Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4488 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.F. e Fl. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini Autostrade s.p.a. chiedendo di essere risarciti dei danni subiti alla persona del primo e alla moto Vespa del secondo per effetto di una caduta dalla stessa. Esposero che l’incidente si era verificato perchè, mentre alle ore 11.40 del 29 luglio 1990 percorrevano una galleria priva di illuminazione dell’autostrada, erano andati a collidere con uno pneumatico abbandonato sulla carreggiata.

La convenuta società, costituitasi in giudizio, contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 12 marzo 2002 il giudice adito accolse la domanda.

Proposto gravame da Autostrade s.p.a., la Corte d’appello, in data 4 aprile 2006, lo ha accolto, conseguentemente rigettando ogni richiesta degli attori.

Ha osservato il decidente che la mancata illuminazione della galleria, per vero brevissima, non concretava un’insidia, trattandosi di connotazione dello stato dei luoghi prevedibile e palese. Quanto alla presenza, sin dal giorno precedente, di tracce di pneumatico sul manto stradale, il fatto, attestato da uno dei testi escussi, non era conducente, non essendo certo che si trattasse dello stesso materiale rinvenuto il giorno successivo.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione G. F. e Fl. formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso Autostrade per l’Italia s.p.a..
Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2051 cod. civ.. Deducono che la ricorrenza dei presupposti per l’affermazione di siffatta ipotesi di responsabilità, già evocata in citazione ed esclusa dal giudice di prime cure, era stata riproposta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.

Lamentano quindi che la Corte territoriale nulla abbia detto al riguardo, laddove tale profilo della domanda attrice poteva e doveva comunque essere scrutinato in applicazione del principio per cui l’individuazione della norma giuridica da applicare è operazione riservata esclusivamente al giudice, a prescindere dalle allegazioni delle parti.

1.2 Le critiche sono infondate.

Per quanto esposto in ricorso, il giudice di prime cure ebbe espressamente a rigettare la domanda risarcitoria proposta ex art. 2051 cod. civ., ritenendo il concetto di custodia … incompatibile con l’estensione della cosa; giudicò invece fondata la pretesa attrice nella diversa prospettazione della responsabilità della società Autostrade ex art. 2043 cod. civ..

Ora, posto che i fatti rilevanti ai fini della configurabìlità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sono diversi da quelli necessari per affermarla ex art. 2043 cod. civ., questa Corte ha ripetutamente statuito che, qualora il danneggiato soccombente in primo grado non si dolga in appello della mancata applicazione dell’art. 2051 cod. civ., ma censuri la sentenza impugnata soltanto per avere escluso la responsabilità del convenuto per difetto di colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non è consentito al giudice di appello prescindere dall’indagine sull’elemento soggettivo dell’illecito e affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito: la diversa soluzione, invero, violerebbe i limiti di devoluzione dell’impugnazione ( art. 346 cod. proc. civ.) e vizierebbe di ultrapetizione la relativa pronuncia (confr. Cass. civ. 23 giugno 2009, n. 14622; Cass. civ. 18 aprile 1999, n. 8997).

Più nello specifico, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, se è vero che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere, in ragione dell’assenza di una soccombenza pratica, di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate dalla sentenza impugnata dall’avversario, essa deve tuttavia espressamente riproporre nelle difese del giudizio di secondo grado tali domande o eccezioni, per non incorrere nella presunzione di rinuncia, di cui all’art. 346 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 19 aprile 2002, n. 5721; Cass. civ. 6 maggio 2005, n. 9400).

Peraltro, nell’assoluta mancanza di una norma che disciplini modi e tempi di detta riproposizione, si esclude che essa possa consistere in un mero e generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado, (confr. Cass. civ. 30 maggio 1996, n. 5028; Cass. civ. 26 aprile 2004, n. 7918), esigendosi, per contro, una specifica, chiara e precisa enunciazione della volontà di riaprire la discussione e di sollecitare la decisione sulle domane e sulle eccezioni non accolte:

e tanto in qualsiasi momento del giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (confr. Cass. civ . 20 marzo 2001, n. 4009; Cass. civ. 19 luglio 2005, n. 15223; Cass. civ. 30 dicembre 2004, n. 24182). Ne deriva che correttamente la Corte territoriale ha ignorato la domanda ex art. 2051 cod. civ., pacificamente riproposta solo in sede di comparsa conclusionale, in ragione del valore meramente illustrativo di un dialogo processuale ormai definitivamente cristallizzato nei suoi termini essenziali, connaturale a tale scritto.

