Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 marzo 2007, depositata il 29 marzo 2007, il G.u.p. del Tribunale di Enna, all’esito dell’udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di M.D. e S.G. in ordine al delitto di cui all’art. 115 c.p., comma 3, artt. 423 e 635 c.p., agli stessi contestato, commesso in (OMISSIS), per essere gli imputati non punibili ai sensi dell’art. 115 c.p., comma 3.

Il Giudice, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 115 c.p., comma 2, sollevata dalla difesa, e ricostruito lo svolgimento dei fatti, osservava che il mancato accoglimento da parte di M. della istigazione, proveniente da S., a danneggiare l’abitazione di B.S. e ad incendiare la pasticceria di T.M. G., implicava il proscioglimento degli imputati.

2. Con separata ordinanza emessa in data 31 marzo 2007, depositata il 2 aprile 2007, il G.u.p. ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero nel corso dell’udienza preliminare ed ha applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale per anni due nei confronti del S., ritenuto socialmente pericoloso, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 115 c.p., comma 3, artt. 215 segg. e 229 c.p..

3. Avverso la sentenza del 28 marzo 2007 ha proposto appello il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta, che ha chiesto pronunziarsi decreto che dispone il giudizio nei confronti di S. dinanzi al Tribunale di Enna per l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, ostando alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, in presenza delle condizioni per l’applicazione della misura di sicurezza, il disposto dell’art. 425 c.p.p., comma 4. 4. Avverso l’ordinanza del 31 marzo 2007 ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.G., che ha lamentato violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per l’abnormità del provvedimento impugnato sotto tre profili:

in relazione all’art. 205 c.p., comma 1, per essere stata ordinata la misura di sicurezza con ordinanza successiva alla sentenza di non luogo a procedere e non contestualmente ad una sentenza di condanna o di proscioglimento, senza che l’ipotesi del quasi – reato potesse rientrare tra i casi tassativi nei quali è possibile l’applicazione della misura di sicurezza con provvedimento successivo;

in relazione all’art. 425 c.p.p., che prevede espressamente che non possa emettersi sentenza di non luogo a procedere se il giudice ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza, escludendo che una sanzione restrittiva della libertà personale possa essere adottata sulla base di un procedimento a cognizione sommaria;

in relazione all’art. 658 c.p.p., comma 1, che disciplina l’esecuzione della misura di sicurezza, sul rilievo che non solo la misura è stata applicata con separata ordinanza, ma per l’esecuzione si è fatto ricorso alla disciplina relativa all’applicazione provvisoria di misura di sicurezza ai sensi degli artt. 658 e 312 c.p.p..

5. La Cotte d’appello di Caltanissetta con ordinanza del 22 dicembre 2009, qualificate le impugnazioni come ricorso per cassazione, ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte.

6. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio i provvedimenti impugnati.
Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. L’art. 425 c.p.p., comma 4, prevede che non possa emettersi sentenza di non luogo a procedere se il giudice ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il dato testuale, che non sembra suscettibile di diversa lettura, si raccorda al dato logico – sistematico fondato sulla incidenza della misura di sicurezza personale sulla libertà personale, sulla necessaria preliminare e discrezionale valutazione della pericolosità dell’imputato e sulla natura dell’udienza preliminare e del suo possibile epilogo con sentenza di non luogo a procedere, che, emessa allo stato degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari o della stessa udienza preliminare, non presuppone il più completo controllo svolto dal giudice del dibattimento.

Tale lettura dell’art. 425 c.p.p., comma 4, trova riscontro nella intervenuta modifica, con L. n. 144 del 2000, della stessa norma con la previsione della possibilità per il giudice di disporre la confisca, che non presuppone alcuna discrezionalità e prescinde da una valutazione della pericolosità dell’imputato; nella sentenza Corte cost. n. 41 del 1993, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 425 c.p.p., comma 1, nella parte in cui era stabilito che il giudice pronunciava sentenza di non luogo a procedere quando risultava evidente che l’imputato era persona non imputabile, essendosi ritenuto irragionevolmente compresso il diritto di difesa dalla regola di giudizio che sottende l’adozione della sentenza di "non luogo a procedere", che definisce l’udienza preliminare per difetto di imputabilità e applica, se del caso, la misura di sicurezza, e fonda la verifica della colpevolezza non sul pieno merito della regiudicanda, ma sull’"etereo presupposto della non evidente infondatezza dell’addebito"; nella L. Delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, nel configurare l’udienza preliminare come la sede nella quale il merito è accertato soltanto entro i circoscritti confini della non evidente infondatezza dell’accusa, ha inteso riservare, secondo l’analisi della predetta sentenza n. 41 del 1993 della Corte cost., al giudice del dibattimento l’accertamento della responsabilità in ordine al fatto-reato, e, quindi, la valutazione sul merito della imputazione e sulla pericolosità sociale.

