Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4655 Revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/3/2009 la Corte d’Appello di Palermo – sezione Lavoro dichiarò l’inammissibilità del ricorso proposto dalla AMAT Palermo spa per la revocazione della sentenza n. 1173/94 del 12/7/94 del Pretore del Lavoro di Palermo e della sentenza n. 7260/01 del 13/12/01 del Tribunale di Palermo – sezione lavoro.

Tale revocazione era stata invocata dalla Amat Palermo spa sulla base dell’assunto che le predette decisioni erano da ritenere l’effetto del dolo perpetrato dagli odierni intimati, di cui in epigrafe, in suo danno, dolo che sarebbe a sua volta consistito nell’affermazione, ad opera di questi ultimi, dell’esistenza, data come pacifica, dell’ordine di servizio del febbraio del 1989 che aveva loro riconosciuto il 4 livello contrattuale a decorrere dall’1/1/89;

documento, questo, successivamente scoperto e dal quale si evinceva che in ultima analisi un solo dipendente era in possesso del quarto livello.

La Corte palermitana pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che il comportamento incriminato attribuito agli appellati era consistito nella mera allegazione di un fatto di per sè agevolmente contrastabile dalla difesa della società, nel quale non era dato intravedere un operato intenzionalmente fraudolento, inidoneo, come tale, ad impedire una efficiente attività difensiva della controparte.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Amat Palermo s.p.a affidando l’impugnazione a due motivi di censura. Resistono con controricorso gli intimati di cui in epigrafe.

In particolare i contro-ricorrenti, fatta eccezione per I. S. e per A.G., chiedono, altresì, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive e l’assegnazione a ciascuno di loro, a titolo di risarcimento del danno sofferto, comprensivo di quello non patrimoniale, della somma di Euro 5000,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, nonchè la trasmissione degli atti alla competente sezione della Corte dei Conti, per l’onere di spesa che può derivare dal tardivo pagamento in loro favore della sorte capitale e dei relativi accessori di legge, il tutto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio da attribuirsi ai loro difensori antistatari.

La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. attraverso la quale solleva, altresì, l’eccezione di mancanza della procura speciale per il presente giudizio di legittimità in capo ai difensori dei trentatrè intimati diversi dall’ A. e dall’ I..
Motivi della decisione

Preliminarmente va affrontata l’eccezione, da ultimo sollevata con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. dalla difesa della ricorrente, inerente la dedotta mancanza della procura speciale nel controricorso depositato dagli avvocati Nascè e Lo Bello, impropriamente denominato nell’intestazione "comparsa di costituzione e risposta", per conto dei trentatrè intimati di cui in epigrafe, dei quali il primo indicato in ordine alfabetico è B.A..

Al riguardo, la difesa della Amat Palermo spa deduce che dalla lettura della procura scritta a margine della suddetta comparsa si evince che la stessa era stata rilasciata per il giudizio di merito, non essendo altrimenti spiegabile il tenore letterale della formula "per ogni grado e fase del presente giudizio, ivi compreso l’appello" in essa contenuta. Ad ulteriore sostegno dell’eccezione la medesima difesa rileva che dalla lettura della suddetta procura si evince che erano stati conferiti, altresì, il potere di spiegare "domanda riconvenzionale", che è inammissibile nel giudizio di legittimità, e quello di "chiamare terzi in causa formulando domande autonome nei loro confronti". L’eccezione è infondata.

Anzitutto, occorre rilevare che non vi è dubbio sul fatto che la data del 14/7/2009, apposta al lato della procura stesa a margine dell’atto difensivo in questione, è successiva a quella della sentenza impugnata (26/3/09), al punto che coincide anche con la data, siglata in calce al controricorso, della avvenuta spedizione postale dello stesso, da parte dell’ufficiale giudiziario, ai fini della sua notifica al difensore della ricorrente.

Inoltre, la formula inserita nella procura in questione, vale a dire la frase testuale "per ogni grado e fase del presente giudizio, ivi compreso l’appello", appare sufficiente per attribuire alle parti interessate la volontà di promuovere il giudizio di legittimità, ancorchè non espressamente menzionato- invero, la enunciata circostanza della estensione del mandato ad ogni grado e fase del giudizio, ivi compreso l’appello, non esclude affatto, nella sua ampiezza, che l’incarico difensivo valesse anche per il giudizio di legittimità, che rappresenta, pur esso, una fase del giudizio nel suo complesso.

