T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 677

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato e depositato nei termini, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Canale Monterano n. 263 del 5.1.1994 – con il quale è stata disposta la revoca parziale dell’autorizzazione n. 68/91 per il commercio al minuto dei prodotti compresi nella tab. merc. XIV, relativamente alla voce " quotidiani e riviste", in quanto non contemplati nella tabella speciale per i tabaccai ed in quanto la relativa voce sarebbe stata riportata nell’autorizzazione n. 68/1991 soltanto per un "mero errore materiale" – nonché la nuova conseguente riduttiva autorizzazione n. 82 del 7.1.1994, riferita alla rivendita dei soli generi di monopolio.

Ha dedotto in punto di fatto di avere richiesto, nel corso dell’anno 1991, la voltura dell’autorizzazione n. 16 del 20.12.1978 per la vendita al minuto dei prodotti di cui alla tabella merceologica XIV (comprendente tra gli altri anche i " quotidiani e riviste"), rilasciata in favore del proprio dante causa sig. Leonardo Mariani e di avere ottenuto il rilascio dell’autorizzazione n. 68 del 10.10.1991, assumendo come riferimento proprio la richiamata autorizzazione n. 16 del 20.12.1978; ha, altresì, dedotto di avere sempre esercitato l’attività commerciale nel locale sito in Corso della Repubblica n. 9 procedendo alla vendita, tra l’altro, proprio anche dei " quotidiani e riviste" sebbene in modo a volte saltuario.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto di una idonea motivazione.

Trattandosi della revoca di un’autorizzazione rilasciata da oltre due anni e regolarmente utilizzata da parte dell’intestatario, l’amministrazione avrebbe dovuto previamente effettuare una valutazione comparativa degli interessi coinvolti nella vicenda.

2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge 11 giugno 1976, n. 476, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Non ricorrerebbero nel caso di specie nessuna delle ipotesi in cui l’art. 31 della L. n. 426 del 1971 ammetterebbe la revoca dell’autorizzazione di cui trattasi.

3- Eccesso di potere per sviamento di potere, illogicità, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e vizio della motivazione.

L’autorizzazione volturata a suo favore (ossia la n. 16 del 1978) prevedeva espressamente tra i generi autorizzati anche i "quotidiani e riviste" e pertanto l’autorizzazione rilasciata al ricorrente doveva necessariamente ricomprendere tutti i medesimi generi ivi indicati, in assenza di una puntuale ed esplicita esclusione.

Il ricorrente ha depositato documentazione integrativa in data 15.10.2010 e memoria conclusiva in data 22.10.2010, con la quale ha insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

All’udienza del 25.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Canale Monteranno con la quale è stata disposta la revoca della precedente autorizzazione n. 68/1991, rilasciata in suo favore per la vendita al minuto dei prodotti di cui alla tabella merceologica XIV, relativamente ai " quotidiani e riviste", essendosi ritenuto che i detti ultimi prodotti non fossero contemplati nella tabella speciale per i tabaccai e che la relativa voce sarebbe stata riportata nella predetta autorizzazione n. 68/1991 soltanto per un " mero errore materiale"

Il ricorso merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Dall’esame della documentazione versata in atti, emerge come la precedente autorizzazione di cui era titolare il dante causa del ricorrente, ossia l’autorizzazione n. 16/1978 (in copia agli atti), prevedesse in modo testuale, nell’ambito della tabella merceologica XIV, tra gli altri prodotti, anche i " quotidiani e riviste"; inoltre la successiva autorizzazione n. 68/1991, con la quale è stata volturata in favore del ricorrente l’autorizzazione n. 16/1978 in conseguenza del subingresso per vendita dell’azienda, prevede testualmente che nella sede venga esercitata anche l’attività " vendita giornali e riviste" atteso è stata apposta, a titolo di sbarramento, la " X" nel relativo riquadro indicativo appunto delle attività nello specifico consentite dall’autorizzazione (e soltanto nella successiva autorizzazione n. 82/1994 dell’1.7.1994, emessa in sostituzione della precedente n. 68/1991, si da sempre atto che il rilascio è per il subingresso a seguito dell’acquisto di azienda, omettendo proprio, nel relativo testo predisposto, il riquadro relativo all’attività ulteriore concernente la vendita di giornali e riviste, in esecuzione dell’ordinanza di revoca parziale impugnata).

