T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 21-01-2011, n. 642 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, società proprietaria di un terreno ricompreso nella zona denominata comprensorio "Villa Altieri" sito in Albano Laziale, via Riccardo Lombardi, ha impugnato le ordinanze nn. 422/26 e 421/27 del 3 novembre 1992, entrambe emesse dal Sindaco del Comune di Albano Laziale. Con la prima ordinanza, è stato ingiunto alla ricorrente di procedere alla demolizione e alla rimozione delle opere eseguite in difformità rispetto al P.P.E. del comprensorio "Villa Altieri" ed alla concessione edilizia n. 108/89/B, sul lotto 18/A di proprietà della ricorrente; con la seconda, è stato ingiunto alla controinteressata di procedere alla demolizione della strada carrabile per l’accesso al lotto 18/A di cui è proprietaria la ricorrente, realizzata sul contiguo terreno di sua proprietà, in area destinata a verde pubblico dal P.P.E. del comprensorio "Villa Altieri".

Con l’atto di gravame, la ricorrente ha dedotto che, dopo aver ottenuto, per il citato terreno, la concessione edilizia n. 108/89/B del 9 aprile 1990, ha presentato un progetto di variante concernente la modifica del distacco minimo dal fabbricato preesistente, della superficie totale e della cubatura. Nonostante tale progetto, in data 6 novembre 1991, abbia ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia, il Comune di Albano Laziale, a seguito della verifica di conformità effettuata il 2 dicembre 1991 dai vigili urbani, ha ordinato la demolizione delle relative opere, di talché la ricorrente medesima ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ha altresì dedotto che il Comune di Albano Laziale, in data 25 giugno 1992, relativamente alla citata variante, le ha chiesto di produrre una relazione corredata di planimetria contenente la precisazione dei confini e degli accessi carrabili all’area fondiaria, di talché la ricorrente, con nota dell’8 settembre 1992, ha precisato che i confini e gli accessi carrabili del fabbricato di cui al progetto in variante erano corrispondenti a quelli della concessione 108/89/B del 9 aprile 1990.

Ciononostante, il Comune di Albano Laziale ha emesso le due ordinanze oggetto dell’odierno gravame.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione dell’art. 7 L. 28.2.85 n. 47; eccesso di potere per errore sui presupposti e per travisamento dei fatti; 2) Ulteriore violazione degli artt. 7 e 8 della L. 28.2.85 n. 47; eccesso di potere per disparità di trattamento.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Albano Laziale, instando per la reiezione del gravame.

4. All’udienza dell’11 novembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Risulta per tabulas che entrambe le ordinanze oggetto di gravame sono state motivate con riferimento ad una ritenuta difformità dell’intervento di realizzazione di una strada carrabile con il Piano Particolareggiato Edilizio del Comprensorio "Villa Altieri". Segnatamente, ad avviso del Comune resistente la strada carrabile realizzata dalla ricorrente occuperebbe un’area destinata a verde pubblico dal citato P.P.E. Tale profilo motivazionale, ritenuto assorbente dall’Amministrazione resistente, è presente sia nell’ordinanza n. 421/27, sia nell’ordinanza n. 422/26.

3. Risulta del pari documentalmente provato che la Ripartizione IV Tecnica del Comune resistente, con nota prot. 4972 dell’8.02.1993, depositata alla camera di consiglio del 5.05.1993, esprimendo parere favorevole sulla proposta di variante presentata dalla ricorrente (variante al progetto 108/89), ha chiarito che sono decaduti i vincoli del P.P.E. n. 18/UR/F denominato "Villa Altieri", non essendo stato detto piano attuato nei termini di legge dall’Amministrazione.

4. Tanto rilevato, si palesa fondata la seconda censura con la quale la ricorrente ha denunciato i vizi di violazione di legge e di difetto di istruttoria, deducendo che il Comune ha errato nel ritenere ancora efficace la destinazione a verde pubblico discendente dal P.P.E. "Villa Altieri".

In accoglimento del proposto gravame, devono, pertanto, essere annullate le ordinanze impugnate.

Il pronunciato annullamento non lascia residuare alcun interesse in capo alla ricorrente all’esame delle altre censure formulate con l’atto di gravame.

5. Per la natura delle questioni esaminate sussistono comunque giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le ordinanze sindacali n. 422/26 n. 421/27 del 3 novembre 1992.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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