T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 679 Confisca amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 22.12.1992 e depositato in data 20.1.1993, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n. 24790 del 28.10.1992 – con cui il Comune di Roma ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio indisponibile di opere edilizie abusivamente realizzate – deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il Comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 10.4.2003 e con nuovo avvocato in data 1.7.2010; in data 2.7.2010 ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 28.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

A differenza del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, quello proposto avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedìme, non diviene improcedibile a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, dal momento che l’art. 39 comma 19, l. 23 dicembre 1994 n. 724, prevede espressamente che l’interessato ha diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di acquisizione e la cancellazione della relativa trascrizione presentando presso i competenti uffici una ulteriore istanza contenente un certificato dal quale risulti la presentazione della domanda di condono (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 gennaio 2008, n. 40).

La richiamata norma dispone, infatti, testualmente che: "… 19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.".

L’ordinanza di acquisizione non segue, pertanto, la stessa sorte dell’ordinanza di demolizione, nel senso che essa non diviene inefficace per effetto della presentazione della domanda di sanatoria, presupponendo la sua rimozione una espressa ulteriore istanza dell’interessato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 aprile 2006, n. 599).

Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.

Ed infatti con il ricorso introduttivo del presente giudizio il provvedimento di acquisizione è stato censurato deducendo esclusivamente che sarebbe stato emesso sulla base della sola notificazione dell’ordinanza di demolizione, che, tuttavia, risulta essere stata impugnata con apposito ricorso giurisdizionale.

E il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale e di occupazione dell’area, in vista della trascrizione della suddetta acquisizione è consequenziale, connesso e collegato al provvedimento ordinante la demolizione, in quanto l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione dell’opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire emessa dall’Autorità amministrativa determina l’automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile (e l’eventuale ricorso risulterà palesemente inammissibile), ove non risulti che la parte interessata abbia preliminarmente e tempestivamente impugnato l’ordine di demolizione.

Tuttavia, non risulta che l’ordinanza di demolizione, che ne costituiva il presupposto, pur se impugnata, fosse stata sospesa e nemmeno annullata al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, e, pertanto, doveva considerarsi pienamente efficace. Risulta invece il ricorso n. 4262/90 – presentato dalla ricorrente, nella medesima qualità amministratrice della società R. s.r.l., avverso altri atti della procedura sanzionatoria – è stato dichiarato perento con decreto n. 2895 del 26 marzo 2004.

Peraltro " Il provvedimento amministrativo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e del sedime è censurabile per vizi propri, nonostante l’intervenuta definitività dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva." (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 6271).

E non risulta, invece, che con il ricorso introduttivo l’impugnato provvedimento di acquisizione sia stato censurato anche per vizi propri.

L’unico motivo dedotto è stato, infatti, l’intervenuta impugnazione dell’ordinanza di demolizione che ne costituiva il presupposto.

Ma, per le considerazioni di cui in precedenza, la detta censura non merita accoglimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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