ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2009 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 24-10-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009
n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810
del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29
settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Ravvisata l’esigenza di integrare il novero delle disposizioni
suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al
fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili
per la struttura commissariale, tenuto conto dell’elevato numero di
procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui
risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione
della situazione emergenziale in atto;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si
dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento
dei materiali provenienti da demolizioni;
Visti gli articoli 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Di concerto il Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia
di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l’ISPRA;
Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario
della Croce Rossa Italiana;
Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell’interno;
Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. L’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e’ soppresso e sostituito dal
seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per
le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la
riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo
del 2% della somma ammessa a contributo.».

Art. 2.

1. In ragione del protrarsi delle attivita’ di soccorso necessarie
al superamento dell’emergenza recata dall’evento sismico in Abruzzo,
il termine del 30 settembre 2009 previsto all’art. 11, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del
30 luglio 2009 e’ prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si
continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa
Italiana.

Art. 3.

1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche
organizzative connesse con la durata straordinaria delle attivita’ di
soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall’Abruzzo, il
limite massimo di 180 giorni nell’anno previsto dall’art. 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
puo’ essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da
parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di
superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata
dall’organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve
essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze
connesse con la diretta responsabilita’ di aspetti organizzativi o
logistici che rendono problematica un’eventuale sostituzione con
altro soggetto idoneo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
300.000,00, si provvede a carico dell’art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

1. All’art. 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione
lavori,» e’ aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei
predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione».
2. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole: «puo’ avvalersi, in qualita’ di soggetto
attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti
parole: «e il sindaco dell’Aquila possono avvalersi, in qualita’ di
soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere
pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna».

Art. 5. 1. All’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della provincia di residenza o di domicilio». 2. Nell’ambito delle trenta unita’ di personale previste dall’art. 7, comma 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell’Aquila puo’ stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007. 3. All’art. 3, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite massimo di ottanta unita’» sono soppresse. 4. Nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell’Aquila e’ autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale del predetto comune nella fasi di prima emergenza.

Art. 6.

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l’espletamento delle
iniziative poste in essere ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e’ altresi’ autorizzato a derogare all’art. 120
del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni nonche’ agli articoli 13 e 22 del
decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13
agosto 2007.

Art. 7.

1. L’art. 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3810/2009 e’ sostituito dal seguente:
«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli
abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole
utilizzazione realizzati ai sensi dell’art. 2 della legge 24 giugno
2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le
relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in
proprieta’ a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi
moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.
2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle
quali gli stessi insistono, sono assegnati in proprieta’ a titolo
gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di
proprieta’ edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle
amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono
stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».
2. All’art. 7, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o
delle amministrazioni provinciali interessate».

Art. 8.

1. In considerazione della necessita’ di reperire in termini di
somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari
stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita’
immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa
e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di
una abitazione, che presentano particolari problemi economici,
sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che
necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea,
nelle more del completamento dell’istruttoria delle domande di
contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni
competenti e della conseguente realizzazione delle opere di
riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L’Aquila e’
autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la
messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case
mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria
pubblicita’ alle presenti disposizioni attraverso avvisi da
pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando
il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel
caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello sopra
indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte
ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione
dei terreni occorrenti per l’insediamento delle case mobili.
2. Il sindaco del comune di L’Aquila individua le aree necessarie
per l’insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneita’ degli
interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata
sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.
3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei
familiari aventi titolo, secondo criteri di priorita’ dallo stesso
previamente definiti con proprio provvedimento.
4. L’assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del
contributo di autonoma sistemazione nonche’ del diritto a beneficiare
dell’ospitalita’ gratuita presso strutture alloggiative reperite dal
commissario delegato.
5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione
degli interventi eventualmente occorrenti per l’urbanizzazione
primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L’Aquila si
avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna, che puo’ provvedere, ove necessario, con i
poteri di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili e’
corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di
ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui
misura e’ determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi
giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza
ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 cosi’ come
modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta
della regione Abruzzo.
7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di
L’Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell’ambito delle
quali e’ tra l’altro determinato il periodo temporale di validita’ e
l’impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro
delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del
rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari
interessati.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell’art.
7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

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Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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