Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-02-2011, n. 4470 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27.5.2004 B.D. e M.C., quali esercenti la potestà sul figlio minore C., convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina la HDI Assicurazioni S.p.a. e M.P. al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi al figlio in data 24.4.2000 allorchè, mentre era fermo, sotto la vigilanza dei genitori, nella strada provinciale che conduce al bivio tra Dinnammare e i Colli S. Rizzo, veniva investito dall’autovettura tg (OMISSIS) di proprietà del M. ed assicurata con la citata compagnia, subendo lesioni personali. In esito al giudizio, in cui si era costituita la sola HDI Assicurazioni, il giudice adito condannava i convenuti al pagamento in solido della somma di euro 8.868,55 oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed oltre spese. Avverso tale sentenza proponeva appello la società assicuratrice dolendosi in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata ex art. 2947 c.c., comma 2, lamentando l’erronea determinazione delle quote di responsabilità, attribuite nella misura del 70% all’assicurato e del 30% ai genitori per " culpa in vigilando", deducendo infine che il primo giudice aveva errato nel condannarla in solido con l’assicurato. In esito al giudizio di appello, in cui gli appellati avevano a loro volta proposte, impugnazione incidentale con riferimento al riconosciuto concorso di colpa, il Tribunale di Messina con sentenza n. 1679/08 accoglieva il primo motivo dell’appello principale, assorbiti il secondo motivo dell’appello principale e l’appello incidentale, e condannava gli appellati al pagamento in solido delle spese processuali.

Avverso la detta sentenza B.D. e M. C., nella qualità, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. La controricorrente ha resistito con controricorso, illustrato da una memoria ex art. 378 c.p.c..

L’ufficio della struttura unificata proponeva che il ricorso fosse accolto in camera di consiglio. In esito all’adunanza camerale del 3 dicembre 2009 il Collegio disponeva il rinvio a pubblica udienza.
Motivi della decisione

La doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla ritenuta estinzione del diritto al risarcimento danni per prescrizione, si fonda sulla considerazione che il Tribunale di Messina, nel ritenere che la missiva dell’11.2.03, inviata dalla compagnia assicuratrice ai ricorrenti presso il loro legale, non contenesse alcun riconoscimento di responsabilità, avrebbe errato omettendo di considerare che la società assicuratrice nell’eccepire di non poter soddisfare la richiesta di risarcimento a causa della mancata presentazione del danneggiato alla visita medico-legale per l’accertamento delle lesioni lamentate, avrebbe in realtà, implicitamente, "riconosciuto il diritto dello stesso al risarcimento, salvo quantificarne la misura". E ciò, in quanto la mancata effettuazione della visita influiva soltanto sulla quantificazione delle richieste del danneggiato.

Il ricorso è infondato. Al riguardo, a parte la considerazione che, così come anche recentemente ha ribadito questa Corte, la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass. n. 23821/10), occorre premettere che la lettera in questione conteneva l’indicazione di una serie di ragioni (dall’insussistente responsabilità, allo stato, dell’assicurato alla mancata copertura assicurativa dell’auto danneggiante; dalla prescrizione del diritto al risarcimento all’incompatibilità dei danni con le modalità del sinistro;

dall’impossibilità di ispezione dei danni all’impossibilità di effettuazione della visita medico-legale per l’accertamento delle lesioni), ciascuna delle quali era, di per sè sola, autonomamente, ostativa al soddisfacimento della richiesta di risarcimento avanzata dal preteso danneggiato.

La rilevanza, in via autonoma, di ciascuna delle dette ragioni, una volta accertata, determinava quindi la superfluità dell’indicazione delle eventuali altre ragioni, ugualmente ostative, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’indicazione della mancata effettuazione della visita medica per fatto del periziando non significava l’implicita ammissione dell’insussistenza delle altre cause, come ritengono invece i ricorrenti.

Del resto, è agevole desumere, in senso contrario alla detta tesi, che la visita medico-legale avrebbe potuto fornire utili elementi per escludere sul piano eziologico la compatibilità dei danni lamentati con le modalità del sinistro de quo e per l’effetto la stessa sussistenza del diritto vantato dal preteso danneggiato, per cui la sua mancata presentazione alla visita fissata giustificava in radice il diniego alla richiesta di risarcimento avanzata.

Ne deriva che la comunicazione inviata al danneggiato di non poter aderire alla richiesta risarcitoria a causa della sua mancata presentazione alla visita medica non conteneva nè poteva contenere alcun riconoscimento del diritto vantato dallo stesso nè può essere ritenuta idonea a determinare l’interruzione della relativa prescrizione, essendo volta con tutta evidenza, in ragione della sua preliminarietà, ad impedire l’inizio di effettive e concrete trattative per definire bonariamente la controversia. Del resto, le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., solo quando dal comportamento di una delle parti risulti univocamente il riconoscimento del contrapposto diritto di credito. Ed invero, come ha di recente statuito questa Corte, "in tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell’art. 2937 cod. civ., comma 3" (Cass. n. 6034/08).

Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso in esame deve essere rigettato. Segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *