REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 12 maggio 2009, n. 8 Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d’Aosta n. 22 del 3 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni per prevenire situazioni
di difficolta’ e consentire il pieno sviluppo della personalita’ dei
soggetti con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, sul
presupposto del riconoscimento di tali disturbi (DSA) quali
difficolta’ specifiche di apprendimento che si manifestano in
presenza di capacita’ cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema
integrato di interventi e servizi a favore delle persone con
disabilita’), non trovano applicazione nei confronti degli alunni con
DSA salvo concomitanza di specifiche patologie.

Art. 2
Finalita’
1. La presente legge persegue le seguenti finalita’:
a) garantire i necessari supporti ai soggetti con DSA, in
funzione del diritto all’istruzione e alla formazione;
b) assicurare lo sviluppo delle potenzialita’ dei soggetti con
DSA;
c) assicurare adeguate possibilita’ di individuazione dei casi a
rischio, a partire dalla scuola dell’infanzia, e di diagnosi precoce,
nella scuola primaria;
d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i
referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari
e i genitori nei confronti delle problematiche legate a DSA;
e) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra la
famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione e i
servizi sanitari durante tutto l’arco di istruzione e formazione;
f) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con
DSA, favorendone il successo scolastico e formativo e prevenendo
eventuali blocchi nell’apprendimento;
g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate degli
alunni con DSA;
h) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunita’ di sviluppo
delle capacita’ in ambito lavorativo.

Art. 3 Comitato tecnico scientifico sui DSA 1. Al coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 2 provvede il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nominato con deliberazione della Giunta regionale, e composto da: a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione; b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sanita’; c) un rappresentante dell’Azienda regionale Unita’ sanitaria locale della Valle d’Aosta (Azienda USL); d) un rappresentante dell’Universita’ della Valle d’Aosta/Universite’ de la Vallee d’Aoste; e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro; f) un rappresentante dell’Associazione italiana dislessia (AID) della Valle d’Aosta; g) un logopedista designato dall’Associazione logopedisti valdostani; h) uno psicologo designato dall’Ordine degli psicologi. 2. Al Comitato tecnico-scientifico spetta: a) proporre un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA; b) promuovere attivita’ di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare gli alunni a rischio di DSA; c) documentare e diffondere buone prassi di interventi e iniziative sui DSA; d) coordinare e raccordare l’attuazione degli interventi, monitorarne e valutarne l’applicazione; e) curare le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attivita’ svolte e la predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 9.

Art. 4
Individuazione e diagnosi
1. E’ compito delle istituzioni scolastiche regionali, ivi
comprese quelle paritarie, attivare, a partire dalla scuola
dell’infanzia, interventi idonei a individuare i casi potenziali di
DSA degli alunni, al fine di programmare attivita’ educative e
didattiche volte al recupero di eventuali divari e all’acquisizione
di competenze specifiche negli apprendimenti. Tali attivita’ sono
inserite nel Piano dell’offerta formativa predisposto da ogni singola
istituzione scolastica.
2. Per gli alunni che presentino persistenti difficolta’,
l’istituzione scolastica segnala alla famiglia l’opportunita’ di
avviare un percorso diagnostico specifico.
3. La diagnosi di DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti
specialistici assicurati dall’Azienda USL, anche attraverso
convenzioni tra l’Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o
psicologi clinici, ed e’ comunicata dalla famiglia all’istituzione
scolastica di appartenenza dell’alunno.