In sostanza, il fatto che la procura riporti una data successiva alla sentenza impugnata, la circostanza che essa sia un tutt’uno col controricorso inoltrato per la notifica alla ricorrente e la dizione letterale del riferimento ad ogni grado e fase del giudizio, rappresentano nel loro insieme elementi tali da non lasciare margini di dubbio sulla conservazione della validità della suddetta procura in omaggio al principio di cui all’art. 159 c.p.c. (V. in senso coni Cass. sez. 3 n. 1954 del 27/1/2009, Cass. sez. lav. n. 15692 del 3/7/2009, Cass. sez. 3 n. 9368 del 2006; Cass. sez. 3, n. 6514 del 2/4/2004).

Può, quindi, procedersi all’esame dei motivi del ricorso.

1. Col primo motivo viene denunziata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e viene posto il questo di diritto atto ad accertare se il comportamento doloso dei ricorrenti, consistito nell’avere falsamente affermato di aver conseguito con ordine di servizio n. 68 del febbraio del 1989 un inquadramento superiore (nella specie il 4^ livello) di fatto mai attribuito, nè deliberato, nè disposto con l’ordine di servizio, integri la fattispecie de dolo processuale revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 1. Il motivo è infondato.

Invero, come è stato correttamente evidenziato dal giudice d’appello, il comportamento incriminato, vale a dire l’allegazione di un fatto di per sè agevolmente contrastabile, quale il riferimento ad un documento proveniente dalla parte datoriale, ovverosia l’ordine di servizio comunicato ai dipendenti nel febbraio del 1989 inerente alla questione dell’inquadramento oggetto di causa, non poteva rappresentare il frutto di una macchinazione fraudolenta di questi ultimi atta ad incidere su contraddittorio.

Infatti, la parte datoriale era perfettamente in condizione di poter contrastare una tale allegazione difensiva avvalendosi della sua facoltà di produrre in giudizio il proprio ordine di servizio n. 68 del febbraio del 1989 al fine di dimostrare a sua tesi opposta sulla asserita insussistenza, in tale documento, degli elementi indicati ex adverso dai ricorrenti a sostegno del loro rivendicato inquadramento superiore. Come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. 1 n. 23866 del 19/9/2008), "il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità". Vi è da aggiungere che il quesito, così come formulato, è incompleto e non funzionale, perciò, al "thema decidendum", posto che lo stesso non contempla affatto la circostanza, riportata nella stessa parte narrativa del ricorso per revocazione, in tale sede riprodotta, che dal documento tardivamente scoperto emergeva che non tutti i dipendenti rientravano nella previsione del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento per effetto del conseguimento del 4 livello contrattuale.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendo, senza formulare però alcun quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., che era sfuggito alla Corte territoriale che la rilevata tardività nella scoperta del dolo revocatorio, motivata dallo stesso giudice d’appello sulla base della considerazione che si trattava di un provvedimento adottato soltanto due anni prima, trovava, invece, giustificazione nella complessa organizzazione amministrativa della società che occupa migliaia di dipendenti con tutte le relative problematiche. il motivo, così come prospettato, è inammissibile.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (C. sez. un. n. 20603 dell’1/10/2007) hanno chiaramente statuito che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)." Orbene, calando tali principi nella fattispecie, non può non rilevarsi che la dedotta giustificazione sulla complessità dell’organizzazione amministrativa della società non soddisfa affatto, per la sua evidente ed estrema genericità, il requisito della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, tanto più che l’esigenza di una tale specificazione discendeva proprio dal fatto, illustrato nella parte narrativa del ricorso per revocazione richiamata nel presente giudizio, che nel documento tardivamente scoperto non vi era l’indicazione di tutti gli odierni intimati e che non tutti si erano visti riconoscere in quel documento il superiore inquadramento al 4^ livello contrattuale;

inoltre, il motivo in esame non soddisfa nemmeno le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, una volta appurato che in base al documento tardivamente scoperto non tutti i dipendenti erano da considerare esclusi dal riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Ne consegue che il ricorso è infondato.

