Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 26-01-2011, n. 2777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Biella in data 13.12.2007, con cui L.M. veniva condannato alla pena di Euro 800 di multa ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili per il reato di lesioni personali commesso in (OMISSIS) in danno di T. M. e D.M.R. afferrando il primo per il volto e scagliandolo contro la D.M..

Con il ricorso si lamenta nullità dell’atto di citazione a giudizio ai sensi della L. n. 4 del 2000, art. 20, per la mancata indicazione delle fonti di prova della teste L., il tema della cui deposizione era ivi descritto in "quanto a sua conoscenza del capo di imputazione". Nessuna censura di inammissibilità può pertanto essere mossa nei confronti del provvedimento; e tanto rende palesemente inconferenti i rilievi del ricorrente su eventuali altri aspetti sui quali i testimoni, peraltro ammessi ai sensi dell’art. 507 c.p.p., sarebbero stati poi sentiti in sede dibattimentale.

La manifesta infondatezza del ricorso rispetto all’evidenza degli atti processuali ed a criteri giurisprudenziali consolidati rende lo stesso inammissibile, con la conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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