Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 26-01-2011, n. 2771 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata F.D., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine in data 6.3.2002, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso quale amministratore della s.coop.r.l. Friulcostruzioni, dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Udine il 4.8.1993, distraendo la somma di L. 1.755.000.000 pervenuta a lui ed a Z.D., a fronte della fattura n. (OMISSIS) emessa dalla s.r.l. Vanda per operazioni inesistenti.

Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza impugnata si richiamavano le conclusioni della decisione di primo grado, per le quali la s.r.l. Vanda, amministrata fino al 5.3.1990 da F.M. e successivamente da G. G., stipulava il 15.11.1989 un contratto preliminare di compravendita con versamento di caparra confirmatoria di L. 500.000.000 ed il 2.7.1990 un contratto definitivo di acquisto di un immobile in (OMISSIS) del Banco di Napoli al prezzo di L. 1.910.000.000; che lo stesso 2.7.1990 la Vanda cedeva l’immobile alla Friulcostruzioni al medesimo prezzo, dando atto con quietanza del pagamento dello stesso ed emettendo la fattura n. (OMISSIS); che in pari data la Vanda emetteva nei confronti della Friulcostruzioni la fattura n. (OMISSIS) dell’importo di L. 1.755.000.000 per lavori sul cantiere del fabbricato; che, come accertato dalla Guardia di Finanza, la Vanda non disponeva di personale dipendente e di beni strumentali, e neppure di documentazione sui lavori di cui all’ultima fattura; che la ricostruzione dei movimenti finanziari consentiva di accertare che la fattura n. (OMISSIS) corrispondeva al prezzo effettivamente ricevuto dalla Vanda per la vendita dell’immobile, come ulteriormente confermato da un’annotazione rinvenuta presso l’abitazione dello Z. sulla ricezione, da parte della Vanda quale titolare del diritto nascente dal preliminare di acquisto dell’immobile, di una cambiale di L. 500.000.000 da parte della Friulcostruzioni, e dalle dichiarazioni del G. sul versamento allo Z. ed la F. della somma di L. 1.700.000.000; che dalle indagini bancarie risultava invece come all’importo relativo alla fattura n. (OMISSIS) corrispondessero versamenti per L. 250.000.000 alla Cofidam, società controllante la Vanda e di proprietà dello Z. e del F., e pagamenti di cambiali per L. 200.000.000 nei confronti dello Z., e per L. 50.000.000 nei confronti del F. e per L. 1.000.000.000 nei confronti di entrambi; e che pertanto la Friulcostruzioni aveva pagato due volte il prezzo per l’acquisto dell’immobile, delle quali una volta alla Vanda e l’altro allo Z. ed al F., come ulteriormente confermato da un appunto manoscritto con il riepilogo dei versamenti in favore dello Z.. La Corte d’Appello osservava che a fronte di queste considerazioni erano privi di pregio i rilievi difensivi sulla mancanza di veste formale del F. nella Vanda e sulla causa asseritamente lecita del pagamento ravvisabile nella cessione del contratto preliminare di acquisto dell’immobile stipulato dalla Vanda con il Banco di Napoli, apparendo prive di senso la cessione di un preliminare per un prezzo triplo rispetto alla caparra versata e la corresponsione da parte della Friulcostruzioni di un prezzo superiore al valore dell’immobile.

Il ricorrente rileva l’illogicità del passaggio motivazionale sulla cessione del diritto di acquisto dell’immobile per il solo importo corrispondente alla caparra di L. 500.000.000 versata, considerato che lo stesso G. dichiarava come allo Z. ed al F. fosse stata versata la somma di L. 1.700.000.000;

l’erroneità della conclusione sul doppio pagamento del valore dell’immobile da parte della Friulcostruzioni; e la non riferibilità allo Z. ed al F. del pagamento della fattura n. (OMISSIS), tenuto conto che la Vanda era amministrata dal G., le somme che risultavano percepite dai predetti devono essere ricondotte alla cessione del diritto ad acquisire l’immobile, nella stessa data ceduto dal Banco di Napoli alla Vanda e da questa alla Friulcostruzioni, e che il collegamento tracciato fra dette somme e la fattura n. (OMISSIS) è di conseguenza forzoso.

La motivazione della sentenza impugnata è tuttavia coerentemente costruita sulla base degli accertamenti documentali e bancari, dai quali risultavano da un lato elementi indicativi del carattere fittizio della fattura n. (OMISSIS) in quanto denotanti la mancanza in capo alla Vanda degli strumenti materiali ed umani per l’esecuzione dei rilevanti lavori documentati della fattura stessa, e dall’altro il corrispondente versamento, da parte della fallita, di somme che pervenivano nella disponibilità del F., oltre che dello Z.. Altrettanto coerente, ed esente da manifesti vizi logici, è nella motivazione in esame la conclusione relativa all’impossibilità di riferire detti versamenti all’operazione di trasferimento immobiliare di cui alla coeva fattura n. (OMISSIS), separatamente pagata e quietanzata secondo gli accertamenti effettuati. Ciò conduce alla lineare conclusione della distrazione in favore dell’imputato della somma versata dalla fallita in pagamento di una fattura relativa ad operazione inesistente, e quindi in mancanza di adeguata contropartita.

L’intrinseca logicità di questa ricostruzione non consente, nella prospettiva del giudizio di legittimità, che la stessa sia posta in discussione in base a quella che si presenta come una diversa prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente, per la quale i versamenti in questione sarebbero riferibili alla cessione del diritto all’acquisto dell’immobile. Nè la coerenza di quella ricostruzione è inficiata dai riferimenti alle dichiarazioni del G. sulla somma pagata per quest’ultima cessione, che non supera i rilievi del giudice di merito sulla riconducibilità del pagamento alla diversa fattura n. (OMISSIS), ed alla posizione di amministratore della Vanda rivestita all’epoca dallo stesso G., inconferente rispetto ad indagini bancarie che individuavano il F. fra i percettori di fatto della somma nominalmente versata alla Vanda in relazione alla fattura n. (OMISSIS).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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