Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli (NA) Ulteriori chiarimenti sull’opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c. (2009-06-14)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1083/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Opposizione a cartella esattoriale.

T R A

(…) Rosa, nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all’atto di citazione; ATTRICE

E

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to in Napoli alla Piazza Municipio, nella Casa Comunale, P.zo San Giacomo; CONVENUTO-CONTUMACE

NONCHÉ

S.p.A. EQUITALIA POLIS, Commissario Governativo –Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore – P.Iva 08704541005 – con sede legale in Napoli alla Via R. Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per Notar Santangelo in Napoli rep. n.(…) del (…); CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: dichiarare la nullità del ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.

Per la convenuta: dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per non essere stata impugnata la cartella nei termini di legge; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Rosa, con atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato il 16-13/2/09 al COMUNE di NAPOLI ed alla S.p.A. EQUITALIA POLIS, si opponeva all’esecuzione forzata iniziata con la notifica della cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificatale il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, con la quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato, per violazione al Codice della Strada.

Deduceva la ricorrente, che la cartella esattoriale doveva ritenersi nulla in relazione al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace il Comune di Napoli, si costituiva la Spa Equitalia Polis che eccepiva la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda per non essere stata impugnata la cartella nei termini di legge e, nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 25/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del COMUNE di NAPOLI ritualmente citato e non costituitosi.

Ancora in via preliminare va dichiarata:

– la competenza territoriale di questo Giudice in quanto, in tema di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., competente per territorio non è il Giudice territorialmente competente a conoscere l’impugnazione relativa alla violazione del codice della strada, bensì il Giudice del luogo ove deve avvenire l’esecuzione, così come sancito dall’art. 27 c.p.c., a cui fa espresso rinvio lo stesso primo comma dell’art. 615 c.p.c.

– l’ammissibilità della domanda per essere stata proposta nel termine prescritto, anche se, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale, come nel caso di specie, l’opposizione all’esecuzione – va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., non è soggetta alla speciale disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689/81 e non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. n.12685 del 16/11/99).

Nel merito, l’opposizione è fondata e va accolta relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 emesso dal Comune di Napoli in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale emessa dalla Spa Equitalia Polis.

Invero, il verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05, di cui al n.2 della cartella esattoriale, è stato, dalla ricorrente, impugnato il 28/2/05 dinanzi il Giudice di Pace di Napoli il quale, con sentenza n.49107 del 18/7-27/9/05 ha rigettato il ricorso.

L’art. 204 bis, comma 6, del C.d.S. prescrive che:

– la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal Giudice di Pace.

La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha statuito che:

– È illegittima – e va, pertanto, annullata – la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto – anche se con esito negativo – in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell’efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso formulato dall’interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al prefetto, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del valore di titolo esecutivo era da annullare). (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17278 del 25/08/05).

Pertanto, è illegittima – e va annullata – la cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificata il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale stessa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) Rosa nei confronti del COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:

1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla la cartella esattoriale n. 071 2008 01690018 22, notificata il 17/1/09 dalla Spa Equitalia Polis per conto del Comune di Napoli, relativamente al ruolo ordinario 2008/9430 del 16/7/08 in riferimento al verbale n.3102027 del 19/10/04, notificato il 19/2/05 ed impugnato il 28/2/05, non costituendo titolo esecutivo per l’emissione della cartella esattoriale stessa.

2) condanna il COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, e la S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 550,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore dei procuratori anticipatari;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 10 giugno 2009 al n.1679 del Mod. 16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

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