Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-01-2011, n. 534 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (secondo la Regione appellante in data 24.7.1998, come da decreto del 20.7.1998 n. 769P), ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".

Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.

Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge; difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Il T.A.R. ha dichiarato il diritto del sig. Giancarlo Casu ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, senza considerare che esso è stato assunto in servizio solo in data 24.7.1999, successivamente alla data del 30.6.1998, oltre la quale difetta la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, che peraltro si è già pronunciato negativamente sulla richiesta de qua.

2.- Violazione di legge. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento, perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti, in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.

Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01308 del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge e mancata declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo; il T.A.R. ha dichiarato il diritto del sig. Giancarlo Casu ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, senza considerare che esso è stato assunto in servizio solo in data 24.7.1999, successivamente alla data del 30.6.1998, oltre la quale difetta la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, che peraltro si è già pronunciato negativamente sulla richiesta de qua.

2.1.- Osserva il Collegio che l’art. 45, XVII c., del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, che, in attuazione dell’art. 11, IV c., della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha completato il processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attribuisce al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68, del D.Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente modificato, relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a detta data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15.9.2000.

Detto art. 68, I c., del D.Leg.vo n. 29 del 1993, modificato dall’art. 29 del D.Leg.vo n. 80 del 1998, devolve al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, II c., ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al IV c., incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Il citato IV comma stabilisce che restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della pubblica Amministrazione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, IV e V c., comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

L’art. 133. lettera i), del c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

La nuova disciplina esclude in modo espresso dalla cognizione del Giudice ordinario solo le controversie che riguardano le residuali categorie ancora a regime di diritto pubblico, ex art. 2, IV e V c., del D. Leg.vo n. 29 del 1993 ed art. 133, lettera i) del c.p.a., la materia dei concorsi per l’assunzione e l’accesso al pubblico impiego e gli atti di organizzazione generale a monte del contratto collettivo ed individuale di lavoro.

Rimane pertanto escluso dalla giurisdizione ordinaria tutto ciò che non riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro (compresi gli inquadramenti economiconormativi, scivolamenti e passaggi automatici, progressioni interne e professionali, trasferimenti, mobilità).

E’ invece riservata alla Giurisdizione amministrativa la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e quant’altro sia espressione di potestà autoritativa nell’esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell’organizzazione generale del lavoro, non inerenti all’attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso.

2.2.- Nel caso che occupa il "petitum" sostanziale oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta del dipendente della Regione autonoma della Sardegna in epigrafe indicato di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986.

La richiesta attiene direttamente alla disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro, e deve quindi ritenersi devoluta, per le considerazioni in precedenza svolte, alla giurisdizione del Giudice ordinario.

3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado, ricadendo il petitum oggetto del giudizio nella giurisdizione del Giudice ordinario.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata, appartenendo la giurisdizione in materia al Giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta, nel rispetto dei termini di legge, sussistendone tutti i necessari presupposti.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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