T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-01-2011, n. 645 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, e depositato il successivo 7 ottobre, la prof.ssa M.G.A., dirigente scolastico presso la scuola media statale "Luigi Fantappiè" di Viterbo, adisce la Sezione per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 agosto 2010, con contestuale riconoscimento dell’esercitato diritto di accesso e conseguente ordine all’amministrazione scolastico di disporre l’esibizione di detta documentazione.

1.1.- La ricorrente espone, in fatto:

che, in ragione della situazione di dimensionamento della precitata scuola media e la scadenza del proprio contratto prevista per il 31 agosto 2010, chiedeva il mutamento di incarico per l’a.s. 2010/2011, indicando come sede di mobilità il liceo classico "Mariano Buratti" di Viterbo;

– che, essendo stato l’incarico conferito alla prof.ssa Paola Moscucci, chiedeva al dirigente dell’U.S.R del Lazio, nella prospettiva di valutare l’avvio di iniziative giudiziarie per la tutela dei propri diritti, "di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti relativi al procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali nella Provincia di Viterbo";

– che, esitando la richiesta, l’amministrazione scolastica, chiedeva alla ricorrente, di "specificare in modo preciso e puntuale di quali atti intende prendere visione", tenuto conto che "la maggior parte degli atti concernenti le operazioni in argomento si possono reperire anche attraverso il sito di questa Direzione Generale"; di motivare l’istanza non essendo ammissibili "istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni"; che nelle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali la p.a. opera in regime di discrezionalità; che la ricorrente "è stata accontentata sulla seconda sede richiesta"; che "le motivazioni per le quali è stato preso in considerazione dal Direttore Generale un mutamento d’incarico per casi eccezionali ad altro dirigente non sono di dominio pubblico, ma trattandosi di situazioni delicate e personali, sono coperte da privacy".

1.2.- La ricorrente deduce, in diritto, "violazione e/o errata applicazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere (travisamento ed errata valutazione dei fatti, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta e violazione del procedimento", sostenendo che tutte le ragioni opposte dall’amministrazione per denegare l’accesso sono erronee e inconferenti, e hanno il dichiarato obiettivo di impedirle di esercitare la tutela della propria situazione soggettiva eventualmente lesa.

1.3.- L’amministrazione resistente ha depositato una relazione in data 26 ottobre 2010 nella quale sono riferite le ragioni giustificative del provvedimento impugnato.

1.4.- Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso è fondato.

2.1.- Nell’istanza all’U.S.R. del Lazio, recante la data del 3 agosto 2010, è evidente quale sia l’oggetto della richiesta.

La ricorrente, nella qualità di dirigente scolastico, avendo chiesto il mutamento d’incarico e indicato come sede di mobilità il liceo classico"Mariano Buratti" di Viterbo, ha instato il predetto Ufficio scolastico, ai sensi della legge n. 241/1990, al fine "di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti relativi al procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali della Provincia di Viterbo, al fine di poter valutare l’esperimento di azioni a tutela dei propri diritti". Ha poi contestualmente chiesto, sulla premessa che "il provvedimento di conferimento di incarico per motivi eccezionali deve essere comunque motivato", "di conoscere la motivazione del conferimento dell’incarico ad altra dirigente scolastica".

Orbene, non par dubbio, in un’ottica sostanzialistica mirata ad individuare il contenuto della richiesta avanzata dalla ricorrente, che questi ha inteso esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ex art. 22 e segg. della legge n. 241/1990, chiedendo di prendere visione degli atti che hanno portato ad assegnare la sede da lei richiesta "ad altra dirigente scolastica"; tanto nella prospettiva di valutare l’eventuale esperimento della tutela giudiziaria.

Nella indicata situazione, che consente di individuare l’oggetto e la finalità della richiesta, non hanno ragion d’essere le ragioni opposte dall’Ufficio Scolastico Regionale per negare l’accesso, non trattandosi nella specie di una generica richiesta preordinata a un controllo generalizzato dell’operato del detto Ufficio, ma più semplicemente di conoscere tutti gli atti posti a base del conferimento dell’incarico cui era interessata l’istante.

Non ha alcuna valenza preclusiva, ai fini dell’ostensione della documentazione richiesta, l’opposta circostanza che in ordine alla mobilità dirigenziale sussisterebbe "un scelta discrezionale in capo all’Amministrazione" perché nel caso non si controverte sulle regole poste in ordine alla precitata mobilità, ma di come l’amministrazione abbia proceduto (recte: motivato) in ordine all’assegnazione dell’incarico dirigenziale, essendo interesse dell’istante verificare, sulla base della visione documentale degli atti richiesti, in che modo l’amministrazione abbia fatto uso della discrezionalità da essa rivendicata.

Ugualmente è da dirsi per le opposte esigenze di "privacy", che deporrebbero per la non estensibilità degli atti richiesti, nell’assunto – affermato, ma non dimostrato – che "il mutamento d’incarico per casi eccezionali ad altro dirigente" coinvolgerebbe "situazioni delicate e personali".

A tale ultimo riguardo non può non osservarsi – ribadendo principi ormai pacifici(cfr., tra le tante, CdS, IV, 14 aprile 2010, n. 2093 – che la tutela del diritto di accesso, come previsto dall’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è connessa al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse, espressive di un "principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza"; che tale diritto è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (desumibili dall’art. 97 della Costituzione), che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6), quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità degli apparati pubblici latamente intesi; che tenuto conto della consistenza del principio di trasparenza, l’esigenza di tutela della altrui riservatezza appare in linea di principio tendenzialmente recessiva e non può impedire l’accesso ove essa non sia correlata a dati sensibili in senso stretto; che infatti l’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990 e l’art. 11 del d.p.r.. n. 184 del 2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono espressamente che non possono essere sottratti all’accesso i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455).

2.2.- Alla stregua delle svolte considerazioni non può quindi dubitarsi che la ricorrente abbia una posizione qualificata ad avere conoscenza della documentazione richiesta.

Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento di diniego impugnato e nel contempo va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia degli atti da lei richiesti nei limiti dell’interesse azionato, e cioè di copia degli atti adottati per il conferimento dell’incarico dirigenziale al liceo classico di Viterbo.

Le spese di lite seguono, come di consueto, la soccombenza, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e dispone, previo annullamento del provvedimento negativo impugnato, che l’Ufficio Scolastico resistente consenta l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente.

Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che vengono liquidate in complessive euro 1.500,00 (millecinquecento/00),oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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