Infine, quanto alla richiesta degli intimati, attualmente difesi dagli avvocati Nascè e Lo Bello, di veder cancellate dal ricorso le espressioni sconvenienti ed offensive nei loro confronti e di sentirsi conseguentemente assegnare, a titolo di risarcimento del danno per le espressioni offensive non riguardanti l’oggetto della causa, in base all’entità ed alla temerarietà dell’azione, la somma di Euro 5000,00 ciascuno o quella ritenuta di giustizia, la Corte ritiene che la stessa è infondata per le seguenti ragioni:

anzitutto, non vi è alcuna indicazione specifica, nelle conclusioni del controricorso, delle frasi e delle espressioni sconvenienti ed offensive che dovrebbero essere espunte dagli atti; inoltre, perchè non è dato intravedere nell’uso delle espressioni adoperate dalla difesa della ricorrente un’intenzione ingiuriosa. Invero, se per tali devono intendersi quelle espressioni nelle quali la ricorrente allude all’esistenza di un disegno fraudolento dei dipendenti, i quali avrebbero, a suo dire, fatto valere in giudizio un documento in cui erano inesistenti i presupposti dell’invocato diritto al riconoscimento del superiore inquadramento, le stesse altro non rappresentano che la riproposizione della tesi difensiva sviluppata nel giudizio di revocazione, riproposizione, a sua volta, indotta dalla necessità del richiamo, ai fini della autosufficienza del ricorso in cassazione, ai presupposti fattuali di prime cure, tra i quali l’ordine di servizio del febbraio del 1989 posto a base del ricorso dai dipendenti, rei, secondo la prospettazione difensiva dell’odierna ricorrente, di aver tratto in inganno i precedenti giudici attraverso il richiamo a tale documento, che una volta scoperto avrebbe rivelato un contenuto diverso da quello preteso. Una conferma del carattere puramente strumentale ai fini difensivi proprio di tali affermazioni la sì ricava dal tenore della formulazione, nel presente giudizio, del relativo quesito di diritto.

Infatti, con tale quesito si è chiesto di accertare, come evidenziato in precedenza, se il comportamento doloso dei ricorrenti, consistito nell’aver falsamente affermato di aver conseguito con ordine di servizio n. 68 del febbraio del 1989 un inquadramento superiore (nella specie il 4^ livello), di fatto mai attribuito, nè deliberato, nè disposto con ordine di servizio, integri la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 1).

In pratica, un siffatto quesito esigeva, ai fini della autosufficienza del ricorso, la spiegazione delle ragioni poste a base dell’accusa di mendacio, a sua volta costituente il presupposto del denunziato dolo revocatorio, per cui è da escludere che la semplice riproposizione per esigenze difensive delle suddette espressioni, avvertite dagli odierni intimati come sconvenienti ed offensive, potesse rappresentare l’esternazione di una volontà ingiuriosa verso i contraddittori. D’altronde, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005), la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorchè l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni." (in senso conforme v. anche Cass. sez. 3 n. 10288 del 5/5/09).

Nè vi è spazio, infine, per l’avanzata richiesta risarcitoria, sia perchè le espressioni delle quali gli intimati lamentano la natura offensiva rappresentano in realtà, come si è visto, l’estrinsecazione di una condotta difensiva diretta a supportare la tesi del mendacio che avrebbe tratto in inganno i giudici del merito, con conseguente mancanza di prova del preteso diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sia perchè non sussiste la prospettata temerarietà dell’azione, invocata per giunta solo come criterio per la liquidazione del lamentato danno, in quanto la temerarietà presuppone la consapevolezza della infondatezza dell’azione e l’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità,’ condizioni, queste, la cui ricorrenza non risulta dimostrata nella fattispecie in esame. Come si è, infatti affermato (Cass. sez. 3, n. 12149 del 10/8/02), "la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata anche in sede di giudizio di cassazione, a condizione che il relativo ricorso, oltre che patentemente infondato, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un’ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità".

Al riguardo, si è altresì statuito (Cass. sez. 3, n. 13395 dell’8/6/2007), che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c. – proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione – richiede pur sempre – come nell’ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito – la prova incombente alla parte istante sia dell’an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa".

Ne consegue che la richiesta di cancellazione delle frasi sconvenienti ed ingiuriose e quella di risarcimento dei danni formulate in questa sede dai predetti intimati vanno respinte.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione ai difensori antistatari nello stesso indicati.

Nessuna statuizione sulle spese va, invece, adottata nei confronti degli intimati non costituiti nel presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 25,00 per esborsi e di Euro 2500,00 per onorario nei confronti di N. S.A.; di Euro 27,00 per esborsi e di Euro 2500,00 per onorario nei confronti di A.G.; di Euro 35,00 per esborsi e di Euro 4000,00 per onorario nei confronti di tutti gli altri ricorrenti con attribuzione agli avvocati Lo Bello e Nascè, oltre spese generali, IVA e CPA per tutti.

Nulla per le spese per i non costituiti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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