Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2011, n. 4521 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.10.2007 la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dalla CMA sas di Primo Antonelli & C. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 24.5.2006, che aveva respinto l’opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento di somma pari a 2,5 mensilità di retribuzione in favore di H. H. a titolo di indennità risarcitoria L. n. 604 del 1966, ex art. 8.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello, condividendo le argomentazioni già espresse dal Tribunale, ha ritenuto che, una volta accertata l’illegittimità del recesso datoriale, il pagamento dell’indennità sia comunque dovuto qualora non si verifichi il ripristino del rapporto, non rilevando, a tal proposito, quale sia il soggetto e quale la ragione che abbiano determinato la mancata riassunzione, ed ha così disatteso la tesi della società appellante secondo cui, invece, il lavoratore avrebbe perso il diritto al risarcimento del danno non avendo ripreso servizio dopo l’invito rivoltogli in questo senso dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società CMA affidandosi ad un unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., errata applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8, mancata o erronea applicazione dell’art. 1326 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che la richiesta del lavoratore tendente ad ottenere la riassunzione o, in mancanza, la condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto costituisse mero richiamo alla formulazione della L. n. 604 del 1966, art. 8, anzichè una proposta contrattuale che, una volta accettata dal datore di lavoro, non poteva più essere revocata dal proponente, nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte d’Appello dato conto della ragione per cui non poteva essere valida l’affermazione della società secondo cui l’anzidetta richiesta del lavoratore era di essere riassunto e, solo in subordine, di essere risarcito.

2.- Il ricorso è infondato.

Va rilevato anzitutto che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. 22893/2008, Cass. 14751/2007, Cass. 17760/2006, Cass. 5491/2006, Cass. 21208/2005, Cass. 18068/2004).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata e coerente, che le conclusioni formulate dal lavoratore con il ricorso introduttivo riproducessero esattamente il tenore letterale della L. n. 604 del 1966, art. 8 e che tale coincidenza non potesse consentire di aderire alla tesi della società secondo cui, in quella sede, il lavoratore aveva optato per la riassunzione anzichè per il pagamento dell’indennità risarcitoria.

Da tale premessa i giudici di appello hanno correttamente tratto la conseguenza che solo attraverso l’interpretazione della norma di legge si potesse stabilire se, avendo il datore di lavoro offerto la riassunzione al lavoratore, questi conservasse o meno il diritto di chiedere, in luogo della riassunzione, il pagamento dell’indennità e hanno dato al quesito risposta positiva, stabilendo che, verificatosi il mancato ripristino del rapporto di lavoro, il pagamento dell’indennità risarcitoria è sempre dovuto per il solo fatto del mancato ripristino del rapporto "senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò abbia a verificarsi".

La statuizione è perfettamente aderente ai principi di diritto espressi dalla S.C. secondo cui nel regime della tutela c.d. obbligatoria la previsione dell’alternatività tra riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurarne la conformità ai principi costituzionali (C. Cost. n. 194 del 1970 e C. Cost. n. 44 del 1996), proprio nel senso che il pagamento dell’indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi (Cass. 2846/2002, Cass. 107/2001, Cass. 12442/98).

3.- Il ricorso va dunque respinto con la conferma della sentenza impugnata.

4.- Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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