Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2010) 26-01-2011, n. 2611 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 16/2/2009, il G.I.P. del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a M.A. la pena di giorni 7 di arresto ed Euro 210= di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 2,00 – 1,86 g/l: acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di mesi 3. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Ancona, lamentando la violazione dei legge, per la omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca dell’auto, avendo l’imputato commesso la violazione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c).

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Invero la novella che ha introdotto nel corpo dell’art. 186 C.d.S. la confisca obbligatoria del veicolo, in caso di tasso alcolemico riconducibile all’art. 186, lett. c), è stata introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. in L. n. 125 del 2008) e quindi prima del fatto per cui si procede (27/3/07).

Orbene, va ricordato che questa Corte, con orientamento prevalente riteneva la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall’art. 186 cit., con la conseguenza della non applicazione del principio di irretroattività previsto per le sanzioni, ed invece della applicazione della legge vigente al momento della decisione, secondo il combinato disposto dell’art. 200 c.p., comma 2, e art. 236 c.p.. Il particolare si è avuto modo di stabilire che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicchè la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, art. 4, che l’ha introdotta" (Cass. 4, 9986/2009, Fave).

Di recente però, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, chiarendo che in ragione di ciò, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione (Cass. Sez. Un. 23428/2010, Caligo).

Tale pronuncia ha anticipato la più radicale soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 4/6/2010, n. 196, ha dichiarato la "l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), come modificato del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1".

La Corte, dopo avere affermato la natura di sanzione della confisca del veicolo, coerentemente ha cancellato dalla disposizione quella parte che l’assimilava ad una misura di sicurezza patrimoniale; di conseguenza, una volta attratta tale misura nell’area delle sanzioni penali, non ne è consentita l’applicazione retroattiva, per l’espresso divieto di cui all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 2 c.p., comma 1.

La soluzione non muta a seguito della riforma introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha qualificato la confisca a sanzione amministrativa, tenuto conto che la irretroattività vige anche per tale tipo di sanzione (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 1). Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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