Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4498 ESECUZIONE FORZATA Espropriazione forzata presso terzi Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La A.S.L. Benevento (OMISSIS) – Gestione Liquidatoria USL (OMISSIS) propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza in unico grado del Tribunale di Benevento, n. 123/06, pubbl. il 18.1.06 e notif. il 27.1.06, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione da quella dispiegata avverso l’espropriazione presso terzi intentata ai suoi danni da L.A. senza il rispetto dei termini previsti dal D.L. n. 669 del 1996, art. 14 e succ. mod..

2. L.A. resiste con controricorso ed entrambe le parti compaiono alla pubblica udienza del 25.1.11, le parti.
Motivi della decisione

3. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente dispiega due motivi:

3.1. un primo, di violazione di legge, degli artt. 615 e 617 c.p.c. e D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 modif. dalla L. 23 dicembre 2000, n. 338, art. 147 perchè la doglianza di inosservanza del termine previsto da tale norma andava qualificata come opposizione ad esecuzione e quindi svincolata dai termini di proposizione previsti dall’art. 617 c.p.c.;

3.2. un secondo, anch’esso di violazione di legge, riferito agli artt. 100 e 629 c.p.c., perchè in caso di opposizione ad esecuzione permane l’interesse del debitore a dispiegare l’opposizione ad esecuzione.

4. Dal canto suo l’intimato resiste con controricorso:

4.1. rilevando in via preliminare la definitività della pronuncia di estinzione in data anteriore alla proposizione dell’opposizione, oltretutto in quanto non impugnata nelle forme del reclamo, come pure l’inammissibilità del motivo di ricorso per mancata analitica prospettazione dell’interesse persistente in caso di opposizione in presenza di esecuzione dichiarata estinta;

4.2. comunque rilevando un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione dell’opposizione per inosservanza del termine dilatorio invocato dalla controparte.

5. Ciò posto, benchè siano stati formulati quesiti, alla fattispecie non può applicarsi l’art. 366-bis c.p.c., essendo la sentenza qui impugnata stata pubblicata anteriormente al 2.3.06:

sicchè la novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 non può trovare quindi applicazione, stando alla normativa transitoria di cui all’art. 27, comma 2, di detto Decreto.

6. Peraltro, i motivi sono entrambi fondati:

6.1. la causa nella quale è stata resa la qui impugnata pronuncia va qualificata, in adesione alla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, come opposizione all’esecuzione (Cass. 14 ottobre 2005 n. 19966, Cass. 26 marzo 2009 n. 7360, Cass. ord. 23 febbraio 2010 n. 4357); infatti, l’opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30), così come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 147 di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi: la disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa e,pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall’efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, non concernendo solo le modalità temporali dell’esecuzione forzata;

6.2. da tale qualificazione discende pure che l’estinzione del processo esecutivo non fa venir meno l’interesse del debitore a coltivare l’opposizione ad esecuzione, sia pure per ragioni solo in parte addotte dalla ricorrente:

6.2.1. in primo luogo, è possibile, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè per omologia con quanto prevede la norma di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 che, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione ritenga fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, procedendo quindi ad individuarla d’ufficio (da ultimo,, v. Cass. 22 marzo 2007 n. 6935, Cass. 29 settembre 2005 n. 19132; in base alle quali solo va osservato il limite – che nella fattispecie non è superato – che tale individuazione avvenga, sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con l’ulteriore conseguenza che resta escluso solo che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una eccezione in senso stretto);

6.2.2. in secondo luogo, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, ma solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell’opposizione è la pignorabilità dei beni, l’interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perchè il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento (Cass. 16 novembre 2005 n. 23084);

6.2.3. tanto elide la rilevanza del passaggio in giudicato o comunque della conseguita definitività della pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, persistendo anche in tal caso l’interesse all’opposizione e potendo quindi scrutinarsi nel merito la dispiegata opposizione, una volta correttamente qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e non dell’art. 617 c.p.c..

7. Orbene, nel caso di specie risulta che l’atto di precetto fu notificato all’intimata ASL in data 30.6.04, mentre il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza n. 2764 del Tribunale di Avellino – sez. lavoro) era stato notificato soltanto il 7.4.04 e cioè appena ottantaquattro giorni prima: con evidente violazione del più volte richiamato termine di cui al D.L. n. 669 del 1996, art. 14 e succ. mod. e integr.

8. La fondatezza di entrambi i motivi, al contempo, impone la cassazione della gravata sentenza e consente altresì di pronunciare nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c. – sull’opposizione, con tutta evidenza a sua volta fondata, dichiarandosi – a tanto limitandosi la pronuncia in difetto di altre e rituali domande di merito – l’inefficacia del pignoramento presso terzi intentato da L.A. in data (OMISSIS) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento (OMISSIS) – Gest. Liquidazione USL (OMISSIS) e della Banca di Roma – sede di (OMISSIS).

9. Quanto alle spese, peraltro, la novità – in rapporto al tempo della pronuncia della gravata sentenza e del dispiegamento del ricorso in esame – della soluzione dell’annosa questione della qualificazione del termine oggetto della controversia integra un giusto motivo di integrale compensazione delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del pignoramento presso terzi intentato da L.A. in data (OMISSIS) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento (OMISSIS) – Gest. Liquidazione USL (OMISSIS) e della Banca di Roma – sede di (OMISSIS); compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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