T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 134 Consigliere comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente M.B. è consigliere e capogruppo di minoranza nel consiglio comunale di Sellero.

2. Con atto notificato il 6 dicembre 2010 e depositato il 10 dicembre 2010 il ricorrente ha impugnato le deliberazioni consiliari n. 13141516171819 assunte in data 8 ottobre 2010. I suddetti provvedimenti riguardano rispettivamente l’approvazione del verbale della riunione precedente, il riconoscimento di debiti fuori bilancio, l’approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, lo scioglimento della segreteria convenzionata, la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, una variazione al bilancio di previsione 2010, l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi.

3. Il ricorso si basa sulla violazione delle prerogative dei consiglieri comunali, e nello specifico del diritto alla corretta notificazione degli avvisi di convocazione del consiglio. Poiché nei confronti del ricorrente la convocazione è stata effettuata senza il rispetto delle procedure indicate nel regolamento del consiglio comunale, tutte le deliberazioni assunte nell’adunanza dell’8 ottobre 2010 sarebbero illegittime.

4. Più in dettaglio il ricorso evidenzia che (a) una prima convocazione, per il 30 settembre 2010, non è stata notificata al ricorrente e neppure a un altro consigliere, ma questa riunione del consiglio non si è poi tenuta; (b) una seconda convocazione, per il 4 ottobre 2010, con il medesimo ordine del giorno, è stata notificata al ricorrente presso il domicilio dei genitori (non conviventi) ed è stata trasmessa con email non certificata, ma anche questa riunione del consiglio non si è tenuta; (c) una terza convocazione, per l’8 ottobre 2010, ancora con il medesimo ordine del giorno, è stata nuovamente notificata presso il domicilio dei genitori del ricorrente. A causa del vizio di notifica il ricorrente non ha potuto partecipare alla riunione del consiglio, nel corso della quale sono state approvate le deliberazioni oggetto di impugnazione.

5. Il Comune non si è costituito in giudizio ma in data 5 gennaio 2011 ha depositato sette deliberazioni adottate il 29 dicembre 2010, con le quali, previa regolare convocazione, il consiglio comunale ha confermato le deliberazioni impugnate nel presente ricorso.

6. Così riassunta la vicenda contenziosa, possono essere svolte le seguenti considerazioni:

(i) la legittimazione del ricorrente discende dalla sua posizione di consigliere comunale e dalla circostanza che l’irregolarità della convocazione gli ha impedito di partecipare alla riunione consiliare dell’8 ottobre 2010;

(ii) l’irregolarità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 17 del regolamento del consiglio comunale. Il comma 1 di tale norma prescrive che l’avviso di convocazione sia notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio attraverso un messo comunale. Il comma 2 precisa che in assenza del consigliere la notifica può essere fatta a persona convivente o incaricata, o a un addetto alla casa, con le modalità dell’art. 139 cpc. Per l’autonomia organizzativa riconosciuta ai singoli comuni dall’art. 38 comma 2 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 il regolamento del consiglio comunale è la fonte che disciplina la materia. Nel caso in esame la notifica dell’avviso di convocazione è avvenuta in un domicilio diverso da quello del ricorrente e comunque nelle mani di soggetti che, seppure legati al ricorrente da un rapporto di parentela, non erano conviventi né incaricati della ricezione;

(iii) la violazione delle procedure e delle garanzie previste dal regolamento del consiglio comunale costituisce violazione del munus pubblico dei singoli consiglieri. Le conseguenze di tale lesione non si limitano al piano politico ma, incidendo sull’investitura dell’organo collegiale riunito per deliberare, hanno riflessi anche sui provvedimenti amministrativi. In particolare l’irregolarità della notifica dell’avviso di convocazione impedisce di considerare validamente costituito il collegio, circostanza da cui deriva l’illegittimità di tutte le deliberazioni approvate;

(iv) non è possibile fare uso della prova di resistenza per stabilire se l’esito delle votazioni sarebbe stato diverso con la presenza del consigliere che ha subito la convocazione irregolare. Se si ammettesse tale prova verrebbe introdotta una discriminazione nei confronti dei consiglieri di minoranza o che votano con la minoranza. L’unico elemento al quale potrebbe essere riconosciuto effetto sanante è la partecipazione del consigliere alla riunione del consiglio, per il principio generale che fa prevalere il raggiungimento dello scopo sull’inosservanza delle forme (v. art. 156 e 160 cpc). Nel caso in esame tuttavia il ricorrente non ha partecipato e risulta qualificato come assente nel verbale della riunione;

(v) non determina improcedibilità del ricorso il fatto che il consiglio comunale abbia successivamente convalidato le deliberazioni assunte nella riunione viziata dall’irregolarità della convocazione. L’interesse processuale del ricorrente non è focalizzato sulla contestazione del contenuto dei provvedimenti approvati ma sulla tutela delle prerogative della carica, che possono essere reintegrate solo con la cancellazione degli atti adottati in violazione del regolamento del consiglio comunale. La pronuncia di annullamento non estende però i propri effetti ai provvedimenti di convalida sopravvenuti, che corrispondono a un’autonoma manifestazione di volontà del consiglio comunale.

7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.500 oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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