Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2625 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Cesarano Antonio.
Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Como convalidava l’arresto in flagranza di P.C.O. ed emetteva nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente per un quantitativo notevole. In fatto, (OMISSIS), era avvenuto che l’indagato era stato sorpreso alla guida di un furgone Opel con all’interno un imballo di cartone dove erano state poste varie confezioni e panetti di hashish per il peso complessivo di kg. 230 lordi.

2. L’indagato proponeva ricorso al Tribunale del Riesame.

Il Tribunale, con provvedimento in data 9-7-2010, respingeva l’impugnazione. Riteneva, innanzitutto, infondata l’eccezione di mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, atteso che nel verbale di udienza di convalida, dopo un lungo interrogatorio del predetto, si dava atto espressamente che era stato emesso provvedimento di convalida dell’arresto e separato provvedimento di applicazione della misura cautelare dei quali contenuti era stata data lettura dal Giudice e di essi l’interprete presente, per tutta la durata dell’udienza, aveva effettuato la traduzione. Comunque, l’interessato aveva contestato anche la ricorrenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, in tal modo manifestando piena conoscenza del provvedimento.

Nel merito della vicenda, ad avviso del Collegio, sussistevano gravi elementi indiziari a carico del soggetto che non era stato in grado di fornire attendibili giustificazioni in ordine al rinvenimento dell’elevato quantitativo di droga. Sussistevano anche esigenze cautelari, concrete ed attuali concernenti il pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie.

3. P.C.O., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

Ribadiva la ricorrenza di nullità assoluta dell’ordinanza di custodia cautelare per mancata traduzione scritta della stessa nella lingua conosciuta dall’indagato. La mancata traduzione scritta dell’atto non consentiva al detenuto straniero, privo di conoscenze della lingua italiana, di comprendere adeguatamente le ragioni dell’accusa e di procedere ad una difesa consapevole. Si doleva, altresì, per la mancata presa in considerazione da parte del Tribunale di una memoria prodotta dall’indagato in lingua casigliana.

Aggiungeva che anche l’ordinanza del Tribunale del Riesame non era stata tradotta.

Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato e dell’ordinanza di custodia cautelate emessa dal GIP del Tribunale di Como.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Si osserva che il Tribunale del Riesame di Milano ha correttamente argomentato in ordine all’eccezione processuale sollevata dal ricorrente.

Invero, nel caso di specie le disposizioni in materia di traduzione di atti scritti e orali in favore degli imputati che non conoscono la lingua italiana, di cui agli artt. 109 e 143 c.p.p., art. 169 c.p.p., comma 3 – art. 242 c.p.p., comma 1, risultano correttamente rispettate. In particolare, il P.C. è stato sottoposto in sede di convalida dell’arresto ad un articolato interrogatorio nel corso del quale egli ha fornito la sua versione dei fatti e a tale atto è stato sempre presente un interprete che ha consentito la piena conoscenza per l’interessato dei motivi dell’accusa. Parimenti, al termine dell’interrogatorio, sempre tramite l’interprete e come espressamente indicato nel provvedimento stesso, è stata data lettura all’indagato presente del provvedimento cautelare emesso, ai sensi dell’art. 148 c.p.p., comma 5. Per di più, il GIP competente ha disposto la trasmissione del provvedimento coercitivo ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis al direttore dell’istituto penitenziario competente ove era astretto il P. C., con l’incombente gravante sul direttore di dare precisa conoscenza del provvedimento all’interessato anche tramite un interprete. Del resto, la piena ed adeguata conoscenza delle accuse a lui rivolte ha consentito, pure tramite il proprio difensore, la contestazione nel merito della misura coercitiva emessa, mediante richiesta di riesame al Tribunale della Libertà di Milano (v. Cass. S.U. – 24-09-2003- n 5052).

Si aggiunge che, altresì, l’ordinanza del Tribunale del Riesame è stata trasmessa al direttore del carcere per l’esecuzione dell’incombente citato ( art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter) inteso a dare conoscenza delle determinazioni assunte dal Tribunale da cui non era conseguita la rimessione in libertà del detenuto.

2. In tema deve, appunto, enuclearsi il principio secondo cui la necessità di traduzione gratuita di atti scritti e orali del processo penale viene ricollegata dal legislatore all’esigenza da parte dell’imputato di venire a conoscenza della natura e dei motivi dell’imputazione e di contrapporsi tempestivamente all’accusa, in relazione ad una fase dinamica del processo. Il che è sicuramente avvenuto nel caso di specie.

Diversa, invece, è l’ipotesi di traduzione di atti, come per esempio la sentenza conclusiva del giudizio, che esulano dalla menzionata dinamica processuale di immediatezza, per i quali l’imputato straniero ha tempo di munirsi a sue spese (anche con il patrocinio a carico dello Stato) di un traduttore, (v. così Cass. 7-5-2008 n 34830; Cass. 3-7-2008 n 28595; Cass. 21-10-2008 n 44101; Corte Costit. n 254/2007). In tal guisa, evidentemente anche una memoria in lingua straniera proveniente dall’imputato deve essere tradotta in lingua italiana a sua cura prima della presentazione all’autorità giudiziaria.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *