Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4496 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 P.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace de L’Aquila SASA Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (di seguito anche SASA), nonchè S.W., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’incidente verificatosi in data (OMISSIS), allorchè la sua autovettura era stata tamponata nella fiancata posteriore destra dal veicolo dello S..

Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, sostenendo che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente all’attore.

2 Il Giudice di Pace, con sentenza n. 434 del 2004, accolse la domanda.

Su gravame di SASA il Tribunale, in riforma della decisione di prime cure, l’ha invece rigettata.

Ha ritenuto il decidente che l’urto con la vettura condotta dallo S. fosse stato determinato dalla illegittima condotta di guida del P., che aveva violato il diritto di precedenza della controparte, per giunta impegnando il crocevia a motore spento e innescando la serie causale che aveva originato lo scontro.

3 Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P. A., articolando due motivi e notificando l’atto a SASA e a S.W.. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

4 I motivi di ricorso con i quali la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 41, comma 11, 145, comma 2, e art. 146, comma 3, nonchè vizi motivazionali con riferimento alle condotte dei due guidatori e al preteso, mancato rispetto del diritto di precedenza spettante allo S., mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. 5 A giudizio del collegio, invero, la motivazione addotta a sostegno della scelta operata in dispositivo, innanzi sinteticamente riportata, applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi (in quanto esente da aporie e da contrasti disarticolanti tra contesto fattuale di riferimento e conclusioni adottate) completa e logicamente congruente: il che rende insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito. Si ricorda, in proposito che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, non scrutinabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato (confr. Cass. civ. 10 agosto 2004, n. 15434).

Il ricorso è respinto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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