Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-12-2010) 27-01-2011, n. 3064

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sost.Proc.Gen. Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Quanto segue:

B.V.E. ricorre avverso la sentenza della CdA di Trento che, in data 24.2.2010, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il predetto, giudicato con rito abbreviato, fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di concorso in furto aggravato.

Deduce contraddittorietà della motivazione in quanto, dal raffronto tra il contenuto della sentenza e il contenuto degli atti conosciuti dal giudicante emerge evidente non coincidenza, atteso che la descrizione del ladro effettuata dalla teste oculare M.S. non corrisponde alle fattezze fisiche dell’imputato. Per tal ragione era stata richiesta integrazione istruttoria (audizione della teste e dei Carabinieri che procedettero all’arresto), integrazione negata dalla Corte che la ha erroneamente ritenuta incompatibile con il rito scelto dall’imputato.

Deduce inoltre mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle prove a discarico, atteso che, con motivazione tautologica, la CdA si è rifiutata di prendere in considerazione le allegazioni della difesa.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo fissare in Euro 500.

La sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato:

1) che la teste M. vide due uomini armeggiare nei pressi di un casotto metallico posto all’interno di un cantiere edile;

2) che ella si pose in contatto telefonico con le FFOO cui denunziò quanto stava accadendo, descrivendo le persone e l’autovettura sulla quale i due si stavano allontanando;

3) che i Carabinieri, intervenuti immediatamente, bloccarono una Vw Passat a bordo della quale si trovavano l’imputato, la moglie, la figlia minorenne. Nei pressi della vettura si trovava il fratello del ricorrente;

4) che all’interno della vettura fu rinvenuto filo di rame e materiale di rubinetteria;

5) che nei pressi del cantiere fu rinvenuto accatastato altro materiale;

6) che il B. si giustificò dicendo che il furto lo aveva commesso il fratello e che egli lo aveva rimproverato per tale condotta.

Orbene, sulla base di tale compendio probatorio e principalmente in considerazione del fatto che la M. notò due persone nei pressi del casotto, che due individui di sesso maschile (l’imputato e il fratello) furono bloccati quasi nella immediatezza dei fatti dalla pg, che la loro auto corrispondeva a quella indicata dalla M., che a bordo della detta vettura fu rinvenuta la refurtiva, che, nel momento in cui i militari intervennero, B. e il fratello non stavano affatto litigando, i giudici del merito hanno ritenuto – certo non illogicamente – che il ricorrente avesse concorso nel furto per il quale si procede. E’ evidente che, a fronte di un tale – concordante – compendio probatorio, la non esatta corrispondenza delle fattezze fisiche del B. con quelle di uno degli individui descritti dalla M. (che aveva assistito alla scena dalla finestra del suo appartamento e quindi non da distanza ravvicinata), se pur sussistente, come sostiene la difesa, è stata ritenuta non rilevante dai giudici di primo e secondo grado.

La prima censura pertanto va considerata completamente articolata in fatto e tendente a una alternativa ricostruzione dell’accaduto, in presenza di motivazione compiuta e congrua.

La seconda censura è del tutto aspecifica in quanto, a parte la generica richiesta di risentire la M. e di ascoltare i Carabinieri sulle modalità dell’arresto, nulla di preciso indica il ricorrente a proposito del contenuto delle prove che, a suo dire, i giudici di merito avrebbero dovuto assumere e non hanno assunto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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