Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2807 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Fermo ha applicato a V.P. la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, accertato il (OMISSIS), disponendo altresì la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca dell’autovettura con la quale era stato commesso il reato.

Ricorre per Cassazione il difensore del V. e formula censure di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che non poteva essere oggetto di sequestro, e tanto meno di confisca, il veicolo, atteso che il reato è stato commesso in data precedente quella della entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 che ha introdotto la previsione della confisca obbligatoria.

Il ricorso merita accoglimento.

Deve premettersi che è esatto il presupposto in fatto da cui muove il presente ricorso, e cioè che il reato di guida in stato di ebbrezza è precedente al Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio ed entrato in vigore il giorno successivo, che ha introdotto la previsione della confisca obbligatoria del veicolo utilizzato, salvo che appartenga a terzi.

Ne deriva, in diritto, l’inapplicabilità del provvedimento di sequestro, finalizzato alla predetta confisca, ed ovviamente di quello di confisca, la cui applicazione nel caso in esame verrebbe a violare il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost..

Già la Corte Costituzionale, con ordinanza n.382 del 1987 aveva escluso la possibilità di ritenere retroattiva la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis C.d.S., introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 1689, art. 142, sottolineando come tale retroattività deve negarsi attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale.

E di recente anche le sezioni unite di questa Corte, con sentenza del 25.5.2010 n. 23428, hanno escluso la retroattività di tale misura, dato il suo contenuto prevalentemente sanzionatorio. Ma ogni dubbio in proposito risulta definitivamente superato alla luce della recentissima sentenza della Corte Costituzionale n.196 del 12 maggio 2010, depositata il 4 giugno 2010. La Corte ha inquadrato la questione nella prospettiva della violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui tutte le misure di carattere punitivo affittivo, indipendentemente dalla loro classificazione nei singoli ordinamenti, devono essere soggette alla regola della irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Richiamando un proprio pur risalente precedente (sentenza n. 29 del 1961) secondo cui la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura giuridica e può assumere natura e funzione di pena, di misura di sicurezza o di misura giuridica civile o amministrativa, ha affermato che la specifica misura di cui all’art. 186 C.d.S. ha natura sanzionatoria e repressiva, resa palese dal fatto che la stessa è destinata ad operare anche in ipotesi in cui il veicolo cui concretamente si applica dovesse risultare inutilizzabile (ad esempio perchè incidentato) e dunque privo di pericolosità, e specialmente dalla considerazione che essa non impedisce l’uso di altri mezzi da parte dell’imputato e dunque il rischio di recidiva.

Deve pertanto essere esclusa la possibilità di applicare retroattivamente la confisca di cui si discute, e la sentenza impugnata deve sul punto essere annullata senza rinvio, ordinandosi la restituzione della vettura all’avente diritto.
P.Q.M.

LA CORTE – Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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