DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2009 Disciplina relativa all’attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati).

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 250 del 27-10-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita’ giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Visto il comma 1-bis del medesimo art. 4, che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare il comma 5 dell’art. 19, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Considerato che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita’ delle garanzie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia; Ritenuta la necessita’ che l’amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 4, commi 1 e 1-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una societa’ a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l’esecuzione di attivita’ relative alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di credito per i nuovi nati, (di seguito: «Fondo») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito: «Dipartimento») e’ destinato alle finalita’ di cui all’art. 2. 2. Il Fondo, dotato di personalita’ giuridica, e’ soggetto patrimoniale autonomo e separato. 3. Il Dipartimento e’ l’amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, della prestazione di una societa’ a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attivita’: a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all’art. 8; d) esercizio dell’azione di recupero ai sensi dell’art. 7. 4. Per l’esecuzione delle attivita’ di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal gestore, con il quale vengono stabilite le modalita’ di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche’ le forme di vigilanza sull’attivita’ del gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo’ disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al gestore; b) il gestore e’ tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita’, la tempestivita’, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicita’ richiesta dal Dipartimento.

Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potesta’ genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potesta’ o affido condiviso e’ ammesso un solo prestito. 2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Art. 3. Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e’ stabilito da un protocollo di intesa tra il Sottosegretario delegato per le politiche della famiglia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Sullo schema di convenzione tipo e’ acquisito il parere preventivo del Ministero dell’economia e delle finanze. 3. Con il protocollo d’intesa di cui al comma 2 sono disciplinate le modalita’ di adesione dei finanziatori, e’ determinata la tipologia del finanziamento nonche’ il costo massimo dell’operazione di finanziamento garantita dal Fondo, e sono stabilite le regole di gestione del Fondo in conformita’ con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e’ concessa nella misura del 50 per cento
del finanziamento ed e’ incondizionata, irrevocabile ed a prima
richiesta.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all’intervento del
Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un
importo non inferiore al 10 per cento dell’importo del finanziamento
stesso.
3. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento
dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota
capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento
concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora
calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20 per cento della disponibilita’ iniziale
del Fondo, la garanzia e’ elevata al 75 per cento, e concessa con le
stesse modalita’ di cui al comma precedente, per i richiedenti con
indicatore ISEE non superiore a euro 15.000.

Art. 5. Ammissione alla garanzia 1. L’ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita’: a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, comunica al gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall’art. 2; b) il gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita’ del Fondo e comunica al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo; c) il finanziatore, a pena della sospensione della facolta’ di operare con il Fondo, comunica al gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a). 2. Nel caso in cui le disponibilita’ del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l’ammissione alla garanzia, il gestore ne da’ immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 3. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita’, dalla data di erogazione del finanziamento. 4. Con le stesse modalita’ di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-27&task=dettaglio&numgu=250&redaz=09A12619&tmstp=1256714268752

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