Art. 5
Attivita’ di formazione
1. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle
paritarie, nell’ambito del proprio Piano dell’offerta formativa,
possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 3 e promuovere altre
attivita’ di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati
nelle proprie scuole, al fine di favorire l’adozione di percorsi
educativi individualizzati e l’applicazione di adeguate strategie
didattiche per alunni con DSA.
2. Nell’ambito della formazione del personale socio-sanitario,
sono attivate iniziative specifiche per la formazione e
l’aggiornamento degli operatori dei servizi sociosanitari regionali
preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6
Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di
appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilita’
didattica nel corso dei cicli di istruzione e delle attivita’ di
formazione, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi
ministeriali in materia.
2. Le istituzioni scolastiche regionali, ivi comprese quelle
paritarie, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, per favorire il successo scolastico e formativo,
individuano per gli alunni con DSA le misure utili a:
a) favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati e
l’applicazione di adeguate strategie didattiche coltivando negli
alunni un approccio positivo verso la scuola, aiutandoli a vivere
l’apprendimento in condizioni di benessere favorendo il successo
scolastico e formativo;
b) prevedere tecniche compensative che possano comprendere anche
l’uso delle tecnologie informatiche e multimediali e degli strumenti
di apprendimento facilitanti, nonche’ misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da
apprendere o la possibilita’ di fruire di tempi di esecuzione piu’
lunghi di quelli ordinari;
c) prevedere strategie compensative che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali e adeguati di
apprendimento e prevedere, anche in considerazione della
caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto
opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo
rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando
in forma compensativa le prove orali.
3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte a monitoraggio da
parte dei docenti per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli
obiettivi, esaminandone i risultati con le famiglie nel consiglio di
classe ed esplicitandoli nelle valutazioni previste nel piano annuale
delle attivita’ di cui alle disposizioni vigenti.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in
condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della
loro lentezza o incapacita’ di decodifica e di produzione di testi,
le misure di cui al comma 2 devono garantire adeguate forme di
verifica e di valutazione, in riferimento alla progettazione
didattica individualizzata e personalizzata, agli strumenti
compensativi e dispensativi utilizzati e alla possibilita’ di
assegnare tempi piu’ lunghi di esecuzione.
5. Le misure educative e di supporto adottate e i risultati
conseguiti sono documentati a cura del consiglio di classe in
apposito fascicolo che garantisce la continuita’ educativa e che
segue l’alunno nel suo percorso scolastico/formativo.

Art. 7 Misure per progetti e azioni specifiche. 1. La Regione promuove, anche mediante l’erogazione di contributi, particolari progetti a supporto e sostegno del percorso scolastico, formativo ed extrascolastico degli alunni con DSA, proposti da istituzioni scolastiche, enti, associazioni, cooperative o organismi operanti in ambito regionale sulle problematiche inerenti alle DSA. 2. Ulteriori contributi sono concessi alle famiglie di soggetti con DSA per l’acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi, destinati allo studio quotidiano a casa. 3. I criteri e le modalita’ per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 3. 4. I familiari fino al primo grado e gli affidatari di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attivita’ scolastiche da svolgere a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili. Le modalita’ di esercizio delle predette agevolazioni sono demandate al contratto collettivo regionale di lavoro e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e degli altri enti del comparto unico regionale.

Art. 8
Concorsi pubblici
1. Nelle prove scritte dei concorsi e delle selezioni indetti
dagli enti del comparto unico regionale, ai soggetti con DSA e’
assicurata la possibilita’ di utilizzare strumenti compensativi per
le difficolta’ di lettura, di scrittura e di calcolo nonche’ di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento
delle medesime prove.
2. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di
partecipazione al concorso o alla selezione, la certificazione
sanitaria, che attesta la diagnosi di DSA, e specificare gli
strumenti compensativi di cui necessita.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva, d’intesa con il Consiglio
permanente degli enti locali, apposite linee guida, distinte in base
alla qualifica unica dirigenziale o alle categorie/posizioni per le
quali sono banditi i concorsi o le selezioni, per uniformare
l’operato delle commissioni esaminatrici in merito all’utilizzo degli
strumenti compensativi di cui al presente articolo.

Art. 9
Clausola valutativa
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato
tecnico-scientifico di cui all’articolo 3 presenta alla Giunta e alla
competente commissione consiliare regionale una relazione sulle
attivita’ promosse e realizzate in attuazione della presente legge,
al fine di valutarne l’impatto e l’efficacia.

Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 7 e’
determinato, complessivamente, in euro 20.000 per l’anno 2009 e in
annui euro 50.000 a decorrere dal 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011
negli obiettivi programmatici 1.3.2. (Comitati e commissioni) e
2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede
negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte
nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03., al capitolo 61310 (Fondo
regionale per le politiche sociali), per euro 20.000 per l’anno 2009
e annui euro 50.000 per gli anni 2010 e 2011.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11
Disposizione finale
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a
decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009/2010.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 12 maggio 2009
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0540&tmstp=1256888425037

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