2.1 Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1326, 1327, 1336 cod. civ., nonchè degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. La critica ha ad oggetto il mancato rilievo della responsabilità contrattuale della società Autostrade che, secondo gli esponenti, ben poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, in forza "dei già ricordati principi iura novit curia e di legalità della decisione giudiziaria". 2.2 La doglianza non ha pregio.

La scelta tra domanda risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale e domanda risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via alternativa o cumulativa, rientra nel potere dispositivo della parte, di talchè, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, ove questa opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostituirsi all’attore nella identificazione delle strategie difensive e accogliere la domanda in case a un titolo diverso (confr.

6 agosto 2002 n. 11766), e ciò tanto più che gli oneri deduttivi e pronatori sono diversi in relazione all’una e all’altra (confr. Cass. civ. 8 febbraio 2007, n. 2746).

3 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i successivi due motivi di ricorso.

Col terzo gli impugnanti deducono mancanza e/o insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le critiche si appuntano contro la negativa valutazione, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente proprietario della strada, di fatti quali la mancata illuminazione della galleria nella quale ebbe a verificarsi il sinistro nonchè la presenza sulla sede stradale, quanto meno dal giorno precedente, dei frammenti di pneumatico che avevano provocato la caduta dei motociclisti. Secondo l’esponente il giudice di merito aveva erroneamente ignorato il problema della incidenza della mancata illuminazione della galleria sul diligente assolvimento dell’obbligo di manutenzione della struttura, nè aveva considerato che a integrare l’insidia erano concorsi due fattori, l’oscurità dei luoghi e la presenza di un ostacolo sulla carreggiata.

Col quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi motivazionali nonchè violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1. La censura investe la valutazione del materiale istruttorio, deducendosi al riguardo che in maniera del tutto illogica, malgrado l’esito positivo della prova testimoniale, la Corte territoriale aveva escluso che i residui di pneumatico contro i quali era andata a sbattere la moto Vespa di Gi.Fl. fossero gli stessi avvistati il giorno prima da uno dei testi escussi.

4 Le censure sono fondate.

Va premesso e precisato che, venendo in rilievo la figura generale della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ., chi agisce in risarcimento deve dedurre e provare sia il nesso di causalità tra danno subito e condotta del convenuto, sia l’imputabilità di questa a titolo di colpa (confr. Cass. civ. 8 marzo 2007, n. 5306).

Sotto quest’ultimo profilo lo sforzo probatorio degli attori è stato correttamente volto a dimostrare che la galleria era priva di illuminazione e che l’ostacolo era presente sulla carreggiata da un notevole lasso di tempo, il che ne rendeva la rimozione concretamente esigibile.

Il primo errore logico in cui è caduto il giudice di merito è stato allora quello di scindere tali elementi fattuali, ignorandone quella contestualità che era invece essenziale alla connotazione come colpevole del comportamento della società Autostrade. Non par dubbio, infatti, che la scarsa luminosità di un percorso, ancorchè breve, impone una maggiore severità nel giudizio sul tipo di vigilanza alla quale è tenuto il gestore, al fine di garantire l’assenza, sul tracciato, di ostacoli o insidie.

5 Va poi aggiunto che l’apprezzamento in termini di insufficienza della prova testimoniale espletata – per non essere certo che i pezzi di pneumatico avvistati dal teste il giorno prima dell’incidente, nel punto :i n cui questo ebbe poi a verificarsi, fossero gli stessi contro i quali urtò la Vespa di Gi.Fl. – appare sostanzialmente apodittico e in contrasto con l’assoluta infrequenza, alla stregua di elementari massime di esperienza, del collasso di pneumatici, anche in presenza di traffico intenso e di temperature elevate.

Ne deriva che, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi:

la domanda di risarcimento danni formulata dall’utente di un’autostrada ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. esige la concreta prova sia del nesso di causalità tra danno e condotta della società gerente, sia della imputabilità di questa condotta a titolo di colpa;

– il giudizio sulla addebitabilìtà del sinistro al gestore deve essere adeguato alla natura e alle caratteristiche del tratto di strada ove esso si è verificato ed esige la contestuale valutazione di tutte le modalità che, in concreto, ne hanno connotato la fruizione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso. Accoglie il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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