Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 26-01-2011, n. 2616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con istanza avanzata in data 13/5/2009, L.M. chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente, dichiarando un reddito "zero".

Con decreto del 23/6/2009 il Tribunale di Napoli, rigettava la richiesta. A seguito di opposizione formulata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, il Tribunale, con provvedimento del 30/12/2009, confermava il decreto rigettando l’opposizione. Osservava il Tribunale che nel formulare l’istanza la L., dopo avere attestato di non avere redditi, aveva dichiarato di percepire somme a titolo di sostegno economico da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. c).

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della L., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 è costituito dal reddito imponibile, nell’ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti a titolo di liberalità. 3. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell’imposta personale… risultante dall’ultima dichiarazione", bensì anche ai "redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc".

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che "Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa" (ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella;

cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

Se ne deduce che qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non quello aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76.

La ragione dell’esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall’istante, risponde all’esigenza di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.

Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nell’art. 79 D.P.R. cit., lett. c) laddove è previsto che l’istante deve attestare "… la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall’art. 76".

Nel caso di specie correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell’istanza presentata, la indicazione che "di essere casalinga, disoccupata e priva di fonti dirette di reddito, di vivere con il sostegno economico della mia famiglia" era carente di specificità, in quanto non indicava l’ammontare di tali erogazioni. Alla infondatezza del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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