2.1. Nè la lettura e l’interpretazione dell’art. 425 c.p.p., comma 4, possono essere diverse quando si debba applicare una misura di sicurezza perchè si è in presenza di un quasi – reato, e quindi dell’ipotesi prevista dall’art. 115 c.p., dell’istigazione non accolta a commettere un delitto o dell’istigazione accolta a commettere un delitto non commesso, essendo necessario accertare la responsabilità in ordine al fatto contestato e la pericolosità sociale e concludere il procedimento con l’emanazione di una sentenza emessa a seguito di contraddittorio fra le parti (Sez. 5^, n. 19392 del 21/04/2006, dep. 01/06/2006, P.M. in proc. Matino e altri, Rv.

234404; Sez. 1^, n. 6234 del 28/12/1994, dep. 13/02/1995, P.M. in proc. Giangualano, Rv. 200536).

2.2. La sentenza, che ha dichiarato non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., nei confronti dell’imputato S., ritenuto non punibile, nella previsione che dal proscioglimento potesse conseguire l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, come da richiesta del Pubblico Ministero nel corso dell’udienza preliminare e da riserva di separata ordinanza in merito del G.u.p., ha, pertanto, violato il predetto principio normativo.

Nella previsione dell’applicazione della misura di sicurezza il Pubblico Ministero avrebbe dovuto richiedere e il Giudice disporre il rinvio a giudizio dell’imputato S..

3. Anche l’ordinanza del 31 marzo 2007 va annullata.

La misura di sicurezza deve essere, invero, ordinata dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa a norma dell’art. 205 c.p.p., comma 1, salvo che nei casi tassativamente indicati dal comma 2, n. 1, 2 e 3.

Tra detti casi non rientrano le ipotesi dei cosiddetti quasi – reati previsti dall’art. 115 c.p., potendo le condizioni di pericolosità che essi manifestano essere oggetto di "una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza" (Sez. 1^, n. 4823 del 24/11/1992, dep. 14/01/1993, Cof. Comp. Mag. Sorv. Pavia e Trib.

Brescia in proc. Vignati, Rv. 193164). Nè la sentenza di non luogo a procedere rientra tra le sentenze di proscioglimento di cui al primo comma dell’art. 205 c.p., (Corte cost. n. 381 del 1992).

3.1. L’applicazione della disposta misura è anche in contrasto con la previsione dell’art. 425 c.p.p., comma 4, che, come prima rilevato, esclude che il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere se dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza, essendo stata disposta la misura della libertà vigilata non solo dopo l’emissione, non consentita, della sentenza di non luogo a procedere conclusiva dell’udienza preliminare quando la competenza del giudice era, peraltro, limitata in via eccezionale solo per alcuni provvedimenti accessori concernenti la libertà dell’imputato (Sez. 6^, n. 3860 del 19/10/2000, dep. 21/12/2000, P.M. in proc. El Khalili, Rv. 217637), ma all’esito di una valutazione delle emergenze processuali condotta al di fuori del contraddittorio delle parti.

3.2. Tali anomalie incidono sulla validità dell’ordinanza, la rimozione dei cui effetti è da ritenere possibile attraverso l’adottato rimedio del ricorso per cassazione, in quanto l’atto processuale compiuto non è inquadrarle nei casi tipizzati dal legislatore (sulla categoria dei provvedimenti abnormi, tra le tante, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv.

209603), e non è impugnabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 680 c.p.p., comma 1, perchè non emesso dal Magistrato di sorveglianza, e ai sensi dell’art. 680 c.p.p., comma 2, perchè non adottato con la sentenza di condanna o di proscioglimento.

4. I provvedimenti impugnati devono essere, quindi, annullati senza rinvio nei confronti di S.G., dovendo essere ristabilita la situazione antecedente alla loro adozione a partire dalla richiesta del Pubblico Ministero che non ha mai richiesto il rinvio a giudizio, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di S.G. la sentenza emessa il 28 marzo 2007 e l’ordinanza emessa il 31 marzo 2007 e dispone la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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