Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 26-01-2011, n. 2768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice di appello, con sentenza 13.7.2009, ha confermato la pronunzia del GdP di Fiorenzuola d’Arda con la quale G.M. e Z.C.A. furono condannati alle pene ritenute di giustizia oltre risarcimento danni, in quanto,il primo, riconosciuto colpevole di lesioni in danno della seconda e la seconda riconosciuta colpevole di percosse in danno del primo.

Ricorrono entrambi per cassazione attraverso i difensori.

G. deduce manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione, atteso che i giudici del merito hanno ritenuto la sua responsabilità essenzialmente sulla base delle certificazioni mediche prodotte.

Esse tuttavia stanno a provare che la Z. riportò lesioni, ma non che dette lesioni le furono procurate dal G. nella data di cui al capo di imputazione.

A ben vedere la certificazione relativa alla avulsione dell’apparato dentale reca data anteriore a quella dei fatti, il che sta a provare che la donna perse i due incisivi prima di entrare in contatto con il ricorrente.

Le giustificazioni fornite dalla Z. e dal suo medico non possono ritenersi convincenti.

Nè maggiore affidamento può farsi sulle dichiarazioni della donna, la quale, in quanto PC, ha un interesse economico nel procedimento.

La stessa per altro ha reso versioni non coerenti e ricostruzioni contraddittorie degli accadimenti.

Z.C.A. deduce innanzitutto la improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti, non essendo stata reperita in atti la querela.

Di tale mancanza la ricorrente ha potuto avere cognizione solo dopo la sentenza di appello.

Deduce inoltre violazione di legge e carenza di motivazione in quanto non è rimasto provato che effettivamente ella ebbe a schiaffeggiare il G., nè eventualmente che il predetto, a seguito di uno schiaffo asseritamene vibratogli da una donna, ebbe a riportare effettivamente sensazione dolorosa.

La ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni della teste B. è contraddetta da quella proposta dalla teste C..

Contesta infine la ricorrente la sostanziale equiparazione che il giudicante ha operato in tema di spese.

I ricorsi meritano rigetto.

Quanto al ricorso del G., da un lato, è da rilevare come sia semplicemente stata proposta una diversa lettura dei dati utilizzati dal giudicante per giungere alla sua decisione, dall’altro, come il ricorrente abbia ignorato che alla Z. non fu solo diagnosticata l’avulsione traumatica delle capsule degli incisivi centrali, ma anche una serie di altre lesioni (contusione ginocchio sx, distorsione del rachide cervicale, abrasione, laterocervicale ecc), in base alle quali i giudici del merito hanno ritenuto fondata la ricostruzione dei fatti offerta dalla donna. E’ dunque dalla complessiva valutazione del compendio probatorio (dichiarazioni della PO, natura ed estensione delle lesioni riportate) che i giudici del merito hanno tratto le loro conclusioni. Quanto al ricorso Z., premesso che la querela del G. esiste in atti ai foll. 57 e 58, va rilevato che il Tribunale ha chiarito che l’attendibilità della ipotesi di accusa si fonda, oltre che sulla parola della PO, anche sulla ricostruzione offerta dalla teste B., della cui serietà i giudici di merito non hanno avuto ragione di dubitare, solo in parte resistita dalle dichiarazioni della C..

La quantificazione della condanna al ristoro delle spese sostenute dalla PC non può essere sindacata innanzi alla Corte di cassazione.

Essendo dunque i ricorsi infondati, i ricorrenti vanno singolarmente condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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