Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 26-01-2011, n. 2576 Ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, applicava a C.B. la pena di 40 gg. di arresto (sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53, in quella di Euro 1560 di ammenda) ed Euro 667 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), per aver guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza, comminando altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni uno.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il C., deducendo violazione di legge in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non essendo richiesta l’abilitazione per la guida di un ciclomotore 50.

Il ricorso è fondato posto che per la guida di un motoveicolo avente le caratteristiche corrispondenti a quelle del mezzo alla cui guida l’imputato fu sorpreso in stato di ebbrezza, non era richiesta la patente (si trattava di un ciclomotore).

Va ricordato, infatti, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada non può essere applicata a colui che le abbia commesse conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr. Sezioni unite, 30 gennaio 2002, Fugger, rv. 221039; nonchè, di recente, Sezione 4^, 30 aprile 2010, Eccel, non massimata) che, appunto, ha annullato, limitatamente al disposto provvedimento di sospensione della patente di guida, la sentenza di patteggiamento per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico commessi dall’imputato alla guida di un ciclomotore di 50 c.c, non richiedente il conseguimento, per la guida, di patente).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione-che va qui eliminata- relativa alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, sanzione accessoria che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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