REGIONE PIEMONTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 6

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d’Orta (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22
giugno 2009;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque del Lago d’Orta onde garantire la sicurezza della
navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema
lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle
comunita’ locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2 Circolazione delle unita’ di navigazione 1. E’ vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita’ da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita’ in servizio di trasporto pubblico. 2. E’ vietata la residenza a bordo delle unita’ da diporto. 3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione e’ consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita’ intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita’ a motore devono essere condotte ad una velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina. 4. Alle unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via piu’ breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita’ non superiore a 7 km/h (4 nodi circa). 5. E’ vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita’ nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche’ nella fascia ad esse esterna di metri 100. 6. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico. 7. Ai residenti dell’Isola di S. Giulio e’ consentita la navigazione a motore nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocita’ non superiore ai 4 nodi (7 km/h ) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita’ previsti all’art. 3, comma 2.

Art. 3
Limitazioni alla velocita’ delle unita’ di navigazione
1. Al di fuori dello specchio d’acqua, di cui all’art. 2, comma
3, e’ obbligo dei conducenti delle unita’ di navigazione regolare la
velocita’ in modo la non costituire pericolo per le persone e per le
altre unita’.
2. In ogni caso la velocita’ non puo’ superare il limite massimo
di 20 nodi (37 km/h ) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h ) nelle
notturne, fatto salvo le unita’ in servizio di trasporto pubblico di
linea nonche’ le unita’ in prova o in collaudo debitamente
autorizzate dalla competente autorita’.
3. La velocita’ dei mezzi pubblici nello specchio d’acqua del
lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere
non superiore a 4 nodi.

Art. 4 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unita’ di vigilanza, soccorso nonche’ unita’ operative appositamente autorizzate dalla competente autorita’. 2. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, non si applicano, alle unita’ adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l’obbligo, per tali unita’, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita’. 3. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unita’ in servizio pubblico nelle zone di cui all’art. 2, comma 3.

Art. 5 Segnalazione dello specchio d’acqua 1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.

Art. 6
Norme di comportamento in navigazione
1. Il conduttore deve regolare la velocita’ del natante in modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra
tempestivamente in maniera da non generare confusioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocita’ non devono creare
pericoli di collisione.
3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita’:
a) unita’ adibite al servizio pubblico di linea;
b) unita’ addette ai servizi di pronto soccorso di ordine
pubblico e di vigilanza;
c) unita’ impegnate in operazioni di pesca professionale.
4. Le unita’ a motore ed a vela hanno l’obbligo di tenersi almeno
ad 50 metri dalle unita’ adibite al pubblico servizio di linea e
dalle unita’ impegnate in operazioni di pesca professionale.
5. E’ vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita’ in
servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di
attracco nonche’ ostacolare le unita’ impegnate in operazioni di
pesca professionale.
6. E’ vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50
metri, le unita’ trainanti sciatori nautici.
7. E’ vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

Art. 7
Sci nautico
1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato:
a) per conto proprio;
b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri
sodalizi nautici.
2. E’ vietato l’esercizio dello sci nautico nello specchio
d’acqua compreso tra l’Isola di S. Giulio e la sponda orientale del
lago stesso.
3. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e
per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico)
si osservano le seguenti norme:
a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 8 sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri
100 sia dalla costa sia dalle isole;
b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;
c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore
esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di
occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche’
entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla
costa;
e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;
f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;
g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri
50;
h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;
i) la velocita’ massima raggiungibile, in deroga al limite di
velocita’ previsto dall’art. 3, comma 2, e’ di 45 km/h (25 nodi
circa);
l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di
dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle
normative vigenti in materia;
m) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’.
4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri
sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard»
osservano le seguenti norme:
a) all’interno di apposite aree assentite in concessione alla
Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al
tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della
velocita’ massima di 37 km/h (20 nodi circa). All’interno di tali
aree possono navigare solo unita’ riconosciute dalla FISN idonee
all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa
certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita’. Per la pratica dello sci
nautico specialita’ «velocita» e’ ammissibile una sola zona lacuale
predeterminata;
b) all’interno delle aree di cui alla lettera a), possono
essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento
dell’attivita’ sportiva;
c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate:
lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro
imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in
prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;
d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al
comma 3;
e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro
nautico della medesima federazione;
f) il conduttore deve avere con se’ patente nautica valida ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0556&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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