Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 27-01-2011, n. 3027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.A. ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con cui la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione avanzata contro la sentenza del Tribunale dei minorenni di Torino divenuta definitiva il 16 aprile 2008 perchè inconciliabile con quella pronunziata dallo stesso Tribunale di Torino per gli stessi fatti a carico del fratello maggiorenne B. S..

2. Il ricorrente, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è stato emesso a seguito di rinvio dalla Cassazione per l’annullamento di analoga ordinanza di inammissibilità pronunziata dalla Corte d’Appello di Milano, si duole della palese violazione dell’art. 634 c.p.p. in quanto è stata emanata una decisione di merito con forma e dispositivo di ordinanza di inammissibilità e in quanto si è ritenuto che possono coesistere due sentenze sullo stesso fatto in macroscopico conflitto logico giuridico fra di loro.

3. Il ricorrente ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G. riportate in epigrafe.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

In primo luogo, e pur a tacere dei profili relativi all’interesse a sollevare una simile questione, S.U. 29 settembre 2001, n. 624, hanno chiarito che la Corte d’Appello può pervenire ad una declaratoria di inammissibilità anche all’esito del giudizio partecipato.

2. Quanto poi alle due sentenze in conflitto, occorre rilevare che, anche riconducendo la specie alla qualificazione data al fatto dall’altra sentenza, il ricorrente non sarebbe prosciolto nè il reato risulterebbe, tunc, prescritto.

Sicchè anche sotto questo aspetto ben è stata pronunziata l’inammissibilità della richiesta.

3. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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