Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-09-2010) 26-01-2011, n. 2551 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Dott. Delehaye Enrico il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari, con sua sentenza del 3/4/2009 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Cagliari che, ritenuto M.M., responsabile del delitto di cui agli art. 110 e 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè del delitto di cui all’art. 455 c.p., unificato all’altro nel vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonchè Euro 3.000,00 di multa, ritenuta l’attenuante speciale della lieve entità, esclusa la recidiva contestata, e applicata la riduzione per il rito.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 17/9/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia.

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 178 e 386 c.p.p., artt. 24 e 104 Cost., per avere il giudice di appello confermato la statuizione che ha ritenuto valida la comunicazione effettuata dai CC, all’atto dell’arresto, ad un numero di telefono, intestato sì al difensore di fiducia indicato dall’arrestato, ma sfornito di fax invece esistente e collegato ad altra utenza telefonica del professionista risultante dall’albo degli Avvocati di Cagliari. Tanto avrebbe determinato una menomazione dei diritti di difesa non sanata dalla irrituale nomina di un difensore di ufficio. Il ricorrente richiama poi la "censura mossa nei motivi di gravame" di appello, riferendosi alla affermata responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui addebitati.

Si deve premettere che la Corte di Appello ha accertato in punto di fatto che al tempo dell’arresto, l’unico numero telefonico del difensore indicato dall’indagato era quello, e non altro, riportato sull’elenco telefonico di pubblico dominio e che quel numero dell’elenco telefonico non era dotato di fax. La Corte di Appello (che ha richiamato sul punto le ampie indicazioni di Cass. 31454/2008) rilevava la estrema ristrettezza prevista per i tempi del procedimento osservato, l’assenza di obbligo a carico dei CC di notificazione al difensore dell’avviso di udienza, in caso di mancato reperimento del difensore presso lo studio o presso l’abitazione e di mancato esito di altro tentativo di rintracciare comunque quel difensore.

Questa Corte rileva che l’inosservanza da parte della PG dell’obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell’avvenuto arresto, non ha sanzione sul piano processuale e dunque non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell’atto (tra le molte Cass. Sez. 4^ 8/10/2007 n. 36941).

La censura di legittimità genericamente operata con rinvio ad una censura di merito contenuta nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado è radicalmente inammissibile posto che difetta di autosufficienza, che in ogni caso richiama doglianze mosse avverso altra sentenza diversa da quella qui impugnata, che certamente non si modella sul catalogo di cui all’art. 606 c.p.p..

Le censure proposte dal ricorrente, che peraltro ripropone questione già motivatamente rigettata dalla Corte di Appello, o annuncia intenzioni di censura senza definirne i contorni, le ragioni e il contenuto, sono manifestamente infondate e danno luogo a pronunzia di inammissibilità del ricorso per cassazione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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