REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione e dell’art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone
la persona al centro delle politiche educative, dell’istruzione e
della formazione e garantisce la piena realizzazione della liberta’
individuale e dell’integrazione sociale, nonche’ il diritto
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Regione
garantisce altresi’ l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell’art. 117, comma
2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il
conseguimento del successo scolastico e formativo e per l’inserimento
nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunita’ di genere,
etnia, scelte civili e religiose.
3. La Regione determina l’allocazione delle funzioni
amministrative in coerenza con il principio di sussidiarieta’
previsto dall’art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce
l’integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del
terzo settore e di privati.
4. La Regione, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione,
riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo
dei figli e riconosce altresi’ la funzione delle associazioni dei
genitori all’interno del sistema educativo regionale di istruzione e
formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e
delle identita’ individuali.

Art. 2 Sistema educativo regionale 1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all’inclusione e alla promozione sociale. 2. Ai fini della presente legge, il «Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento» (di seguito sistema educativo regionale) e’ costituito dall’insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunita’ educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all’espansione e alla conseguente generalizzazione dell’offerta formativa e di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, nonche’ gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell’attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 3. La Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell’autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell’offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l’articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell’intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

Art. 3 Finalita’ 1. La Regione, in conformita’ alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l’obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalita’: a) sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinche’ ogni singola persona possa trovare nel sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione; b) facilitare l’accesso al sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning); c) favorire l’interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilita’ e degli scambi a livello europeo; d) promuovere standard di qualita’ dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalita’ di erogazione dell’offerta; e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attivita’ lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilita’ particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalita’ e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro; g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del sistema educativo regionale.

Art. 4
Soggetti del sistema educativo regionale
1. Sono soggetti attivi del sistema educativo regionale, in
attuazione dell’art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi
di sussidiarieta’ e adeguatezza:
a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all’art. 5;
b) le province, che svolgono le funzioni di cui all’art. 6;
c) i comuni, che svolgono le funzioni di. cui all’art. 7;
d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);
e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto
disposto dall’art. 75;
f) la comunita’ scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e
dagli operatori del sistema educativo regionale e dalle famiglie.

Art. 5
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle
politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere
unitario su base regionale;
b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti
delle disponibilita’ di risorse umane e finanziarie, del sistema
educativo regionale, della rete scolastica, dell’offerta complessiva
e coordinata d’istruzione e formazione;
c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali
ottimali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa
complessiva;
d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art.
117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al
sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard
qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione
degli esiti e dei risultati nonche’ delle figure professionali, delle
qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
e) promozione del coordinamento e dell’integrazione tra
l’universita’ e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni e l’attivazione di reti di Istituzioni
scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di
formazione superiore o di poli formativi;
f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed
universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per
educatori, formatori ed insegnanti nonche’ promozione di azioni di
sistema e sviluppo della qualita’ per le ISA e gli organismi
formativi accreditati;
g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del
Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in
particolare dell’efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA
e dagli organismi formativi;
h) promozione di strumenti per l’adeguamento e lo sviluppo
qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i comuni e
le province nella programmazione dell’edilizia scolastica;
i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso
specifici accordi e intese;
j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di
programmazione e secondo le proprie competenze, del sistema educativo
regionale, mantenendo l’organizzazione diretta degli interventi di
valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonche’
delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per
l’attuazione delle proprie competenze;
k) definizione, attraverso il piano regionale di cui all’art. 57,
degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni
professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di
cui all’art. 17;
l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento
alla corrente programmazione del sistema educativo;
m) definizione dell’offerta formativa complessiva al fine di
rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le
esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con
l’obiettivo di realizzare la complementarieta’ tra la formazione
professionale e l’istruzione secondaria superiore.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0517&tmstp=1256715010452

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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