Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2686 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 13/11/2009 la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la richiesta, avanzata dal P.G. in sede, di revoca del beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, applicato in favore di M.G. in relazione alla pena di un anno di reclusione ed Euro 300,00 di multa inflittagli con sentenza 20/5/2005 (irr. il 24/12/2006), rilevando che l’ulteriore reato oggetto della sentenza 5/12/2007 (irr. il 2/10/2008), seppure consumato nel quinquennio dall’entrata in vigore del beneficio indulgenziale, era stato però commesso in epoca anteriore alla avvenuta applicazione (con ordinanza 7/7/2009 resa in sede esecutiva) del beneficio in questione. Ad avviso della Corte di merito, pertanto, non sussisteva la causa di "revoca", presupponendo siffatto termine la già avvenuta applicazione del beneficio prima della commissione dell’ulteriore reato, comunque entrato nel patrimonio conoscitivo del Giudice che aveva disposto l’applicazione dell’indulto.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro deducendo violazione di legge; il ricorrente P.G. ha, in particolare, censurato le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato, ritenute in palese contrasto con la normativa, ed ha inoltre rilevato come nella specie, peraltro, la richiesta di revoca fosse stata avanzata dopo la avvenuta concessione dell’indulto.
Motivi della decisione

Il ricorso merita piena condivisione, esso rettamente denunziando il fraintendimento che attinge l’argomentare della ordinanza impugnata.

In primo luogo va osservato – in relazione alla accennata circostanza che la condanna per l’ulteriore reato era pacificamente entrata a far parte del patrimonio conoscitivo del Giudice che ha applicato il beneficio indulgenziale della cui revoca si discute (quasi a richiamare la giurisprudenza formatasi – cfr. Cass. sent. n. 33528/2010 – in materia di revoca da parte del giudice dell’esecuzione dell’indulto concesso dal giudice della cognizione) – che non si è nella specie verificata alcuna preclusione alla revoca del provvedimento di applicazione dell’indulto, avendo il P.G. tempestivamente fatto ricorso ai previsti mezzi di impugnazione, prima proponendo opposizione (in data 14/7/2009) e successivamente, avverso l’ordinanza di reiezione della richiesta di revoca che è conseguita alla detta opposizione, presentando l’attuale ricorso.

In secondo luogo – in relazione alla tesi per la quale la norma sulla revoca dell’indulto presupporrebbe, in base al suo testuale tenore, l’avvenuta effettiva fruizione del beneficio prima della commissione dell’ulteriore reato (seppur commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento indulgenziale), si richiama il consolidato principio enunciato da questa Corte secondo cui è legittima e doverosa la non applicazione dell’indulto in presenza di già operanti e riconoscibili cause di revoca, quali appunto la avvenuta commissione nel quinquennio di altro reato doloso per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ai due anni di reclusione.

Diversamente opinando, invero, si perverrebbe o ad una incongrua applicazione del beneficio seguita da una pressochè immediata revoca (con evidente inutile dispendio di attività giurisdizionale), ovvero ad una ancor più incongrua applicazione del beneficio non seguita da revoca – così come nella specie ha ritenuto di provvedere la Corte di merito – in palese violazione del disposto normativo che prevede quale obbligatoria causa di revoca del beneficio indulgenziale la avvenuta commissione nel quinquennio di altro delitto per il quale il soggetto riporti condanna a pena non inferiore ai due anni di reclusione (cfr. Cass. sent. n. 19752/2003); e ciò senza attribuire incidenza alcuna alla anteriorità o meno della statuizione di applicazione del beneficio rispetto alla data di commissione dell’ulteriore reato. Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, unitamente alla revoca dell’indulto illegittimamente applicato in favore di M. G..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca l’indulto applicato a M.G. con ordinanza 7/7/2009 della Corte di Appello di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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