Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2658 Procedimento Falsità ideologica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/6/2008 n. 28210 la Corte di Cassazione, sez. 5, qualificato il fatto posto a carico di C.D. (originariamente contestato ai sensi degli artt. 48 – 479 – 476 c.p.) quale violazione dell’art. 483 c.p., annullava la sentenza in data 19/9/2007 della Corte di Appello di Trento – la quale aveva quantificato il danno subito da ciascuna delle due parti civili nella somma di Euro 2.000,00 – rinviando ad altra sezione della medesima Corte di merito per la rideterminazione della pena ed altresì disponendo procedersi, "…stante la minor gravità della fattispecie criminosa realizzata dall’imputata, a nuova valutazione in ordine ai danni subiti dalle parti civili".

Con sentenza del 29/10/2009 la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dichiarava l’imputata colpevole del reato previsto dall’art. 483 c.p. e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, la condannava alla pena di mesi sei di reclusione – con entrambi i benefici di legge – ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, danni che il giudice del rinvio disponeva liquidarsi in via equitativa in Euro 3.000,00 per ciascuna di esse, nonchè alla rifusione delle spese processuali così come precisato nel dispositivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputata con atto 19/12/2009, deducendo violazione e/o erronea applicazione di legge a seguito della avvenuta determinazione dell’ammontare del risarcimento in misura superiore a quella in precedenza individuata, nonostante la minore gravità della fattispecie riconosciuta.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti piena condivisione.

Ed invero, e come esattamente denunziato, il giudice del rinvio non si è attenuto al principio per il quale la rideterminazione oltre che del trattamento sanzionatorio anche della liquidazione del danno in favore della parte civile -rideterminazione correlata per l’uno e per l’altro verso alla minore gravità della fattispecie criminosa individuata in sede rescindente-trovava limite insuperabile nel divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3, divieto pienamente operante anche per le statuizioni civili che siano state nel precedente grado adottate (cfr. Cass. sent. n. 13545/2009) ed anche nel giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento (cfr.

Cass. sent. n. 18301/2010).

E poichè la sentenza annullata aveva liquidato a ciascuna delle due parti civili la somma di Euro 2.000 nel mentre la sentenza di rinvio in questa sede impugnata ha, senza alcuna motivazione, doverosa alla stregua del sopra trascritto principio della sentenza di annullamento, liquidato la maggior somma di Euro 3.000 a ciascuna parte civile, e pur mancando di specificare quale entità avesse la liquidazione degli interessi legali sul capitale (interessi genericamente "conglobati"), non vi è che da annullare la sentenza e disporre rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del danno e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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