REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 17

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della solidarieta’ sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13
(tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle
associazioni che operano nel campo della mutualita’ e della
solidarieta’ sociale).
1. Nell’art. 2 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «dieci
anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2 Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994, e’ aggiunta la seguente: «b-bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonche’ interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1.». 2. Al comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «I contributi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui alle lettere b) e b-bis)». La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0516&tmstp=1256715010452

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