Non è stata, invece, depositata in atti l’autorizzazione richiamata nella motivazione del provvedimento di revoca, ossia la n. 16 del 20.4.1989, intestata al dante causa del ricorrente, che, asseritamene non avrebbe ricompreso anche la voce che interessa; non si ritiene, tuttavia, che la detta circostanza abbia concreta rilevanza ai fini che interessano, atteso che le autorizzazioni rilasciate al ricorrente fanno, comunque, testuale riferimento solo ed esclusivamente all’autorizzazione del suo dante causa n. 16/1978.

Peraltro, in punto di diritto, giova rilevare che l’art 45 della L 11 giugno 1971, n. 426, rubricato " Sfera di applicazione della legge.", dispone testualmente che: "Le disposizioni della presente legge non si applicano:… 3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;…".

La detta norma non elenca tra gli operatori economici esonerati dall’obbligo dell’ autorizzazione per il commercio i rivenditori di giornali e riviste e, pertanto, ricade nell’ambito di applicazione della L. n. 426 del 1971- che sottopone ad autorizzazione comunale l’esplicazione di attività commerciali – l’attività dei rivenditori di giornali e riviste, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 24 della citata legge, l’apertura dell’esercizio di vendita di giornali e riviste è soggetto ad autorizzazione del sindaco (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 1978, n. 1297).

Inoltre il precedente art. 37, rubricato " Tabelle merceologiche.", a sua volta dispone testualmente che: "Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienicosanitarie.

Nell’ambito della gamma merceologica consentita, l’autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l’impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.".

Il D.M. 30 agosto 1971 n. 742000, " Determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426", all’art. 5, dispone testualmente che: "Chi richiede l’autorizzazione per la tabella merceologica XIV deve specificare nella domanda i prodotti che intende porre in vendita.

Analoga specificazione deve essere contenuta nel provvedimento di autorizzazione."; e nella tabella merceologica XVI è ricompressa anche la voce di cui trattasi al n. 10.

E il D.M. 14 gennaio 1972 n. 119500, " Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", all’art. 53, rubricato " Tabelle merceologiche.", dispone testualmente che: "Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l’autorizzazione alla vendita.

Le norme sulle tabelle merceologiche cui deve riferirsi l’autorizzazione comunale alla vendita sono indicate nel decreto ministeriale 30 agosto 1971 e nel presente articolo.

Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all’osservanza delle norme di carattere igienicosanitario, relative a determinati prodotti….".

Ne consegue che legittimamente era stata rilasciata al dante causa del ricorrente l’autorizzazione n. 16/1978 ricomprendente pure la voce inerente ai " quotidiani e riviste"; ed essendo stata la detta autorizzazione volturata senza eccezioni al ricorrente, come già in precedenza rilevato, deve ritenersi che, altrettanto legittimamente, questi abbia proseguito nella predetta attività di vendita.

Per quanto attiene, poi, alla ulteriore motivazione addotta dal Comune e concernente la mancata attivazione della predetta attività di vendita dei giornali da parte del ricorrente se non " da poche settimane", non vi sono elementi di supporto addotti alla base della predetta affermazione; in senso contrario il ricorrente deduce, nel ricorso introduttivo, di avere, invece, attivato la predetta attività sin dalla voltura a suo favore della relativa autorizzazione sebbene in modo non continuativo.

Peraltro la revoca dell’autorizzazione di cui trattasi, rilasciata nel corso dell’anno 1991, è stata disposta soltanto dopo 3 anni ed avrebbe necessitato di una più ampia motivazione a supporto da parte dell’amministrazione, che tenesse in considerazione anche l’affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento revocato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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