REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 17 aprile 2009, n. 7

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 18 del 5 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell’art. 2
1. L’art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove
disposizioni concernenti la societa’ finanziaria regionale FINAOSTA
S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Natura della societa’ e statuto). – 1. FINAOSTA S.p.A.
agisce, in considerazione delle finalita’ perseguite e per
l’attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in
qualita’ di ente strumentale della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste.
2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. e’ la Regione.
3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono
approvate con deliberazione del Consiglio regionale.».

Art. 2 Sostituzione dell’art. 4. 1. L’articolo 4 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4 (Gestioni finanziarie). – 1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all’art. 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa. 2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la societa’ pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell’art. 6. FINAOSTA S.p.A. puo’, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.».

Art. 3 Modificazioni all’art. 6. 1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «o dagli altri enti» sono soppresse.

Art. 4
Modificazione all’art. 7.
1. Al comma 7 dell’art. 7 della legge regionale n. 7/2006, le
parole:
«15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Art. 5 Modificazione all’art. 13 1. Al comma 2 dell’art. 13 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole: «al Presidente del Consiglio» sono aggiunte le parole: «che li invia alle competenti commissioni consiliari».

Art. 6 Introduzione dell’art. 13-bis 1. Dopo l’art. 13 della legge regionale n. 7/2006 e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Atti di indirizzo). – 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui e’ allegato il consuntivo delle attivita’ svolte dalle stesse. 2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attivita’ o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate».

Art. 7 Modificazioni all’art. 14 1. Al comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «da un minimo di nove ad un massimo di undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque membri». 2. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la societa’ e uno da scegliere, d’intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, tra i componenti del consiglio della stessa.». 3. Il comma 3 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio, fatta salva la possibilita’ di riconferma.». 4. Al comma 9 dell’art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 8
Modificazioni all’art. 15
1. Al comma 1 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006. sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e decadono con l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio».
2. Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell’art. 2449 del codice civile la Giunta
regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci
supplenti.».
3. Il comma 3 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006 e’
abrogato.
4. Al comma 4 dell’art. 15 della legge regionale n. 7/2006, le
parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 9 Abrogazioni 1. Gli artt. 10, 16 e 17 della legge regionale n. 7/2006 sono abrogati.

Art. 10
Disposizione transitoria
1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino
all’insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalita’ di cui
alla presente legge.

Art. 11 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31. comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 17 aprile 2009 ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0497&tmstp=1256715010452

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