Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4491 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Eurolegno s.p.a., quale proprietaria di un vasto locale sottostante ai condominii di (OMISSIS), conveniva in giudizio gli stessi, assumendo che nell’ (OMISSIS), a seguito della rottura di una tubazione adducente acqua ai predetti condomini, si era determinato l’allagamento dei propri locali con gravi danni, di cui chiedevano il risarcimento. Si costituivano i condominii e chiamavano in causa, per essere manlevati, i propri assicuratori per la responsabilità civile (segnatamente il condominio di (OMISSIS) chiamava in causa la Tirrena s.p.a. e la Sai, mentre il condominio di (OMISSIS), poi assorbita dalla Milano s.p.a..

Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda condannando i condominii convenuti ed i loro assicuratori in solido al risarcimento del danno nella misura di L. 79.130750. Proponeva appello la Milano Assicurazioni, nonchè la s.p.a. Eurolegno.

Proponevano appelli incidentali i condominii.

La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 8.11.2005, condannava i condominii in solido al pagamento in favore della Eurolegno della somma risarcitoria di Euro 43460,00 e, devalutata questa alla data dell’evento dannoso per cui è causa, e rivalutata anno per anno sulla base dei coefficienti Istat, agli interessi legali nella misura del 5% sui singoli importi rivalutati.

Condannava, altresì, la Milano Assicurazioni a manlevare il condominio di (OMISSIS).

Successivamente la corte di appello di Roma, su ricorso di Eurolegno, correggeva la somma suddetta in Euro 39.508,00 mentre riteneva inammissibile la richiesta di correzione del preteso errore materiale, consistente – a suo dire – nella non previsione della rivalutazione nel dispositivo.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Eurolegno s.p.a..

Resistono con controricorso la Milano Assicurazioni ed il condominio di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS);

quest’ultimo ha anche proposto ricorso incidentale.

Resistono con controricorsi a tale ricorso incidentale, Eurolegno, Milano assicurazioni e Compagnia Tirrena Assicurazioni.

Tutte le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione

1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

1.2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., art. 2058 c.c., comma 2, e art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che erroneamente al sentenza impugnata, pur vertendosi in ipotesi di debito di valore, non ha disposto la rivalutazione della somma liquidata dalla data del fatto alla data della decisione.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di risarcimento del danno, ove la somma dovuta venga con valutazione equitativa determinata in moneta attuale al momento della sentenza, non ne va concessa altresì la rivalutazione, risultando in tal caso utilizzato un criterio di liquidazione che già sconta gli effetti negativi dell’inflazione. Va, invece corrisposto il danno da ritardo nel pagamento di tale somma, che può essere liquidato – come avviene generalmente – con la tecnica degli interessi compensativi.

Tali interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata all’attualità, perchè la somma dovuta – il cui mancato godimento va risarcito – va aumentata gradualmente nell’intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione.

Pertanto in questo caso la somma liquidata all’attualità va devalutata alla data del fatto generatore del danno e quindi, sulla somma annualmente e progressivamente rivalutata, vanno calcolati gli interessi compensativi (cfr. Cass. 20/04/2007, n. 9515; 03/08/2005, n. 16237).

2.2. Nella fattispecie tanto nella parte motiva, quanto nel dispositivo, la sentenza impugnata dispone che la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno vada prima devalutata (evidentemente dalla data attuale) alla data dell’evento dannoso, e quindi annualmente rivalutata ai fini del calcolo degli interessi compensativi per il ritardo.

Ciò significa, sia pure attraverso una formulazione non particolarmente chiara, che la liquidazione della somma dovuta fu effettuata all’attualità e, quindi, in moneta già comprensiva della rivalutazione (come peraltro ritenuto dalla stessa corte di appello nella successiva ordinanza che rigettava la richiesta di un preteso errore materiale sul punto, v,. pag. 10 del ricorso). Pertanto non risultano violate le norme indicate nel motivo. Diversa, poi, è la questione se sia immune da vizi motivazionali la sentenza nel liquidare la somma indicata di Euro 43.460,00 (poi corretta in Euro 39.508,00) come già comprensiva della rivalutazione, e cioè all’attualità.

Sennonchè nessuna censura è stata prospettata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 3. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente incidentale, Condominio (OMISSIS), lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., artt. 112, 292, 311 e 350 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4. Assume il ricorrente che, pur avendo richiesto con l’appello incidentale che la sua assicuratrice Tirrena Assicurazioni s.p.a. fosse condannata a manlevarlo da ogni danno che fosse tenuto a pagare all’attrice, tuttavia nessuna pronunzia in merito aveva reso la corte di appello, con violazione dell’art. 112 c.p.c..

4.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti il giudice di appello non si è pronunziato sull’appello incidentale proposto dal Condominio (OMISSIS), che richiedeva una pronunzia di condanna alla manleva, e, quindi, una pronunzia su questione di merito.

A fronte di questa completa omissione di pronunzia sulla questione di merito sottoposta al giudice di appello, di nessun rilievo sono gli assunti delle resistenti (Tirrena assicurazioni ed Eurolegno, a prescindere dalla possibile carenza di interesse sul punto di quest’ultima) secondo cui nella fattispecie non si verserebbe in ipotesi di cause inscindibili, ma si tratterebbe di impugnazione intempestiva o non validamente notificata in cause scindibili.

4.2. Il vizio di omessa pronunzia, presupponendo l’effettiva obliterazione della "postulazione di giudizio" in almeno una delle sue articolazioni, non sussiste solo quando la domanda sia stata comunque esaminata, senza che rilevino i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa.

Ne consegue che non avendo il giudice emesso alcuna pronunzia sull’appello incidentale del Condominio di (OMISSIS), sia pure solo di rito ove fossero risultate fondate le eccezioni processuali delle controparti, ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

4. In definitiva va rigettato il ricorso principale ed accolto l’incidentale.

Esistono giusti motivi (segnatamente la forma poco chiara della sentenza nel liquidare la somma all’attualità) per compensare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa, in relazione al solo ricorso incidentale, l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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