REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 53

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-quater. «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’ art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell’11 marzo 2009) IL PRESIDENTE Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che all’art. 15, comma 5-bis, come introdotto dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, autorizza l’amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l’autonoma capacita’ ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani; Richiamato il comma 5-ter dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l’oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l’articolazione delle spese previste, le modalita’ di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute; Richiamato altresi’ il comma 5-quater dell’art. 15 della legge regionale n. 12/2007, come introdotto dall’art. 7, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale demanda a regolamento regionale la disciplina dei requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili; Ricordato che ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 17/2008, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all’entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all’entrata in vigore del regolamento; Considerato che le competenze in materia di politiche giovanili sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunita’ e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente pero’ gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca, in quanto la competenza in materia e’ stata delegata dal presidente della Regione all’assessore regionale al lavoro, universita’ e ricerca e che con la stessa decorrenza e’ stato attribuito l’incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, universita’ e ricerca; Ritenuto di approvare il regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale, al fine di dare attuazione all’art. 15, comma 5-quater, della legge regionale n. 12/2007; Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Visto l’art. 42 dello statuto d’autonomia; Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 393; Decreta: 1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti e criteri per l’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all’art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell’art. 15, comma 5-quater, della legge, nonche’ le modalita’ di intervento diretto dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0339&tmstp=1256718752734

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