T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-01-2011, n. 637 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Premettono i ricorrenti di essere stati ammessi al corsoconcorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con il bando in epigrafe, ma che alla prova colloquio ottenevano una valutazione inferiore al minimo previsto di 14/20, non venendo così ammessi alla successiva fase concorsuale.

Soggiungono che, nonostante richiesta di accesso agli atti, essi prendevano contezza dei verbali della proceduta di esame solo per effetto dell’ordinanza istruttoria n. 992/2007, emessa sul ricorso n. 2886/2007, rilevando la mancanza di criteri univoci, modificati anche successivamente all’inizio delle prove, e una disomogeneità ed incongruenza fra quanto previsto e quanto applicato in sede di determinazione dei requisiti, oltre ad altre gravi illegittimità e violazioni contraddizioni in cui la Commissione è incorsa nel valutare la loro prova.

1.1.- Nel riportare i contenuti dei verbali n. 2 del 31 gennaio 2007 e n. 10 del 22 febbraio 2007, dai quali sarebbe evidente la modifica, operata peraltro dalla Commissione in sede di svolgimento della procedura concorsuale, dei criteri di valutazione dei candidati, i ricorrenti impugnano – con atto notificato in data 21 maggio 2007 -la loro mancata ammissione alla successiva fase concorsuale, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto distinti profili, così formulati: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice in data 8 gennaio 2007 e le successive votazioni espresse: violazione dell’art. 10, comma 4, del bando di concorso.

1.2.- Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate eccependo l’infondatezza del ricorso.

1.3.- Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Come si è premesso in narrativa, i ricorrenti, prendendo visione dei verbali della procedura concorsuale, contestano che la Commissione esaminatrice non avrebbe adottato criteri valutativi univoci, avendoli modificati successivamente all’inizio delle prove, così incorrendo in disomogeneità ed incongruenza fra quanto previsto e quanto applicato in sede di determinazione dei requisiti, e quindi procedendo in modo illegittimo nella valutazione della loro prova.

Nel sostanziare detti vizi, i ricorrenti richiamano il verbale n. 2 del 31 gennaio 2007, con il quale la Commissione stabiliva: "ai sensi dell’art. 10 del D.M. 3/10/2006, il colloquio dovrà avvenire sulla base di tre tematiche, tra quelle previste dal bando, prescelte dal candidato, discusse e analizzate attraverso situazioni riferite alla propria esperienza professionale. La valutazione del colloquio si articola nei seguenti criteri: – padronanza dei terni affrontati; – competenza sui processi formativi; – competenza gestionale; – competenza relazionale; competenza ad organizzare e a coordinare. La Commissione, quindi decide di riportare tali criteri motivazionali nella predetta scheda da utilizzare per l’assegnazione dei relativi punteggi. il punteggio complessivo, riferito alle tre tematiche prescelte che unitariamente connotano l’attitudine del candidato, viene assegnato dalla Commissione all’unanimità o con la media dei voti proposti da ciascun componente".

2.1.- Ad avviso del Collegio l’assunto dal quale muovono i ricorrenti, e dal quale si dipartono tutti i profili di censura dedotti con il gravame, non è condivisibile.

Con il verbale n. 2 del 31 gennaio 2007, la Commissione esaminatrice ha provveduto a fissare i criteri relativi alla prova colloquio, criteri peraltro indicati dall’art 10 del bando di concorso.

Tali criteri sono stati riportati nella scheda identificativa, che è stata elaborata da ciascun candidato. Con il verbale n. 10 del 22 febbraio 2007, la Commissione ha ritenuto opportuno semplificare detta scheda, procedendo all’eliminazione della dicitura "votazione complessiva", delle firme delle Commissione dalla seconda facciata e delle "tematiche prescelte" nella terza facciata.; tanto in ragione dell’opportunità di evitare ripetizioni nelle varie pagine della scheda, e senza comunque sui contenuti sostanziali della valutazione.

Insomma, come ben replica l’amministrazione ministeriale nella relazione del 27 giugno 2007, la scheda è stata solo modificata nel sua veste grafica, rimanendo integri i criteri valutativi e le tematiche oggetto della prova di esame. Non si può non concordare sul fatto che modificare una scheda – circostanza questa peraltro debitamente verbalizzata dalla Commissione – per renderla più fluida non vuol dire modificare la procedura di un concorso.

Quanto ai giudizi non può dubitarsi del fatto che è comunque la Commissione a riportare i propri giudizi nella scheda in questione; che essa opera collegialmente e che i giudizi che ne scaturiscono sono presi all’unanimità sugli argomenti trattati e non da una media di voti assegnata da ciascun commissario.

2.2.- Alla luce di tali assorbenti considerazioni il ricorso va respinto, potendosi però – nella concorrenza di giusti motivi – compensarsi tra le parto le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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