T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 150 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso:

– che il Comune di Gottolengo, dopo la proposizione del gravame, ha indetto una gara pubblica che è già stata portata a compimento;

– che pertanto deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, la quale ha promosso il giudizio allo scopo di ottenere l’espletamento di una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio;

– che peraltro è stato dedotto che la stessa C. non avrebbe neppure partecipato al confronto comparativo;

Atteso:

– che la controinteressata si oppone ad una pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che la gara espletata è stata aggiudicata con decorrenza dall’1/1/2011, mentre l’atto impugnato prevedeva l’affidamento diretto per un periodo sperimentale di 6 mesi, dall’1/7/2010 al 31/12/2010;

– che pertanto gli atti assunti dall’amministrazione dopo la proposizione del gravame sarebbero coerenti con il provvedimento impugnato da C.;

– che sussisterebbe un interesse alla pronuncia nel merito sia con riguardo alle spese di giudizio, sia per chiedere al Comune il risarcimento del danno provocato dalla mancata esecuzione dell’appalto, sia per evitare il consolidarsi di una linea giurisprudenziale gravemente lesiva degli interessi delle Cooperative sociali di inserimento lavorativo;

Evidenziato:

– che sotto il primo profilo la condanna alle spese presuppone comunque una delibazione sommaria sulla fondatezza della pretesa;

– che per quanto riguarda la richiesta risarcitoria, non sembra che la stessa possa trovare ingresso in questa sede, mediante una semplice memoria non notificata;

– che infatti anche l’accertamento dei presupposti per la condanna risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 del c.c. esige ad avviso del Collegio un’apposita domanda giudiziale, che in tale controversia poteva essere introdotta in via riconvenzionale;

– che tale domanda deve essere effettuata nelle forme di rito, con la notifica alla controparte interessata (il Comune), per permettere il compiuto esercizio del diritto costituzionale di difesa;

– che di conseguenza la pretesa ad ottenere una pronuncia diffusa sul merito non può sorreggersi sull’esigenza di mutare l’indirizzo di questa Sezione e del Consiglio di Stato, poiché anche questa istanza presuppone una domanda ritualmente formulata;

Considerato:

– che pertanto deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio;

– che la controinteressata può comunque agire giudizialmente per esperire la domanda risarcitoria nei confronti del Comune;

– che le spese del presente giudizio possono essere compensate, alla luce dell’orientamento già espresso dalla Sezione sulla vicenda controversa ed altresì perché sussistono dubbi sull’invocato difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, trattandosi di "prima gara" avente per oggetto un servizio non sostanzialmente dissimile da quello in precedenza svolto;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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