Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-11-2010) 26-01-2011, n. 2573 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 10-11-2009, confermava la decisione del Tribunale di Ferrara con la quale Stefano D. all’esito di giudizio abbreviato era stato dichiarato colpevole per i reati legati dal vincolo della continuazione di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, e condannato alla pena di mesi nove di reclusione; dichiarato colpevole per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda; dichiarato colpevole per il reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e condannato alla pena dì mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda. Il Tribunale aveva anche disposto la sospensione della patente di guida per anni tre in riferimento ai reati ex art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, nonchè la revoca della patente in relazione ai reati ex artt. 186 – 187 C.d.S., sussistendo l’aggravante della "recidiva nel biennio". 2. In fatto era avvenuto, secondo l’accusa, che il D. aveva provocato, a bordo della sua autovettura Mercedes, un incidente stradale andando a tamponare una vettura che lo precedeva regolarmente e che a sua volta andava ad urtare altro mezzo regolarmente incolonnato nella pubblica via. Egli non si era fermato per controllare le conseguenze dell’occorso e per prestare assistenza alle persone ferite. Inoltre, gli esami dell’alcol test poi eseguiti avevano accertato nell’imputato il tasso alcolemico di 2,09 e 2,13 g/l; nonchè il predetto era risultato positivo ai cannaboidi urinari rispetto ad un valore di soglia di 50 ng/ml di AC THC. 3. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Censurava le valutazioni formulate dai Giudici di merito in ordine alla sua responsabilità per non essersi fermato e non avere prestato assistenza, rilevando che egli non si era reso conto della presenza di persone ferite, mentre aveva visto che i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro erano rimasti illesi. Quindi doveva ritenersi insussistente l’elemento psicologico del reato, che neppure poteva essere qualificato, così come fatto dal Giudice di Appello, come dolo indiretto.

Rilevava che l’eseguito prelievo di liquidi biologici tramite l’urina, ai fini dell’esecuzione dei relativi esami, non aveva consentito di riscontrare con sicurezza la presenza attiva di sostanze appunto dotate di efficacia drogante al momento del sinistro. Piuttosto doveva ritenersi, secondo le indicazioni della scienza tossicologica, che solo l’analisi ematica avrebbe consentito di determinare con esattezza l’influenza della droga sul comportamento dell’individuo.

Affermava che erroneamente i Giudici avevano ritenuto la ricorrenza di "recidiva nel biennio", ai fini dell’applicazione della sanzione della revoca della patente (art. 186, comma 2, lett. c); art. 187, comma 1), atteso che il biennio avrebbe dovuto computarsi a far tempo dalla data di commissione del reato precedente e non dalla relativa sentenza di condanna definitiva.

Chiedeva l’annullamento della decisione impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

In ordine alla responsabilità dell’imputato circa i reati contestati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, i giudici di primo grado hanno fornito una corretta ricostruzione del comportamento dell’imputato individuandone il profilo psicologico e materiale configurante le fattispecie criminose a lui attribuite. Nè le diverse deduzioni svolte sul punto da D.S. appaiono idonee a contrastare le adeguate e ragionevoli valutazioni esposte dai giudici, correlate ai dati probatori disponibili e acquisiti, logicamente apprezzati. Pure congruamente giustificato appare l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica in cui versava il D. a causa dell’uso di sostanze stupefacenti, riscontro fondato dai giudici di merito sia sulle risultanze del prelievo dei liquidi biologici che sulla ricorrenza di modalità di comportamento attestanti una chiara situazione di alterazione psico-fisica.

Infondata è anche la doglianza circa il computo dell’ipotesi di "recidiva nel biennio", che comporta l’applicazione obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o per uso di stupefacenti. Al riguardo, la Cassazione ha più volte espresso l’avviso condivisibile che deve rilevare la data di passaggio in giudicato della sentenza relativamente al fatto reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso, (v. così, Cass. 24.5.2007 n. 36131; Cass. 24.3.2010 n. 15567;

peraltro, contra v. Cass. 11-6-2008 n 27985 ).

2. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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