MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ricostruzione completa del testo dell’atto DECRETO 16 luglio 2009 Modalita’ di contribuzione nel settore dell’edilizia, per l’anno 2009.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 239 del 14-10-2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita’ edile sono tenuti
al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale
sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti
collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo
stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull’ammontare di
dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto nazionale della
previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro
di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una
riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come
sostituito dall’art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo
procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita’ che, con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato
comma 2;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, con il quale, per
l’anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 e’ stata fissata
all’11,50 per cento;
Tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati
sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge
n. 341 del 1995, si rileva, rispetto al periodo precedente, un
aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito
contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di
confermare, per l’anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2
dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell’11,50 per
cento ;
Visto l’art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

La riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, e’ confermata, per l’anno 2009, nella misura
dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Geroldi

Il Ragioniere Generale dello Stato
del Ministero dell’economia
e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi della
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 366

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://apps.facebook.com/restaurantcity/?pf_ref=x1020

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