Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4475 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 31.5.2005, in riforma della sentenza del tribunale di Asti rigettava la domanda proposta da Asti Doc dei fratelli Montrucchio di Monrucchio Paola e C. s.n.c. nei confronti dell’ex socio M.A., per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 11.800.000, dal medesimo arbitrariamente prelevata dal conto corrente della società, prima del recesso.

Riteneva la corte di merito che il convenuto appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, aveva contestato il fatto del prelievo di somme, che quindi non risultava provato, e che il fatto che aveva, in via ipotetica, assunte per cui se anche avesse effettuato il prelievo, ciò era avvenuto perchè in quel momento era in credito nei confronti della società di somme maggiori, non integrava una confessione o un’ammissione del convenuto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Non ha svolto attività difensiva la intimata.
Motivi della decisione

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 2730 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che mancava la prova che il convenuto avesse prelevato l’importo indicato, mentre tale prova risultava dalle stesse ammissioni del legale del convenuto, contenute in una lettera dell’8.6.1994, nonchè negli scritti difensivi, che giustificavano il prelievo con un suo maggior credito, nonchè dalle deposizioni del teste G. e dalle fatture da questi prodotte.

2. Il motivo è infondato.

Anzitutto va osservato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, mentre neppure valore indiziario hanno le ammissioni del procuratore contenute in atti stragiudiziali (Cass. 02/10/2007, n. 20701).

Inoltre le censure mirano ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di appello, come tale inammissibile in questa sede di sindacato di legittimità. 3. Quanto alla censura attinente all’errata valutazione della deposizione del teste G., nonchè della documentazione prodotta, la stessa è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del ct., ecc), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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