T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 21-01-2011, n. 667 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante, premesso di essere inquadrato nell’area funzionale di dirigente ospedaliero di I livello dal 1998, con attuale posizione economicofunzionale IP/2 dal 2004 e di aver instaurato una controversia con l’Azienda resistente in ordine alla qualificazione ed all’inquadramento negli incarichi professionali, censurava la mancata risposta nei termini di legge, all’istanza del 14.6.2010, deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 25, l. n. 241 del 1990 ed il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento;

Rilevato che con memoria di costituzione l’Azienda resistente evidenziava di aver ottemperato alla richiesta, trasmettendo le delibere nn. 28 e 35 del 2002, nonché gli atti relativi alla valutazione del 1°.1.2004 e le delibere nn. 508 e 625 del 2009;

Rilevato, altresì, che la parte ricorrente in camera di consiglio evidenziava che l’Azienda si era limitata a trasmettere le delibere, in parte conosciute dall’interessata, senza provvedere in ordine all’ulteriore documentazione relativa all’assegnazione a terzi degli incarichi in data 2002 e 2004;

Ritenuto che dall’esame degli atti di causa appare con evidenza che l’Azienda ha ottemperato parzialmente alla richiesta di accesso, attraverso l’ostensione delle delibere nn. 508 e 625 e del prospetto individuale relativo al ricorrente, ma non ha depositato la documentazione attinente a coloro che hanno conseguito gli incarichi nel periodo d’interesse;

Ritenuto che la consolidata giurisprudenza amministrativa, che ha affermato in tema di integrità del contraddittorio nell’ambito del giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi che " È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso il silenzio della p.a. sull’istanza di accesso a documenti amministrativi, ove non risulti notificato al soggetto controinteressato. Infatti, per interpretazione costante ed in base a quanto disposto dalle norme procedimentali, il giudizio avverso il diniego di accesso dinanzi al g.a., che si svolge in camera di consiglio, deve mantenere integre le garanzie del contraddittorio, stante la natura impugnatoria dello stesso, e, pertanto, deve rispettare le regole in materia di notifica ad eventuali controinteressati." (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 giugno 2005, n. 4859), anche sulla base dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato 18 aprile 2006, n. 6;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento alle richieste evase dalla p.a. ed, in parte, dichiarato inammissibile con riguardo a "tutti gli atti di valutazione del personale medicochirurgico ai fini della graduazione degli incarichi professionali individuali ed in specifica del prospetto individuale, articolato in cinque livelli di giudizio", poiché la richiesta appare riferita a soggetti, già individuati in sede di domanda di accesso e di nuovo specificati con nota depositata alla presente camera di consiglio, senza che agli stessi sia stato notificato il ricorso;

Ritenuto, pertanto, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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