dall’avv. Di Meglio, nell’interesse della ricorrente, giusta procura a margine, dalla cui epigrafe risulta che l’interessata ha eletto il proprio domicilio presso lo studio dell’avvocato medesimo, in Roma, alla via Innocenzo XI n. 8. Deve quindi ritenersi che la comunicazione dell’impugnata determinazione dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi sia stata correttamente effettuata, da parte del Comune, presso l’indirizzo eletto.

Con un ulteriore profilo è stata dedotta la violazione del provvedimento giurisdizionale costituito dal decreto presidenziale n. 7596/2005 del 23.12.2005, con il quale, in via provvisoria, era stata accolta, ai sensi dell’art. 21, co.9. della L. del 6 dicembre 1971, n. 1034, l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo al pregiudizio grave ed irreparabile che avrebbe avuto la ricorrente nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare avanzata.

Il suddetto decreto è stato comunicato al Comune a cura della ricorrente immediatamente in data 24.12.2005, con allegata la copia del bollettino postale di avvenuto pagamento del COSAP per il posteggio n. 71 che la stessa aveva prontamente occupato.

Nella medesima data del 24.12.2005 la ricorrente è stata perseguita dai VV.UU. per l’abusiva occupazione di suolo pubblico in quanto realizzata in assenza del previo rilascio della necessaria concessione, ai sensi dell’art. 14 bis della deliberazione C.C. n. 119/2005, con il v.a.v. n. 84927/B; quindi, soltanto con il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, ossia la determinazione dirigenziale del Municipio I del Comune di Roma n. 2356 del 17.11.2006, notificata in data 22.11.2006, alla ricorrente è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione del materiale indicato nell’epigrafe (ossia il box metallico con aggetto di pensilina).

Il decreto presidenziale è stato adottato ai sensi del richiamato art. 21, co. 9, della L. n. 1034 del 1971 che testualmente dispone che: "… Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un’ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata….".

Nel caso di specie la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare di cui trattasi era stata fissata per il giorno 30.1.2006; ne consegue che, almeno fino alla predetta data, la misura cautelare era efficace e, pertanto, l’occupazione del posteggio in questione, effettuata dalla ricorrente, non poteva essere valutata in termini di illegittimità in quanto "coperta" dal citato provvedimento giurisdizionale.

Va d’altra parte rilevato che – come lamenta la ricorrente – la determinazione dirigenziale da ultimo impugnata è stata adottata (in data 17.11.2006) a distanza di quasi un anno dall’accertamento del verificarsi del fatto (in data 24.12.2005) e, comunque, dalla conclusione della manifestazione nel contesto della quale la detta occupazione si è verificata (in quanto operante per il solo periodo 1.12.20056.1.2006).

Ne consegue, per entrambi i profili dedotti, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento dirigenziale di cui da ultimo.

Deve, altresì, rilevarsi che il detto provvedimento, in realtà, proprio per essere intervenuto quando oramai la situazione in punto di fatto era radicalmente mutata ed il suo presupposto in concreto era venuto meno da tempo, non ha prodotto effetti; alla data dell’intervenuta notificazione dello stesso, infatti, non era in corso da parte della ricorrente alcuna occupazione abusiva di suolo pubblico, né si poteva ritenerne, in ogni caso, l’operatività per la successiva edizione della manifestazione che non aveva ancora avuto inizio.

Con l’atto di intervento ad adiuvandum, notificato in data 23.9.2009, la signora C.C.A.M. si è costituita in giudizio nella qualità di avente causa dall’originaria ricorrente, a seguito dell’acquisto dell’azienda in titolarità della stessa in data 15.7.2009, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso, rappresentando, in punto di fatto, di avervi interesse, atteso che la ricorrente, previa comunicazione ai competenti uffici comunali (e pagamento del relativo canone COSAP), aveva preso parte alle successive edizioni della manifestazione di cui trattasi per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, procedendo all’occupazione del posteggio n. 71 del plateatico di Piazza Navona; dalle predette circostanze si deduce il diritto dell’interveniente all’occupazione del posteggio in questione anche nelle successive edizioni della detta manifestazione.

Ai predetti fini viene richiamata, a sostegno, la nota del direttore del Municipio I del Comune di cui al prot. n. CA/91678 con la quale si dava atto "che il posteggio assegnato alla sig.ra padovani in virtù del decreto cautelare del presidente del TAR del Lazio n. 7596/2005 è il n. 71".

Non si ritiene, tuttavia, che la dedotta prospettazione colga nel segno.

Ed infatti, da un lato, il decreto richiamato ha un’efficacia temporalmente limitata; dall’altro non possono attribuirsi alla richiamata nota gli effetti prospettati dalla difesa dell’interveniente.

Sotto il primo profilo il richiamato decreto è una misura cautelare provvisoria adottata ai sensi dell’art. 21, co. 9, della L. n. 1034 del 1971 "efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile"; e, in senso contrario, non rileva che nel testo del citato decreto fosse specificato che " L’esecuzione… è differita fino al giorno successivo a quello di pubblicazione dell’ordinanza collegiale che sarà adottata in Camera di Consiglio…", atteso che, alla camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale della detta istanza cautelare per il giorno 30.1.2006, il ricorso è stato rinviato su istanza di parte, così come alla successiva camera di consiglio di seguito fissata, sempre per la trattazione collegiale della medesima istanza cautelare, in data 13.3.2006, mentre alla ulteriore camera di consiglio del 10.4.2006 è stata disposta la cancellazione dal ruolo delle sospensive, sempre su istanza della parte ricorrente ed altrettanto è a dirsi per la camera di consiglio del 22.1.2007, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti.

Non può, pertanto, fondatamente ritenersi che il decreto presidenziale, emesso inaudita altera parte, ed in via provvisoria, abbia mantenuto i suoi effetti fino alla predetta data della decisione nel merito del ricorso, atteso che, comunque, è mancata alla prima camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’ istanza cautelare, la conferma dei suoi effetti e considerato che la mancata pronuncia collegiale è imputabile alla ricorrente.

Sotto il secondo profilo, poi, come emerge dal chiaro tenore testuale della richiamata nota prot. n. CA/91678, il direttore del Municipio I del Comune si è appunto limitato a dare atto "che il posteggio assegnato alla sig.ra P. in virtù del decreto cautelare del presidente del TAR del Lazio n. 7596/2005 è il n. 71"; in sostanza, con la detta nota, il Comune non si è pronunciato in autotutela in ordine alla legittimità del rilascio della concessione del posteggio n. 71 alla ricorrente originaria, ma si è limitato a fornire una puntuale indicazione ai VV.UU. in ordine all’esatto posteggio che la ricorrente avrebbe potuto occupare, avendo ritenuto la perdurante efficacia del più volte citato decreto presidenziale.

Del resto, come risulta dagli atti, nessuna delle parti del presente giudizio ha accennato alla cicorstanza che il diniego al rilascio della concessione o.s.p. relativamente al detto posteggio n. 71 sia stato annullato in sede di autotutela da parte dell’amministrazione comunale la quale, anzi, negli ultimi scritti difensivi, ha insistito ai fini del rigetto nel merito, sia del ricorso introduttivo del giudizio, sia del successivo ricorso per motivi aggiunti.

Per le considerazioni tutte che precedono e conclusivamente, il ricorso introduttivo deve essere respinto siccome infondato nel merito ed il successivo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei sensi e nei limiti indicati.

Le spese seguono la soccombenza del ricorso introduttivo e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo ed accoglie nei sensi e nei limiti indicati il successivo ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1000,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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