T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 122 Condono Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 24 settembre 1993 e depositato il seguente 23 ottobre, il ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento con vittoria di spese – l’ordinanza in epigrafe con cui il Commissario Straordinario del Comune di Marsala ha rigettato l’istanza di concessione in sanatoria per l’immobile di proprietà del medesimo ricorrente, sito in Marsala, c.da Berbero, mappale n. 298, partt. 1507 e 1501.

2. Il ricorso si articola in tre motivi con cui si deducono i vizi di eccesso di potere – sotto il profilo dell’erronea valutazione dei fatti e del difetto di motivazione – e di violazione di legge.

3. Il Comune di Marsala benché ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, presente il procuratore di parte ricorrente che si è richiamato alle già espresse domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Con il primo ed il terzo motivo, che data la connessione vanno trattati congiuntamente per ragioni di economia processuale, il ricorrente deduce l’erronea valutazione dello stato di completamento funzionale dell’immobile in argomento, considerato che il Comune ha rigettato l’istanza di concessione in sanatoria sulla base dell’assunto che le opere non risulterebbero completate alla data del 1^ ottobre 1983.

Afferma il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Marsala, le opere a quella data sarebbero già state completate "nel rustico".

7. Le censure sono infondate.

8. L’art. 31 della l. n. 47 del 1985 prevedeva che "Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 (…). Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente (…)".

Ed invero, dagli atti di causa emerge – e ciò non risulta contestato – che all’atto degli accertamenti della Polizia Municipale di Marsala del 18 agosto 1982 e del 27 dicembre 1983, il primo piano dell’immobile di che trattasi presentava n. sei pilastri in cemento armato, la copertura di solai prefabbricati e che risultava, altresì, del tutto assente ogni struttura di tompagnamento, circostanza, quest’ultima – ad un giudizio di riconducibilità dello stato dei luoghi alla procedura di sanatoria – che non può far ritenere l’immobile in argomento "completato" nell’accezione della surrichiamata disposizione legislativa.

Sul punto, il Collegio non ritiene di doversi discostare, non ravvisandone le ragioni, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui in tema di diniego di condono edilizio, il "tompagnamento" – quale situazione fisica per essere ravvisata la storicità di ultimazione dell’opera abusiva entro i termini di legge – incide sulla sostanza essenziale della cosa ai fini della sua esistenza come immobile condonabile, ciò che ne costituisce condizione di ammissibilità (tra le diverse, da ultimo, Cons. St., IV, 21 aprile 2010, n. 1761).

9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato poiché recante un rinvio all’accertamento svolto dai Vigili Urbani.

Il motivo è infondato.

In materia di edilizia privata, è da ritenere sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, dispone il rigetto dell’istanza di sanatoria con richiamo alle attività preliminari di vigilanza e repressione. Al riguardo, infatti, è sufficiente che siano stati indicati gli estremi dell’atto riguardante la predetta attività accertativi cui la p.a. rinvia e che lo stesso sia reso disponibile, fermo restando che, nel caso di specie, l’impugnato provvedimento reca ulteriori elementi contenutistici propri della fase preliminare e non il mero rinvio a tale fase, ciò che è sufficiente a tracciare l’iter decisionale seguito dall’Amministrazione. In ogni caso, il provvedimento conclusivo del procedimento di condono edilizio è un atto avente natura del tutto vincolata in quanto conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate la cui motivazione va ritenuta congruamente espressa con il semplice richiamo al contrasto dell’opera realizzata con le disposizioni che disciplinano i presupposti per accedere alle specifiche misure di condono.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, poiché infondato, va rigettato.

11. Non è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *