Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2607 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania con ordinanza notificata alla parte istante e alla sua difesa ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da D.G., sottoposto a misure cautelari restrittive dal 12/7/2004 al 30/11/2004 perchè accusato dei delitti di cui all’art. 601 c.p. (come modificato da L. n. 228 del 2003, art. 2) e art. 629 c.p. per tratta di persone ed estorsione, e infine assolto con la formula il fatto non sussiste.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione la quale è frutto di macroscopico travisamento della prova, risultante dal testo della deliberazione impugnata e da atti del processo che il ricorrente ritiene di indicare specificamente.

Come premessa alle argomentazioni che sostengono la censura, il ricorrente segnala che il PM di udienza, che a suo tempo aveva firmato gli atti riguardanti l’indagine, aveva concluso per l’attribuzione della domandata riparazione.

La ordinanza impugnata si sofferma su due episodi nei quali l’imputato avrebbe svolto un ruolo di accompagnatore dei presunti estortori e sul comportamento di aggressività personalmente tenuto dal D. per spalleggiare i due imputati principali. Gli argomenti svolti in ricorso con ampia menzione dei verbali di dibattimento evidenziano una non motivata affermazione della esistenza di due richieste di denaro mentre, all’opposto, le lesioni del querelante convalidano la tesi del provvedimento relativa al verificarsi di un diverbio violento.

Osserva questa Corte che la preferenziale scelta per una linea narrativa di alcuni testi, rappresentata in ricorso, non è sufficiente a ritenere illogica, mancante o contraddittoria la restante ricostruzione in fatto operata dalla ordinanza che procede criticamente e compiutamente all’analisi di tutte le circostanze acquisite al processo applicando senza contraddizioni e senza discontinuità la tecnica della logica sillogistica giudiziaria.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dal Ministero dell’Economia, spese liquidate in totali Euro 750,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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