T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 139 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, tutti proprietari di terreni in Comune di Castelli Calepio, svolgono una serie di censure agli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali detto Comune, nell’operare una variante al proprio strumento urbanistico generale, è intervenuto sul regime dei terreni stessi.

Più precisamente, G.P., M.A.B., la società V. e i consorti M. sono proprietari rispettivamente dei terreni censiti al catasto di Castelli Calepio, sezione di Tagliuno, mappali 3718 e 518; mappali 521 e 1687; mappali 519, 1490 e 1686, confinanti fra loro e già classificati come zona C2 edificabile di tipo estensivo, soggetta a piano attuativo; avevano in due occasioni richiesto all’amministrazione comunale di poter edificare in base a semplice concessione edilizia, ma hanno visto in base agli atti di piano impugnati mutare la classificazione del terreno in zona SC4, area pubblica attrezzata a parco e per il gioco. I soli consorti M. sono poi proprietari di un compendio immobiliare sito nel centro storico di Castelli Calepio, e lamentano che, sempre in base agli atti di piano impugnati, esso sia interessato dalla prevista realizzazione di un parcheggio pubblico (ricorso, pp. 2 e 3; i fatti storici sono non contestati).

Tutto ciò posto, hanno proposto in questa sede ricorso articolato in quattro censure, riconducibili secondo logica ai seguenti tre motivi, il primo concernente la posizione dei terreni in località Tagliuno, i restanti l’immobile M. nel centro storico; in dettaglio:

? con il primo motivo, corrispondente alle prime tre censure alle pp. 510 del ricorso, deducono eccesso di potere ovvero violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo l’illogicità della scelta di piano concernente il terreno di cui si è detto. Affermano infatti che la sopravvenuta inedificabilità dell’area frustrerebbe un loro legittimo affidamento sulla possibilità di costruirvi in base alle precedenti norme di piano e andrebbe contro il carattere di area già urbanizzata dei fondi circostanti; sostengono poi in ispecie che non sarebbe possibile spiegare la destinazione del terreno con l’intento di creare una fascia verde di salvaguardia a tutela di una collina, dato che in prossimità alla stessa sarebbe comunque consentita l’edificazione;

? con il secondo motivo, corrispondente alla prima parte della quarta censura a p. 10 del ricorso, deducono un ulteriore profilo di eccesso di potere, in quanto a loro dire la realizzazione del parcheggio pubblico di cui si è detto non si inserirebbe nel centro storico di Castelli Calepio, ed anzi potrebbe pregiudicarlo, comportando un aumento della circolazione di veicoli;

? con il terzo motivo, corrispondente all’ultima parte della quarta censura a p. 13 del ricorso, deducono ancora eccesso di potere quanto alla previsione di piano che consente di costruire nel centro storico gli immobili di cui al piano attuativo PR2, suscettibili a loro dire di menomare la visuale dell’antico borgo.

Resiste al ricorso il Comune intimato, con atto 25 ottobre 1999 e memoria 21 ottobre 2010, nella quale sostiene la cessazione della materia del contendere, dovuta all’approvazione, con delibera di Consiglio 25 luglio 2005 n°23 (doc. allegato alla memoria, copia di essa), di una nuova e non impugnata variante generale al piano.

Con memoria 11 novembre 2010, i ricorrenti hanno dichiarato che l’interesse alla decisione del ricorso rimarrebbe con riguardo alle previsioni degli atti impugnati relative all’immobile M. in centro storico, previsioni che sarebbero immutate nella successiva variante di cui si è detto (v. p. 7 memoria); con memoria 2 dicembre 2010, il Comune ha contestato tali deduzioni, osservando che esse integrerebbero una impugnazione in termini e forme non consentite della deliberazione del 2005 di cui si è detto.

La Sezione all’udienza del giorno 16 dicembre 2010 tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non solo, come gli stessi ricorrenti affermano, con riguardo alle previsioni di piano che sono state modificate dalla sua nuova versione, ovvero dalla variante generale di cui in premesse, ma anche con riguardo a quelle che sono state reiterate con identico contenuto.

2. E’ infatti pertinente il costante insegnamento del Consiglio di Stato, espresso da ultimo nella recente sez. IV 3 giugno 2010 n°3538: il ricorso avverso un piano urbanistico diviene improcedibile se nelle more del processo il piano stesso viene sostituito da altro, anche contenente prescrizioni identiche a quelle impugnate, in quanto non vi è più alcun interesse a discutere della legittimità di una disciplina non più vigente, nemmeno sotto il profilo risarcitorio, che anzi riguarderebbe una domanda non ancora presentata e si tradurrebbe quindi "in un inammissibile accertamento preventivo" valido oltretutto "nei confronti… di una generalità di parti indeterminate non costituite" nel processo di che trattasi. Così la decisione citata; conforme anche, sempre di recente, C.d.S. 24 febbraio 2004 n°731.

3. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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