T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-01-2011, n. 640 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente ed educativo delle istituzioni statali, avendo maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, presentavano domanda di partecipazione al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG del M. – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola 22.11.2004. ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 165/2001.

Rappresentano che, dopo la selezione per titoli compiuta base della tabella di valutazione allegata al bando, la commissione esaminatrice ha ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo (salvi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l’ultimo posto utile) e che dopo la pubblicazione definitiva delle relative graduatorie, sono risultati definitivamente esclusi dal concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Avverso tale ultimo provvedimento e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso l’art. 10 DDG 22.11.2004, nella parte in cui prevede l’ammissione al concorso di un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo, e la tabella di valutazione titoli allegata – hanno proposto l’attuale ricorso basato sui seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione per falsa applicazione degli artt. 28, 29, C 3, D.Lgs. n. 165/2002 e degli artt. 3, 7, e 19 DPR 24.9.2004 n. 272. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza. Disparità di trattamento.

Rilevano i ricorrenti, richiamando le disposizioni sopra rubricate, che candidati (come loro) pur in possesso dei requisiti di accesso culturali, professionali e di servizio richiesti dal bando e dalle norme legislative che vengono collocati nelle graduatorie regionali relative alla valutazione dei titoli in coda ad un numero di aspiranti pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo, vengono esclusi tout court dalla procedura concorsuale, senza alcuna opportunità di dar prova delle proprie conoscenze, capacità, e attitudini nelle materie attinenti alla specifica funzione oggetto di concorso.

Ciò si porrebbe in aperta violazione dei fondamentali principi che disciplinano il concorso pubblico per esami poiché il concorso in parola appare trasformato in un concorso per titoli con effetti preclusivi per gli altri concorrenti esclusi sulla sola base della valutazione dei titolo e ciò in violazione sia dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, sia con le regole vigenti per il concorso per esami per l’accesso alla dirigenza pubblica di cui agli artt. 28, D.Lgs. n. 165/2001; 3, 7, 19 DPR n. 272/2004.

Dalle illegittimità del surriferito sistema selettivo deriverebbe quella di tutti i consequenziali provvedimenti adottati dall’amministrazione ivi comprese le impugnate graduatorie generali regionali definitive di merito relative alla valutazione dei titoli, settore formativo scuola primaria e scuola secondaria, pubblicate con DDG 2.8.2005 prot. n. 13500 del M. – Direzione Generale della Lombardia, Ufficio "Organizzazione, gestione, valutazione dei dirigenti scolastici", nella parte in cui collocano i ricorrenti in posizione non utile per l’ammissione al concorso.

Vengono inoltre formulate censure investenti la valutazione di:

a) titoli privi di attinenza con la funzione istituzionale che gli aspiranti saranno chiamati a svolgere (quali altre lauree, dottorati di ricerca, diplomi o attestati di specializzazione o di perfezionamento master);

b) punteggio eccessivamente differenziato (da 1 a 5 punti) al voto di laurea;

c) punti 1,50 per ogni anno di servizio prestato con la qualifica di preside incaricato, contro i punti 0.40 riconosciuti per il servizio svolto in qualità di docente;

Vengono in particolare evidenziati i profili di disparità di trattamento investenti lo stesso meccanismo selettivo previsto dalle disposizioni del bando concorsuale impugnate poiché l’applicazione indifferenziata dello sbarramento per titoli ad un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso, ai diversi settori formativi, e alle diverse aree regionali, realizzerebbe inique situazioni di disuguaglianza anche tenuto conto che il numero dei posti disponibili, calcolato secondo il meccanismo dello sbarramento, varia di molto tra settori formativi e tra regioni sicchè anche il rapporto tra il numero delle domande presentate e quello dei candidati ammissibili (ovvero di quelli esclusi tout court in esito della valutazione dei titoli) si presenta molto diversificato tanto che uno stesso punteggio risulta in alcune regioni, ovvero per alcuni settori formativi della stessa regione, sufficiente per l’ammissione al concorso, e non sufficiente in altre, o per altri settori formativi.

II) Illegittimità costituzionale dell’art. 29, C. 3, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 in relazione agli artt. 76, 3 e 97 della Costituzione.

Per le ipotesi di interpretazione difforme da quella offerta dai ricorrenti che reclamano l’annullamento delle graduatorie regionali di valutazione titoli che li escludono dal concorso bandito con il DDG M. 22.11.2004, ed anche delle disposizioni del medesimo bando, viene prospettata la questione di illegittimità costituzionale del predetto art. 29, C. 3, D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 della Costituzione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca e del M. (Direzione Generale della Lombardia) costituitisi in giudizio.

Il ricorso, originariamente proposto dinanzi il TAR della Lombardia è stato, a seguito di accordo delle parti intervenuto su regolamento di competenza proposto dall’Amministrazione scolastica resistente, trasmesso a questo Tribunale presso il quale si sono costituiti,, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero Istruzione Università e Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, che nella loro memoria difensiva hanno eccepito anche la inammissibilità, per tardività, della impugnativa proposta avverso il D.D.G. 22/11/04 e chiesto comunque il rigetto del ricorso.

Tanto premesso anche per quanto concerne la istituzione del contraddittorio il Collegio, per la infondatezza del gravame, prescinde dall’esame delle eccezioni di controparte in ordine alla esistenza di profili di inammissibilità, per tardività, della impugnativa nella parte rivolta avverso il D.D.G. 22/11/2004.

Quanto alle censure contenute nel primo motivo va osservato quanto segue.

Gli artt. 25bis e 25ter del D.Lgs. n. 29/1993 (oggi confluiti nell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001) aggiunti dall’art. 1 del D.Lgs 6/3/1998 n. 59 recante la speciale disciplina della nuova qualifica di Dirigente scolastico hanno conferito un nuovo ruolo alla stessa qualifica in relazione alle aumentate responsabilità e competenze ad esse affidate, coerenti con la nuova configurazione della dirigenza pubblica, in termini manageriali di efficiente gestione delle strutture ad essa affidate.

In tale quadro deve intendersi istituita la nuova qualifica dirigenziale per i capi d’istituto preposti alle nuove istituzioni scolastiche ed educative mentre in relazione ai nuovi e peculiari compiti dei Dirigenti Scolastici è stata prevista (attualmente vedasi art. 25 comma 7 D.Lgs. n. 165/2001) una altrettanto peculiare forma di riqualificazione professionale da attuarsi esclusivamente mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, disciplinati con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione.

In armonia con la stessa nuova configurazione del ruolo dei Dirigenti Scolastici, l’art. 28 bis dello stesso decreto n. 29, aggiunto dall’art. 1 del ricordato D.Lgs. 6.3.1998 n. 59, oggi integralmente trasfuso nell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2011, ha articolato un nuovo procedimento per il loro reclutamento che si svolge mediante un corsoconcorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.), da espletarsi in sede regionale con cadenza periodica basato su moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.

Le varie fasi dello stesso articolato procedimento definito corsoconcorso, sono costituite da: una selezione per titoli, un corsoconcorso cui partecipa chi ha superato la selezione per titoli; ed il periodo di formazione, al quale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorati del 10%, esame finale.

Per rimanere aderenti al caso che occupa la presente controversia va subito rilevato che gli artt. 3 e 10 del bando relativo al corsoconcorso in questione, nella parte in cui prevedono l’articolazione della procedura concorsuale e la selezione per titoli, derivano direttamente dal 3° comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/01, al quale l’Amministrazione si è attenuta nell’emanazione dello stesso bando con la conseguenza che le censure mosse al principio della selezione per titoli ed alle modalità attuative appaiono del tutto infondate ove riferite al paradigma normativo che la stessa selezione per titoli prende come criterio di preselezione.

D’altro canto siffatta preliminare valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio non appare irragionevole ed incongrua ove raffrontata con la esigenza dell’Amministrazione di valorizzare punteggi degli incarichi più strettamente connessi ai compiti di direzione delle istituzioni scolastiche e di supporto tecnico alle medesime, anche in relazione al nuovo status di dirigente scolastico che comporta un nuovo carico di responsabilità e competenze, coerenti con la nuova configurazione della dirigenza pubblica, in termini manageriali di efficiente gestione delle strutture ad esso affidate, sicchè non può ritenersi violato né il principio di buon andamento a cui si deve attenere l’operato della P.A. né quello della "par condicio" dei candidati dai ricorrenti formulato, con apposito rilievo di disparità di trattamento, in considerazione della sufficienza del raggiungimento di un determinato punteggio in una Regione e della insufficienza in altre.

Le argomentazioni di parte ricorrente vertono sostanzialmente sulla ipotizzata possibilità che, poiché al concorso in ogni Regione viene ammesso un numero di candidati pari a sette volte quello dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo, si può verificare l’ipotesi che un medesimo punteggio può essere sufficiente al superamento della citata selezione in una Regione ma non in un’altra.

E’ agevole controargomentare ai cennati rilievi nella considerazione:

a) che ciò corrisponde alla logica conseguenza che le varie regioni hanno diverse dotazioni organiche sicchè lo stesso punteggio può rivelarsi utile o meno a seconda della consistenza delle dotazioni organiche regionali e quindi dei posti messi a concorso.

b) che comunque il criterio di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio cui le Commissioni regionali si sono attenute è stato unico per tutte le Regioni.

Anche la lamentata limitazione a 15 anni dell’anzianità di servizio appare priva di fondamento ove si consideri che la stessa limitazione ha ovviato all’inconveniente di conferire titolo preferenziale al servizio di ruolo protratto per un rilevante numero di anni ove si ponesse come determinante rispetto a quei concorrenti che non potevano far valere tale anzianità.

In conclusione, per quanto concerne la procedura selettiva attualmente censurata la stessa appare conforme ai dettati dell’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2011 e tali disposizioni non possono ritenersi violative dei canoni di ordine costituzionale dai ricorrenti prospettati ed in particolare, di quello relativo alla osservanza del principio concorsuale di cui all’art. 97 Cost..

Residua solo la disamina delle censure rivolte ai titoli di valutazione.

Rileva il Collegio che il possesso di ulteriori lauree, di diplomi di specializzazione, perfezionamento, master oppure il voto di laurea per il quale è previsto un punteggio da 1 a 5 punti si pongono come criterio di selezione conforme a quello dettato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. il comma 3 di tale disposizione) poiché rende emergenti elevate capacità culturali dei candidati. Non possono perciò ritenersi i suindicati titoli inconferenti, come ritengono i ricorrenti, con le funzioni che gli aspiranti saranno chiamati a svolgere.

Quanto al punteggio assegnato al servizio prestato con la qualifica di preside incaricato non può ritenersi incongruamente stabilito un punteggio diretto a valorizzare la esperienza di lavoro prestata nelle specifiche funzioni che poi gli aspirantivincitori andranno ad espletare stabilmente.

Non si ravvisa dunque nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso il quale va rigettato.

Quanto alle spese può disporsi la loro compensazione tra le parti sussistendo ragioni che la giustificano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *