Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 26-01-2011, n. 2773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

pugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata B.E. veniva condannata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 7.11.2006, alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali commesso il (OMISSIS) in danno di M. I..

In data 9.11.2010 il difensore della parte civile faceva pervenire a questa Corte verbali di remissione della querela e di accettazione della stessa, rispettivamente sottoscritti in pari data dalla M. e dalla B..

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del reato contestato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il verbale di remissione contiene, quanto all’addebito delle spese processuali, una richiesta (impropriamente espressa quale dichiarazione) di compensazione delle spese fra le parti; nel verbale di accettazione compare invece una manifestazione di consenso a che le spese vengano equamente ripartite fra le parti. Rammentato come l’art. 340 c.p.p., comma 4 preveda nella sua attuale formulazione che le spese siano poste a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione compaia una diversa convenzione, è evidente la discrasia fra l’espressione di volontà contenuta nell’atto di remissione, riferita alla compensazione delle spese, e quella portata dall’atto di accettazione, avente viceversa ad oggetto una ripartizione delle stesse. Discrasia tanto più rilevante nel momento in cui la norma citata indica nel verbale di remissione la fonte della convenzione derogatoria; previsione, questa, del tutto ragionevole, considerato che qualsiasi accordo in deroga si risolve necessariamente in una condizione di sfavore per il remittente, a cui il normale regime normativo non attribuisce alcun onere in ordine alle spese processuali. Questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 5 dell’1.3.1999, n. 4404, imp. Cosentino, Rv. 213109) che una pattuizione di congiunta assunzione di responsabilità delle parti in ordine alle spese può essere interpretata come accordo avente ad oggetto la ripartizione paritaria delle stesse fra le parti. Ma analogamente non può ritenersi con riguardo al riferimento contenuto nel verbale di remissione alla compensazione delle spese, istituto avente una sua propria e ben diversa collocazione in quanto previsto dall’art. 341 c.p.p. quale espressione di una facoltà del giudice avente ad oggetto il diverso ambito delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e delle spese sostenute nel processo dall’imputato (Sez. 5 del 16.6.2004, n. 31728, imp. Garino, Rv.

229332); nè, in presenza di una norma che indica il verbale di remissione come sede propria della clausola convenzionale derogatoria e di una sì precisa e difforme significazione giuridica del termine "compensazione" presente nella specie in detto verbale, può interpretarsi detto termine nella diversa denotazione della ripartizione paritaria delle spese sulla base del solo accenno in tal senso del verbale di accettazione. Deve pertanto ritenersi insussistente una valida pattuizione che deroghi alla previsione normativa ordinaria, disponendosi di conseguenza per l’attribuzione delle spese processuali a carico della querelata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, e pone le spese processuali a carico della querelata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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