T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-01-2011, n. 691 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le lamentele e le richieste avanzate in sede di diffida, non riscontrata dall’Amministrazione intimata, in sostanza sono, rispettivamente, rivolte avverso il decreto indicato in ultimo, che non risulta essere stato impugnato, e conseguono alla decorrenza dell’attribuzione degli emolumenti ed alla loro entità, disposte con il medesimo, non condivise da parte ricorrente;

Ritenuto:

che, stante quanto sopra rilevato, non sussista, in capo all’Amministrazione, obbligo di provvedere in modo espresso rispetto alla richiesta ed alla diffida della ricorrente; giusta i princìpi, infatti, obbligo siffatto non ricorre allorquando la domanda sia tesa inequivocabilmente, come avviene nella specie, a provocare il riesame in sede amministrativa di un provvedimento già adottato e divenuto inoppugnabile (cfr Cons. Stato VI 23 aprile 2007 n.1829);

che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore del Ministero intimato, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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